Collegio Elettorale di Garanzia e potere sanzionatorio. Accolto il nostro ricorso.

Tribunale di Napoli, xy (Avv. Alessandro Biamonte) contro Collegio Elettorale di Garanzia presso la Corte di Appello di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato), sentenza 8.11.2024, n. 5673 (accoglie) .

N. 30296/2022 R.G.A.C. – Sent. 8.11.2024, n. 5673.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell’art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi dell’art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 30296/2022 r.g.a.c.

TRA

      , elett.te dom.ta

in Napoli al C.so Umberto I n. 35, presso lo studio dell’Avv. BIAMONTE ALESSAN- DRO (c.f.: BMNLSN70R10F839N) dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti.

– Ricorrente

E

COLLEGIO ELETTORALE DI GARANZIA ELETTORALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI

NAPOLI (c.f.: 80016320634), in persona del l. r. p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ADS8003062039), presso i cui uffici domiciliano, in Napoli alla via A. Diaz, 11.

– Resistente

OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.

CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell’art.127 ter c.p.c.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso ritualmente depositato in data 23.12.2022, la sig.ra **** ***** ***** ha proposto opposizione avverso il provvedimento n. 546/2021, noti- ficato in data 1 dicembre 2022, con cui veniva deliberata dal Collegio Regionale  di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Napoli la sanzione amministra-

tiva pari ad € *****, a seguito della contestazione alla ricorrente della violazio-

ne dell’art. 7 commi 3 e 4 della L. 10.12.1993 n. 515 e dell’art. 13, comma 6, lett.

a) della L. 6.12.2012 n. 96, per mancata ottemperanza all’obbligo di designazione del mandatario elettorale e conseguente violazione dell’art. 15, comma 11 della legge 515/1993, che sanziona i casi di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali.

Più precisamente, tale ultima norma prevede che: In caso di irregolarità nelle di- chiarazioni delle spese elettorali di cui all’articolo 7, comma 6, o di mancata indi- cazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all’articolo 14, comma 4, applica la sanzione ammini- strativa pecuniaria da un minimo di euro ***** ad un massimo di euro 51,646,00. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati”.

La ricorrente ha precisato di aver preso parte, in qualità di candidata alle elezioni del Consiglio Comunale di Napoli del 3-4 ottobre 2021 nella lista «Azzurri Noi Sud

– Popolari riformisti».

La sig.ra ***** ***** ***** ha evidenziato di aver trasmesso alla Com- missione elettorale, in data 11.4.2022, la documentazione giustificativa relativa alle spese sostenute in campagna elettorale, in conformità alla disciplina vigente (art. 7 L. 515/1993 e 13 L. 96/2012) e di aver allegato:

  • il rendiconto delle spese sostenute, asseritamente tutte in proprio, per €

*****;

  • i giustificativi recanti le ricevute di bonifico dell’estratto del conto corrente ban- cario a sé intestato per le spese effettuate;
  • la copia delle fatture e/o ricevute delle spese effettuate;

La ricorrente ha precisato di averne anche attestato la veridicità, ai sensi dell’art. 7 co. 6 L. 515/1993, in relazione all’ammontare delle entrate, per un totale di € *****.

Con nota del 13.7.2022, il Collegio elettorale di garanzia chiedeva chiarimenti con riferimento alla designazione del «mandatario elettorale» e la trasmissione del relativo atto di nomina e di accettazione, istanza cui la ricorrente rispondeva via mail il 15.07.2022 evidenziando di avere rivestito tale qualità in proprio, non avendo proceduto alla raccolta fondi di terzi, ma di aver attinto esclusivamente alle proprie risorse.

Il Collegio, a conclusione della procedura ex artt. 14 e 15 della L. n. 515/1993, ac- certava le violazioni commesse dalla si.gra *****, rilevando che la procedura non risultava conforme alla normativa vigente, che prevede la designazione di un mandatario elettorale.

Avverso l’ordinanza impugnata, adottata sul ritenuto presupposto che l’obbligo di designazione del mandatario elettorale ricada nella previsione dell’art. 15, com- ma 11 della legge 515/1993, la ricorrente ha formulato i seguiti motivi di opposi- zione:

  • Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 comma 11 della l. n. 515/1993, dell’art. 7 commi 3 e 4 della L. n. 515 e dell’art. 13 comma 6 lett. A) della L.

n. 96/2012, atteso che non sussistenza l’obbligo di designazione di un mandatario elettorale in assenza di raccolta fondi per finanziare la campa- gna elettorale;

  • Violazione dei principi di tassatività e determinatezza, in relazione agli artt. 25 co. 3 Cost. e 7 CEDU, in materia di sanzioni amministrative, nonché di proporzionalità e ragionevolezza ai sensi degli artt. 3 e 97 Cost.
    • Violazione del principio generale del divieto di interpretazione estensiva in materia elettorale.

Costituitosi in giudizio, il Collegio di Garanzia Elettorale ha impugnato le avverse pretese, negandone laconicamente la fondatezza.

All’udienza del 10.06.2024, la causa veniva rinviata all’udienza del 7.11.2024, per la decisione a norma dell’art. 429 c.p.c., udienza sostituita a mezzo del deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..

**

L’opposizione risulta fondata e va pertanto accolta, per i motivi che seguono.

La fattispecie asseritamente violata è quella di cui all’art. 15 comma 11 del-

la L. 515/1993, che prevede: “in caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spe- se elettorali di cui all’articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indica- zione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedu- ra di cui all’articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro ***** ad un massimo di euro 51,646,00. La stessa san- zione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati”.

Nel caso di specie la resistente amministrazione ha ritenuto configurabile la prima fattispecie di illecito delineata dalla predetta norma ovvero la presenza di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all’articolo 7 comma 6.

Tale ultima norma prevede che “la dichiarazione di cui all’articolo 2, primo com- ma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all’articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l’indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all’importo di cui all’articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventual- mente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirma- to dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all’ammontare delle entrate”.

La predetta norma va coordinata con il disposto del 3° comma del medesimo art.7 secondo cui “3. Dal giorno successivo all’indizione delle elezioni politiche, co- loro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandata- rio elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all’articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presenta- to la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui desi- gnato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandata- rio, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato”.

Inoltre, al comma 4, lo stesso articolo 7 dispone:

“4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalen- dosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell’intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato”.

Dalla lettura delle predette norme emerge in maniera sufficientemente chiara che l’obbligo di designare un mandatario elettorale sussista esclusivamen- te nell’ipotesi in cui il candidato intenda procedere alla raccolta di fondi per il fi- nanziamento della propria campagna elettorale.

Pertanto alcuna violazione delle succitate normative è ascrivibile alla ricor-

rente.

Invero costituisce circostanza incontroversa che la ricorrente abbia prov-

veduto a sostenere in proprio qualsivoglia spesa elettorale, senza beneficiare di alcuna raccolta fondi presso terzi, da ciò derivando l’insussistenza dell’obbligo di procedere alla designazione del mandatario elettorale.

Vanno, pertanto, integralmente condivisi gli argomenti difensivi addotti in ricorso dall’opponente, cui, peraltro, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato non ha

contrapposto nessun significativo argomento difensivo, operandosi, in comparsa di costituzione, un laconico rinvio ad una relazione prot.6057 del 2023, anch’essa priva di qualsivoglia serio elemento di contrasto alla chiara opzione interpretativa fornita dalla difesa della *****.

Conclusivamente l’opposizione va accolta, con annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato.

Alla soccombenza segue la condanna del Collegio Elettorale di Garanzia al pagamento delle spese di lite in favore di ***** ***** *****, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell’art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55 del 2014, facendo applica- zione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell’attività difensiva concretamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

  • accoglie il ricorso proposto da ***** ***** ***** e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 546/2021 con cui veniva deliberata dal Colle- gio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Napoli la sanzione amministrativa pari ad € *****, il tutto nei termini meglio chiariti in parte motiva;
  • condanna il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale al pagamento in fa- vore di ***** ***** ***** delle spese di lite che si liquidano in complessivi ***** per onorari, oltre rimborso delle spese esenti docu- mentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% de- gli onorari, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore, Avvoca- to Alessandro Biamonte, dichiatosi antistatario.

Si comunichi ai difensori.

Così deciso in Napoli il 07 novembre 2024

Il Giudice (dott. Marcello Amura)

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