T.A.R. Campania, Napoli, sezione Terza, Pres. Liguori, Est. Dell’Olio, Sent. 7.4.2025, n. 2887. Soc. xy (Avv. Alessandro Biamonte) contro Ministero del Made in Italy e soc. xy S.p.A. (accoglie).
L’amministrazione deve tenere adeguatamente conto, nell’ambito dei procedimenti di propria competenza, di fatti ed episodi confluiti all’interno di un procedimento penale, indipendentemente dall’esito di quest’ultimo, con la conseguenza che alla medesima non è inibito di valutare gli stessi fatti materiali di rilievo astrattamente penale in via autonoma, al fine di appurare l’affidabilità morale e professionale dell’impresa beneficiaria di contributi pubblici, purché sia esclusa ogni forma di automatismo discendente dalle acquisizioni effettuate in sede penale, salva, beninteso, l’esistenza di particolari cause interdittive irrilevanti nella specie (cfr. TAR Sicilia Catania, Sez. IV, n. 4206/2010 cit.).
E’ illegittima l’istruttoria che faccia discendere in via automatica dalle risultanze del procedimento penale il venir meno del requisito di moralità professionale, senza effettuare alcuna autonoma ponderazione delle circostanze di fatto emergenti nello specifico e, soprattutto, senza assolutamente valorizzare la circostanza di avere adottato misure riparative degli illeciti contestati, attraverso la sottoscrizione di apposito atto di accertamento con adesione e la conseguente sanatoria della situazione di irregolarità fiscale mediante pagamento dell’imposta dovuta e non versata.
Pubblicato il 07/04/2025
N. 02857/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00345/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2024, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Biamonte e Giuseppe Iavarone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
– xy S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Todisco, con domicilio eletto in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 20 presso lo studio legale Arpaia Guglielmi e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
– MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio legale in Napoli alla Via A. Diaz n. 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) del provvedimento di Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. notificato il 27 novembre 2023, con cui è stata disposta nei confronti della società ricorrente la revoca delle agevolazioni concesse sotto forma di garanzie per il sistema bancario, con contestuale invito al pagamento di una somma rapportata all’equivalente sovvenzione lordo (ESL)/premio fondo di garanzia;
b) della delibera del Consiglio di Gestione del fondo di garanzia del 24 novembre 2023, con cui è stata deliberata la revoca delle suddette agevolazioni, con conseguente necessità di restituzione di un importo pari all’ESL/premio fondo di garanzia;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti resistenti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Carlo Dell’Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente -OMISSIS-S.r.l. (d’ora in seguito per brevità “-OMISSIS-”) impugna il provvedimento di *** S.p.A. (d’ora in seguito per brevità “***”) notificato il 27 novembre 2023 e la presupposta delibera del Consiglio di Gestione del fondo di garanzia del 24 novembre 2023, con cui è stata determinata a suo danno la revoca delle agevolazioni concesse sotto forma di garanzie per il sistema bancario, con conseguente obbligo di restituzione di un importo pari all’ESL/premio fondo di garanzia.
1.1 Si premette una breve ricostruzione della vicenda contenziosa, come desumibile dalle emergenze processuali.
*** gestisce, per il tramite di un apposito Consiglio di Gestione ed in virtù di convenzione stipulata con l’allora Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il fondo pubblico di garanzia istituito in forza dell’art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/1996, destinato a fornire al mondo delle imprese strumenti di garanzia per i finanziamenti erogati dagli istituti di credito.
La -OMISSIS-, realtà imprenditoriale operante nell’ambito del recapito postale, è risultata beneficiaria di alcune garanzie per il sistema bancario, concesse da *** nel corso del 2020 nell’ambito del fondo pubblico di garanzia di cui sopra.*** contestava alla -OMISSIS-, in relazione al periodo di imposta 2014, l’emissione nei suoi confronti, da parte della -OMISSIS- S.r.l. (d’ora in seguito per brevità “-OMISSIS-”) in relazione all’attività di recapito plichi, di una serie di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti che avevano comportato un ammontare di costi non deducibili pari a € 557.233,50 con importo di IVA non detraibile pari a € 122.591,37. Nello stesso processo verbale, gli agenti accertatori formulavano le seguenti conclusioni: “Per quanto sopra rappresentato in punto di fatto e di diritto, appare evidente come la società controllata (la -OMISSIS-, ndr.) non sia stata in grado di fornire elementi e documentazione utile a dimostrare in maniera oggettiva l’effettiva esecuzione dei servizi ricevuti dalla -OMISSIS- Srl, ad esempio provando l’avvenuta consegna della corrispondenza alla stessa società ovvero l’avvenuto recapito della corrispondenza. Inoltre, nel caso in esame, non possono ritenersi provati i requisiti di deduzione del costo di cui al citato articolo 109.”.
In data 31 luglio 2020, la -OMISSIS- e l’Agenzia delle Entrate di *** sottoscrivevano, in relazione ai suddetti addebiti, un atto di accertamento con adesione, con il quale le parti riqualificavano concordemente le operazioni commerciali intervenute con la -OMISSIS- quali operazioni soggettivamente anziché oggettivamente inesistenti, disponendo di procedere al recupero a tassazione ai soli fini IVA delle fatture passive emesse dalla predetta -OMISSIS- per l’imponibile di € 557.233,50, cui corrispondeva l’imposta indebitamente detratta per € 122.591,37. Nello stesso accertamento con adesione, la -OMISSIS- dichiarava di aver aderito alla proposta dell’agenzia fiscale “per motivi di prudenza gestionale”, “pur ribadendo nel contempo la perfetta buona fede del comportamento imprenditoriale posto in essere”.
Nell’aprile 2023 ***, venuto a conoscenza di accertamenti svolti nel corso di indagini a carico della -OMISSIS- in tema di violazione di norme tributarie, chiedeva delucidazioni alla Guardia di Finanza di ***, la quale rispondeva con nota prot. n. 276437 del 18 maggio 2023, riferendo quanto segue: “1. In merito a quanto richiesto con la nota cui si porge riscontro, si comunica che la -OMISSIS- POST Srl in oggetto, è stata sottoposta a controllo fiscale da parte di questo Nucleo PEF per il periodo di imposta 2014. All’esito dell’attività ispettiva è emerso che la società controllata ha contabilizzato ed utilizzato in dichiarazione fatture per operazioni inesistenti emesse da società “cartiera” inserita in un sistema di frode fiscale. 2. L’amministratore pro-tempore, (…), è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs 74/2000). 3. Allo stato, a carico di quest’ultimo, pende giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, (…), con prossima udienza fissata per il 10 luglio 2023.”.
Interveniva, a questo punto, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 19 ottobre 2023, riscontrata dalla -OMISSIS- con controdeduzioni dell’8 novembre 2023, incentrate sui seguenti rilievi: “A. La -OMISSIS- fu destinataria, in data 13.01.2020, da parte della Guardia di Finanza, di un pvc (processo verbale di contestazione) emesso all’esito di una verifica fiscale per il periodo di imposta 2014, conseguenti ad un procedimento penale a carico di soggetti terzi (società -OMISSIS-, -OMISSIS- ecc) e che vide irragionevolmente e ingiustamente coinvolta la scrivente che, ignara e inconsapevole, affidò alle società invischiate nei predetti procedimenti, l’esecuzione di servizi postali; B. La -OMISSIS- nell’impugnare e contestare ogni addebito trasmetteva, con nota del 13.3.2020, un memoriale difensivo all’Agenzia delle Entrate, I^ Direzione Provinciale, Via Oberdan 1-3 Napoli; C. L’Agenzia delle Entrate, I^ Direzione Provinciale di Napoli, accoglieva, a seguito dell’instaurazione della procedura di accertamento con adesione, la richiesta della -OMISSIS- che, per meri motivi di prudenza gestionale e, pur ribadendo la sua perfetta buona fede del comportamento imprenditoriale posto in essere, aderiva all’invito della suddetta nr. T*** e definiva, per un importo di euro 196.746,24 la pendenza in essere e che da un punto di vista civile-fiscale risultava, pertanto, archiviata; D. la -OMISSIS-, ad oggi, ha interamente versato l’importo di cui al capo che precede come da quietanze che si producono e, quindi, nulla deve all’Agenzia delle Entrate; mentre in ordine ai restanti ambiti ha assunto una posizione di ferma contestazione ed estraneità da ogni addebito, tanto è che alcun provvedimento decisorio, in sede giudiziaria, è stato adottato nei suoi riguardi e che, quindi, la -OMISSIS- Post non è stata soggetta ad alcuna sanzione interdittiva e né è stata destinataria di provvedimenti giudiziari definitivi (né di primo, né secondo grado e né in sede di legittimità); E. Ad oggi, la -OMISSIS- è in possesso di ogni requisito e presupposto per la concessione, la permanenza di ogni beneficio di legge compreso quello in oggetto, difettandone le ragioni ed i motivi.”.
Sopraggiungevano, infine, la delibera e il provvedimento qui impugnati, i quali traevano le ragioni della revoca delle agevolazioni dall’informativa della Guardia di Finanza del 18 maggio 2023, precisando altresì quanto segue: “Il Gestore in base alla normativa di riferimento vigente (Cfr. Legge n. 662/96 e disposizioni di attuazione – Disposizioni Operative – Parte III, lett. B. 12; Parte VIII – Inefficacia della garanzia e revoca dell’agevolazione), ha avviato ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990, art. 7, il procedimento di revoca delle agevolazioni con pec del 19/10/2023 e non avendo ricevuto, entro i termini previsti, controdeduzioni idonee da parte del soggetto beneficiario finale, ha proposto al Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia la revoca totale degli interventi agevolativi.”.
1.2 Ciò chiarito in punto di fatto, l’odierna impugnativa è affidata a vari motivi, con cui si sollevano censure attinenti ai profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
*** eccepisce nei propri scritti difensivi l’infondatezza del gravame.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è costituito in resistenza con memoria formale.
Parte ricorrente insiste nelle sue tesi con ulteriori memorie difensive.
L’istanza cautelare, rigettata in primo grado, è stata accolta in appello dal Consiglio di Stato, ai fini della sollecita definizione del merito, con ordinanza collegiale n. 1494 del 19 aprile 2024, nella quale si è disposto che questo Tribunale avrebbe dovuto “esaminare soprattutto i profili della censura riguardante la rinvenuta perdita dei requisiti dell’impresa, ossia la sufficienza o meno, a tali fini ed agli effetti di legge, dell’accertamento fiscale con adesione da parte dell’appellante e delle altre vicende ancora in corso, originate sempre dagli accertamenti della Guardia di finanza”.
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 15 gennaio 2025.
2. Venendo al merito della controversia, si riassume di seguito un primo gruppo di censure con cui la società ricorrente contesta gli atti di revoca delle agevolazioni, qualificando, a pag. 14 del gravame, tali doglianze di per sé assorbenti ai fini dell’accoglimento dell’impugnativa:
a) gli atti impugnati si pongono in contrasto con il principio di tassatività delle cause di revoca, non essendo l’accertata situazione di irregolare fatturazione, sebbene penalmente rilevante, ricompresa tra le specifiche ipotesi di revoca delle agevolazioni contemplate nelle richiamate disposizioni operative, senza considerare la “circostanza che l’art. 9 del D.Lgs. 123/1998 prevede la revoca esclusivamente per carenza dei requisiti – profili che sono stati già valutati esaustivamente al momento della concessione”;
b) l’ente gestore è incorso in difetto di istruttoria, revocando le agevolazioni in via automatica sulla base della sola informativa della Guardia di Finanza, senza procedere ad un’autonoma valutazione dell’accertata situazione di irregolare fatturazione e senza valorizzare i rilievi fattuali esposti nelle controdeduzioni alla comunicazione di avvio del procedimento.
3. La prima doglianza va disattesa.
Il Collegio osserva che nel caso di specie si è al cospetto di una tipica ipotesi di revoca-abrogazione o revoca-rimozione, con ciò intendendosi il provvedimento con cui viene fatta cessare la vigenza di atti amministrativi ad efficacia prolungata allorché venga meno uno dei requisiti di legittimità giustificativi della loro emanazione. Ebbene, l’esercizio di tale potere trova la propria ragion d’essere nelle generali prerogative di autotutela spettanti ad ogni amministrazione e riceve specifica consacrazione, in materia di finanziamenti pubblici, nell’art. 9 del d.lgs. n. 123/1998, invocato dalla stessa ricorrente ed avente il seguente tenore: “In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca del bonus fiscale, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.”. Come ha condivisibilmente avuto modo di precisare la giurisprudenza, la revoca in parola “può essere disposta soltanto per fatti ‘imputabili’ al richiedente e che non siano altrimenti ‘sanabili’: ciò si verifica, ad esempio, quando difettano in capo al destinatario i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge, ovvero quando le inadempienze procedurali contestate abbiano irrimediabilmente compromesso la concreta realizzazione delle finalità pubbliche perseguite dal legislatore con gli interventi di sostegno pubblico” (così Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 agosto 2022 n. 7544).
Ebbene, è evidente che nella fattispecie il requisito che *** ha ritenuto che fosse venuto a mancare, concernesse la moralità professionale dell’impresa destinataria delle agevolazioni, incrinata dalle verifiche condotte dalla Guardia di Finanza in ordine alle operazioni di fatturazione intervenute con la -OMISSIS- nel 2014, verifiche che hanno avuto risvolti non solo fiscali ma anche penali. Il requisito di moralità professionale dell’operatore economico deve reputarsi consustanziale ad ogni ipotesi di concessione di sovvenzioni pubbliche, atteso che il controllo sull’utilizzazione dei fondi pubblici ed il potere di disporre la revoca dei finanziamenti, affinché non vengano distolti dalle finalità per le quali sono concessi a causa della non affidabilità del suo beneficiario, risponde ad elementari principi di corretta ed efficiente amministrazione, che si impongono ad ogni ente investito di pubbliche funzioni a prescindere dal fatto che sussista un’espressa disposizione normativa in tal senso (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 4 maggio 2009 n. 10205; TAR Sicilia Catania, Sez. IV, 14 ottobre 2010 n. 4206).
Discende da quanto esposto che, rinvenendo il potere di revoca esercitato da *** la propria fonte normativa nell’art. 9 del d.lgs. n. 123/1998, la dedotta violazione del principio di tassatività non trova convincente appiglio giuridico. In tale ottica, si rivela perfettamente calzante il richiamo, contenuto negli atti impugnati, alle disposizioni operative attuative della normativa di riferimento (art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/1996), dal momento che tali disposizioni a pagina 79 (paragrafo dedicato alle cause e al procedimento di revoca dell’agevolazione) fanno esplicito riferimento proprio al succitato art. 9.
4. Viceversa, alla luce del più accurato approfondimento suggerito dal Consiglio di Stato, si palesa fondata e meritevole di accoglimento la seconda doglianza.
Il Collegio osserva che l’amministrazione deve tenere adeguatamente conto, nell’ambito dei procedimenti di propria competenza, di fatti ed episodi confluiti all’interno di un procedimento penale, indipendentemente dall’esito di quest’ultimo, con la conseguenza che alla medesima non è inibito di valutare gli stessi fatti materiali di rilievo astrattamente penale in via autonoma, al fine di appurare l’affidabilità morale e professionale dell’impresa beneficiaria di contributi pubblici, purché sia esclusa ogni forma di automatismo discendente dalle acquisizioni effettuate in sede penale, salva, beninteso, l’esistenza di particolari cause interdittive irrilevanti nella specie (cfr. TAR Sicilia Catania, Sez. IV, n. 4206/2010 cit.).
Ebbene, applicando il superiore principio all’odierna vicenda, è palese l’errore istruttorio commesso da ***, il quale ha fatto discendere in via automatica dalle risultanze del procedimento penale il venir meno, in capo alla -OMISSIS-, del requisito di moralità professionale, senza effettuare alcuna autonoma ponderazione delle circostanze di fatto emergenti nello specifico in relazione ai rapporti intrattenuti con la -OMISSIS- e, soprattutto, senza assolutamente valorizzare quanto illustrato nelle controdeduzioni alla comunicazione di avvio del procedimento, nelle quali la -OMISSIS- ha dato conto di aver adottato misure riparative degli illeciti contestati, attraverso la sottoscrizione di apposito atto di accertamento con adesione e la conseguente sanatoria della situazione di irregolarità fiscale mediante pagamento dell’imposta dovuta e non versata.
4.1 Pertanto, va affermata l’illegittimità per eccesso di potere da difetto di istruttoria del provvedimento di revoca delle agevolazioni notificato il 27 novembre 2023 e della presupposta delibera del Consiglio di Gestione del fondo di garanzia del 24 novembre 2023, con la conseguenza che meritano entrambi di essere rimossi dal mondo giuridico con assorbimento delle rimanenti censure meno invasive qui non esaminate.
5. In conclusione, l’odierno ricorso deve essere accolto nei termini sopra precisati mediante l’annullamento degli atti impugnati, restando comunque salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione interessata.
Sussistono giusti e particolari motivi, in ragione della novità e della complessità della vicenda contenziosa, per disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali, ad eccezione del contributo unificato, il cui importo deve essere addebitato al soccombente *** nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, il cui importo deve essere rifuso a cura di Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. in favore dei difensori della società ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente e le società -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Carlo Dell’Olio, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Carlo Dell’Olio | Michelangelo Maria Liguori | |

