Consorzi tra Comuni, organi consortili e adesione alle procedure di dissesto degli enti membri. Il nostro punto di vista condiviso dal T.A.R. .

TAR Campania, Napoli, Pres. Pappalardo, Est. Cavallo, sent. 11 novembre 2025, n. 7377. Comune di xy (Avv. Francesco MInichiello) contro Consorzio cimiteriale tra i Comuni di *** (Avv. Alessandro Biamonte).

1.In un consorzio tra enti locali, l’Assemblea consortile è organo di indirizzo e controllo formale, mentre il Consiglio è l’organo di gestione, dotato di autonomia decisionale in materia contabile, di bilancio e di definizione delle strategie di riscossione crediti. Una delibera assembleare di indirizzo non vincola il Consiglio a scelte gestionali specifiche, né può imporre l’accettazione di proposte transattive.

2.La decisione di un consorzio di non aderire a una proposta transattiva avanzata nell’ambito di una procedura di dissesto finanziario di un comune consorziato rientra nella discrezionalità del Consiglio, organo di gestione. Tale scelta non è illegittima ove sia adeguatamente motivata e fondata sulla tutela del patrimonio consortile, anche in considerazione della possibilità di ripetere il credito insoddisfatto a conclusione della procedura di dissesto.

3.La motivazione del rifiuto di una proposta transattiva, basata sul parere di un organo di revisione che ne evidenzi le criticità (quali una riduzione sproporzionata del credito, la difformità dai criteri legali e la potenziale lesione del bilancio), è sufficiente e legittima, specialmente quando la proposta stessa non rispetta i criteri predisposti dall’organo liquidatore.

4.La chiusura della procedura di dissesto di un ente locale non determina l’estinzione dei crediti non soddisfatti durante la procedura. I creditori conservano il diritto di agire per il recupero integrale delle somme dovute una volta che l’ente sia tornato in condizioni di equilibrio finanziario.

Pubblicato il 11/11/2025

N. 07377/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00425/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 425 del 2025, proposto da Comune di ***, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Francesco Minichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di ***, ***, ***, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Biamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di ***, Comune di ***, non costituiti in giudizio

per l’annullamento

a) della Deliberazione del Consiglio Consortile tra i Comune di ***, ***, ***, in data 22.11.2024, n. 24, notificata (a mezzo pec) al Comune di *** in data 23.11.2024, con cui il Consiglio ha deliberato di «non aderire alla proposta transattiva resa ai sensi dell’art. 258 del D.Lgs. 267/2000, trasmessa dall’OSL del Comune di *** acquisita al protocollo del Consorzio n. 0001781 del 05.11.2024, in quanto ritenuta svantaggiosa per il Consorzio»; b) della relazione della struttura consortile e dell’organo di revisione, in data 22.11.2024, prot. n. 0001914; c) della nota del Presidente del Consorzio in data 12.11.2024, prot. n. 0001840; d) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di ***, ***, ***;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 21 gennaio 2025, il Comune di *** ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, la Deliberazione del Consiglio Consortile tra i Comune di ***, ***, ***, del 22.11.2024, n. 24, notificata (a mezzo pec) al Comune di *** in data 23.11.2024, con cui il Consiglio ha deliberato di «non aderire alla proposta transattiva resa ai sensi dell’art. 258 del D.Lgs. 267/2000, trasmessa dall’OSL del Comune di *** acquisita al protocollo del Consorzio n. 0001781 del 05.11.2024, in quanto ritenuta svantaggiosa per il Consorzio».

1.1.Il Consorzio tra i Comuni di ***, *** e *** ha lo scopo di utilizzare un unico cimitero condividendo i servizi.

A tal fine, i predetti Comuni hanno stipulato una convenzione ed adottato lo statuto del Consorzio cimiteriale, che ne disciplina gli organi ed il loro funzionamento nonché i rispettivi poteri ed obblighi.

Nello specifico, ognuno dei Comuni facenti parte del consorzio vi partecipa assumendo quote di partecipazione in parte eguali (ciascuno dei Comuni è titolare di 1/3 delle quote del consorzio) ed in ragione di tale partecipazione sono equamente suddivisi diritti ed oneri.

1.2. A seguito della dichiarazione dello stato di dissesto finanziario ex art. 244 d.Lgs. 267/2000 del Comune di *** (deliberazione di Consiglio comunale, in data 5.8.2020, n. 22), è emersa un’esposizione debitoria del Comune nei confronti del Consorzio cimiteriale di € 5.535.752,10, a titolo di quote di partecipazione non versate, previste dall’art. 6 dello statuto consortile.

La vicenda è stata oggetto di due contenziosi, che in primo grado hanno visto riconosciuta la fondatezza della pretesa del consorzio nei confronti del Comune di *** (sentenza Tribunale di Napoli, n. 4672/2022 e sentenza Tribunale di Napoli Nord, n. 3501/2023),

Pertanto, in data 12.1.2021, l’assemblea consortile, nell’esercizio dei propri poteri di indirizzo, ha invitato il «Direttore pro-tempore ed il Legale Rappresentante del Consorzio a procedere formalmente al deposito dell’istanza di ammissione alla massa passiva del Comune di ***» per le somme di cui il Consorzio risulta creditore per effetto delle sentenze provvisoriamente esecutive. L’istanza di ammissione alla massa passiva è stata trasmessa in data 22.1.2021.

Con deliberazione di G.M. in data 27.5.2022, n. 60, il Comune di *** ha aderito alla procedura semplificata di liquidazione (art. 258 cit.).

La commissione straordinaria di liquidazione, infine, con le proprie deliberazioni in data 10.6.2022, n. 12, ed in data 23.11.2023, n. 31 ha adottato i criteri e le norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione, e stabilito le percentuali per le proposte di transazione ai creditori ammessi alla massa passiva formulando una proposta transattiva in data 5.11.2024, n. 0001781, nella quale ha formalizzato l’offerta volta alla corresponsione (immediata) del 40% dell’intero ammontare dei crediti vantati dal consorzio, con conseguente rinuncia ai giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Appello di Napoli.

Il consiglio consortile, richiamando una relazione della struttura consortile e dell’organo di revisione, con la deliberazione in data 22.11.2024, n. 24, ha ritenuto di non aderire alla proposta transattiva trasmessa dall’organismo straordinario di liquidazione adducendo le seguenti ragioni: «a) mancato rispetto del principio di “Par Condicio” tra i tre Comuni componenti il Consorzio; b) esistenza dell’annullamento disposto dal Consiglio Consortile nell’anno 2022 dell’accordo transattivo, post sentenza, intervenuto tra un altro Comune Consorziato ed il Consiglio del Consorzio Cimiteriale con conseguente azione giudiziaria in corso per il recupero di somme dovute; c) violazione delle norme statutarie art. 6 in riferimento alla partecipazione ai costi di gestione del Cimiero decise dai tre Comuni ed approvate dalle rispettive Assise Consiliari; d) Necessità del Consiglio Consortile in caso di adesione di dover chiudere preventivamente contenziosi risultati vincenti in primo grado da parte del Consorzio, ma non ancora definitivi».

Nella medesima delibera con cui è adottata la decisione di non aderire alla proposta è stato altresì precisato che «accettare una proposta transattiva porterebbe nel bilancio del Consorzio una diminuzione dei residui attivi per trasferimento contributi dai comuni confluiti in avanzo di amministrazione nonché delle entrate derivanti dall’applicazione di penali stabilite da statuto».

2. Il Comune ha quindi censurato la delibera del consiglio consortile 24/2022 ritenendola illegittima.

I) Con il primo motivo si censura l’eccesso di potere per violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 15 dello statuto consortile oltre a vari profili di violazione degli artt. 1 e 3 della l. 241/90, stante la contraddizione tra delibera impugnata e decisione dell’assemblea consortile in data 12.1.2021, in quanto è l’assemblea consortile l’organo che detta le linee di indirizzo delle attività del consorzio e il consiglio deve adeguarvisi; pertanto, una decisione che il consiglio adotti in violazione di quanto dettato dall’assemblea non può che essere in violazione dello statuto e, dunque, come tale illegittima.

Nel caso in esame, l’assemblea consortile, cui lo statuto attribuisce il potere di indirizzo circa le scelte dell’ente consortile, nella seduta in data 12.1.2021 aveva espressamente indicato al consiglio di insinuarsi nella massa passiva del Comune di *** in dissesto e definire, nella procedura di dissesto con la Commissione straordinaria, la liquidazione di quanto dovuto.

Secondo il ricorrente, il consiglio disattendendo l’indirizzo dell’assemblea, e comunque la sua decisione, ha rifiutato l’adesione alla proposta transattiva con ciò non dandole esecuzione.

Qualora si ritenesse che la decisione dell’assemblea non abbia le caratteristiche dell’atto di indirizzo a definire la vicenda all’interno del procedimento di competenza della OSL (organismo straordinario di liquidazione), ma solo di presentare la domanda di ammissione alla massa passiva, allora il consiglio avrebbe dovuto portare la questione all’attenzione dell’assemblea, proprio perché quest’ultima già si era sul punto espressa, facendo valutare se aderire o meno alla proposta pervenuta in esecuzione alla domanda, proprio perché presentata per volontà dell’assemblea.

II) Con il secondo motivo si deduce la violazione dei medesimi articoli in quanto il rifiuto di aderire alla proposta transattiva assume impatto dirompente sul bilancio dell’ente consortile, «materia» sulla quale il consiglio non ha autonomia perché di competenza dell’assemblea ex art. 11 Statuto, laddove è stato il Consiglio, illegittimamente, a rifiutare la proposta in quanto “accettare una proposta transattiva porterebbe nel bilancio del Consorzio una diminuzione dei residui attivi per trasferimento contributi dai comuni confluiti in avanzo di amministrazione nonché delle entrate derivanti dall’applicazione di penali stabilite da statuto non ancora accertate per non meno di euro € 3.954.779,84”.

III) Il Comune contesta la motivazione della decisione in quanto illogica.

Secondo quanto evidenziato dal consiglio consortile «i fattori che pregiudicano l’assunzione di posizioni favorevoli all’adesione della proposta dell’O.S.L. sono i seguenti:

a)Mancato rispetto del principio di “Par Condicio” tra i tre Comuni componenti il Consorzio”;

Tale motivazione sarebbe illogica per le ragioni già esposte, in quanto era di competenza dei rappresentati dei due comuni rimasti in assemblea (il rappresentante del Comune di *** non aveva partecipato alla votazione) stabilire se ricorreva o meno una lesione della par condicio e, quindi, in definitiva, degli interessi dei restanti due enti.

“b) L’esistenza dell’annullamento disposto dal Consiglio Consortile nell’anno 2022 dell’accordo transattivo, post sentenza, intervenuto tra un altro Comune Consorziato ed il Consiglio del Consorzio Cimiteriale con conseguente azione giudiziaria in corso per il recupero di somme dovute”.

Il Comune contesta la genericità del riferimento e la sua inconferenza, in quanto situazioni non chiarite e non sovrapponibili.

“c) Violazione delle norme statutarie art. 6 in riferimento alla partecipazione ai costi di gestione del Cimitero decise dai tre Comuni ed approvate dalle rispettive Assise Consiliari”;

La proposta transattiva, ai sensi dell’art. 258, co. 3, T.U.E.L., non modificava le quote statutarie ma aveva quale unico scopo la definizione di una pendenza debitoria dell’ente in fase di riequilibrio finanziario, proprio al fine di giungere al risultato di riportare l’ente in bonis estinguendo ogni pendenza debitoria. Laddove accettata, la proposta non avrebbe portato alcuna modificazione statutaria inerente alla partecipazione ovvero ai diritti ed obblighi dei singoli Comuni partecipanti al consorzio.

“d)Necessità del Consiglio Consortile in caso di adesione di dover chiudere preventivamente contenziosi risultati vincenti in primo grado da parte del Consorzio, ma non ancora definitivi”.

L’accettazione della proposta transattiva, proprio perché di definizione bonaria tra le parti, avrebbe comportato l’abbandono dei giudizi pendenti per intervenuta soddisfazione del creditore.

IV) Con il quarto motivo si censura la motivazione nella parte in cui afferma che “accettare una proposta transattiva porterebbe nel bilancio del Consorzio una diminuzione dei residui attivi per trasferimento contributi dai comuni confluiti in avanzo di amministrazione nonché delle entrate derivanti dall’applicazione di penali stabilite da statuto».

Il Consiglio, rifiutando la proposta, avrebbe rinunciato ad una entrata patrimoniale certa ed immediata, comunque cospicua, ancorché diminuita rispetto all’intero ammontare dovuto dal Comune una volta in bonis ma pur sempre dall’esito incerto.

Peraltro, il Comune di *** prima della conclusione dell’iter di riequilibrio finanziario, non potrà corrispondere alcunché al Consorzio, così come eventuali procedure esecutive non potrebbero comunque essere avviate prima della chiusura della fase di dissesto.

3. Si è costituito il Consorzio, il quale, dopo aver riepilogato la vicenda, ha precisato che i debiti del Comune di *** non derivano dalle sentenze di primo grado, che hanno accertato il diritto del Comune di esigere le somme, ma dalle norme consortili, in base alle quali (art. 6) i Comuni depositano all’inizio dell’anno finanziario presso il Tesoriere Comunale apposita delega di pagamento per le prestazioni a farsi in detto anno; il tesoriere a sua volta deve pagare al Consorzio all’inizio di ciascun trimestre. I relativi debiti, dunque, sono sorti negli anni di riferimento in virtù dell’obbligo statutario e riportate, a bilancio, tra i residui attivi.

Nel caso del Comune di ***, già con delibera di Consiglio Consortile del 25.7.2019 si era dato atto della perdurante sofferenza nel versamento delle quote, deliberando nel senso della conferma dei residui attivi riportati a bilancio (tra cui gli importi considerevoli del debito a carico del Comune di ***) insistendosi per l’avvio delle procedure di riscossione coattiva nonché delle sanzioni statutarie previste, con invito al Direttore consortile (organo gestionale) di diffidare il Comune di *** e procedere alla riscossione coattiva; la condizione di morosità, che pregiudicava la corretta gestione dei servizi consortili, è stata ulteriormente stigmatizzata nella delibera di Consiglio Consortile del 25.2.2020.

A seguito della dichiarazione dello stato di dissesto, in data 21.1.2021 l’Assemblea ha deliberato nel senso di invitare il Direttore consortile a proporre istanza di ammissione alla massa passiva, ma gli importi, per intero, sono sempre stati riportati in bilancio per effetto cd. atto contabile di “riaccertamento dei residui”, che rientra nelle competenze del Consiglio consortile.

In data 5.11.2024 l’Organismo Straordinario di Liquidazione ha formalizzato una proposta transattiva con cui ha contemplato una significativa falcidia offrendo solo il 40% dell’importo complessivo dovuto dal Comune, senza diversificarlo in ragione dei debiti del Comune sorti a far data dal 2009 – in contrasto con i criteri fissati nella delibera O.S.L. n. 12 del 10.6.2022 – , che prevede una minore falcidia per i debiti pregressi, dal 2009 in poi – cfr. all. 7.1.

Il Consiglio Consortile, in virtù delle sue competenze statutarie, attesa l’incidenza sul bilancio e sui residui attivi, per mezzo suo del Presidente – che è anche rappresentante legale del Consorzio (art. 17 dello Statuto) – ha pertanto richiesto chiarimenti all’organo di revisione, che li ha resi con la nota n. 1914 del 22.11.2024 (all. 8), individuando una serie di criticità e portando all’emissione della delibera.

3.1. Il Consorzio ha quindi confutato le motivazioni alla base del ricorso, principalmente rivendicando le competenze del Consiglio in materia di gestione contabile e la discrezionalità di decidere in materia, considerando che il credito ventato verso il Comune non è mai stato azzerato e la decisione di rinunciarvi, per aderire a una proposta transattiva significativamente più modesta, rientra nella discrezionalità dell’organo consortile.

4. Alla camera di consiglio del 12.2.2025, parte ricorrente ha rinunciato alla sospensiva e la causa è stata fissata per la discussione all’udienza pubblica del 24.9.2025, in vista della quale sono state depositate memorie difensive e repliche.

5.Dalla lettura degli artt. 11 e 15 dello Statuto del Consorzio, appare chiaro che l’Assemblea consortile è un organo di indirizzo e non di gestione, che delibera (tra le altre cose) sulle proposte del Consiglio in materia di bilancio; è invece il Consiglio che predispone il bilancio, delibera le spese e le liquida, e di fatto è il vero organo di gestione del Consorzio.

All’Assemblea non sono attribuiti poteri di programmazione, ma di mera “approvazione” dei programmi elaborati dal Consiglio, senza altra specificazione.

In base alle norme statutarie, quindi, l’Assemblea si pone, rispetto al Consiglio, quale soggetto che esercita una sorta di controllo formale, non essendo enunciate competenze di tipo sostanziale.

Poiché non risultano specifiche competenze assembleari in ordine a competenze gestorie del Consiglio, è da escludere che la deliberazione assembleare di chiedere al presidente del Consorzio di depositare istanza di adesione alla massa passiva del Comune di ***, peraltro fatta nel corso di una riunione (quella del 12 gennaio 2021) che espressamente recava all’odg il punto del dissesto finanziario del Comune di *** “ discussione ed indirizzi”, potesse avere effetti vincolanti per il Consorzio, che non sono previste da alcuna norma statutaria.

È quindi errata la prospettazione di cui al primo motivo di ricorso, secondo cui l’Assemblea, chiedendo al Direttore, con la delibera del 12.1.2021, la proposizione dell’ammissione alla massa passiva, avrebbe irrimediabilmente statuito nel senso dell’adesione incondizionata alla procedura di dissesto e ai suoi esiti.

A conferma di ciò è il fatto, oggettivo, che il Consorzio era in causa con il Comune di *** per il riconoscimento dei debiti da questo accumulati, e i relativi giudizi si sono conclusi favorevolmente senza che vi sia stata rinuncia.

Peraltro, già nel 2019 e 2020 (v. all. 3 – 4 prod. Consorzio) il Consiglio aveva evidenziato la sofferenza della posizione del Comune di *** e il 3.6.2021 (all. 6 prod. Consorzio) – cioè dopo la delibera dell’Assemblea del 12.1.2021– aveva deliberato il “riaccertamento dei residui”, includendo nei residui attivi l’ingente componente (€ 5.517.742,17) dovuta al debito del Comune di ***; tali residui sono stati reinseriti in bilancio (e mai rinunciati), in quanto “certi, liquidi ed esigibili” (vedasi deliberazione del 3.6.2021).

La delibera del gennaio 2021, peraltro priva di motivazione a sostegno, appare quindi come un chiaro atto di indirizzo “dovuto” a fronte dell’esistenza della procedura di liquidazione straordinaria, ma non può essere interpretata come autovincolo del Consorzio in ordine alla rinuncia ai crediti, sia perché l’assemblea è carente di tale potere, sia perché vi sono oggettive circostanze di segno opposto come il citato verbale del 3.6.2021, intervenuto dopo pochi mesi e non contestato da nessuno.

A ciò va aggiunto che, come correttamente rilevato dalla difesa del Consorzio, la proposta transattiva formulata dall’OSL nel novembre del 2024 si è discostata sia dai criteri della legge, sia da quelli stessi fissati dal medesimo organismo nel suo atto deliberativo n. 12/2022, considerato che è stato previsto un pagamento nella misura del (solo) 40% del credito, senza diversificare l’annualità in cui ciascuna delle sue componenti è sorta (si tratta di canoni annuali). E infatti, secondo le norme statutarie consortili (art. 6) i Comuni depositano all’inizio dell’anno finanziario presso il Tesoriere Comunale apposita delega di pagamento per le prestazioni a farsi in detto anno; il tesoriere a sua volta deve pagare al Consorzio all’inizio di ciascun trimestre. I relativi debiti, dunque, sono sorti negli anni di riferimento in virtù dell’obbligo statutario (e non all’esito delle sentenze succitate) e riportate, in bilancio, tra i residui attivi. Dunque, quand’anche rispondesse al vero che l’Assemblea avesse accettato ex ante, con il mero indirizzo di adesione al dissesto, l’ipotesi della falcidia, può agevolmente eccepirsi che la falcidia applicata non risponde neppure ai canoni fissati nei criteri predisposti preventivamente dall’OSL.

6. Va respinto anche il secondo motivo di ricorso.

Secondo il Comune ricorrente, il rifiuto di adesione alla proposta transattiva sarebbe illegittimo per i suoi effetti dirompenti sul bilancio dell’ente consortile, «materia» sulla quale il Consiglio non avrebbe autonomia perché di competenza dell’Assemblea che vedrebbe il Consiglio mero redattore della proposta.

In realtà il Collegio ha già chiarito che l’impostazione dello Statuto consortile non lascia dubbi in ordine al ruolo dell’Assemblea rispetto alle decisioni consortili; peraltro, nel caso di specie, non risulta affatto che l’Assemblea abbia disatteso la delibera del Consiglio, ma la censura riguarda il mancato adeguamento della decisione consiliare a una deliberazione assembleare (forse persino non pertinente) di tre anni prima, deliberazione che appare come una mera presa d’atto della situazione del Comune di ***.

Una volta che il Consiglio, il 3.6.2021, ha riaccertato l’esistenza dei crediti vantati verso il Comune, l’Assemblea avrebbe potuto, semmai, intervenire censurando o reindirizzando la decisione del Consiglio, cosa mai avvenuta; nella sostanza, a fronte dell’atto di indirizzo (rivolto al Presidente) di iscrivere il credito alla massa passiva della liquidazione, non vi è alcun atto assembleare che abbia disatteso la chiara impostazione del Comune di non rinunciare ai crediti vantati anche in ragione del fatto che, per giurisprudenza costante, la chiusura della procedura di dissesto degli enti locali non implica l’estinzione dei crediti rimasti insoddisfatti nel corso della procedura (cfr. Corte Cost., sent. n. 269/1998; Cass. Civ., sez. III, sent. 30 gennaio 2008, n. 2095).

Coglie quindi nel segno la difesa del Consorzio laddove evidenzia che il rappresentante dell’amministrazione ricorrente avrebbe semmai potuto richiedere la riunione assembleare e di deliberare sul punto, ma non lo ha mai fatto.

Questo dimostra ancor di più che il Comune di *** non ha mai realmente dubitato delle competenze gestorie in capo al Consiglio, in ordine alla predisposizione degli atti contabili e alla gestione delle entrate e delle spese.

7. Va quindi respinto anche il terzo motivo di ricorso, sia perché è stata chiarita la differenza di ruoli tra i due organi e quindi l’impossibilità che la deliberazione assembleare del 2021 incida su quella consiliare del 2024, ma anche perché nella Deliberazione assembleare del 12.1.2021 non vi è alcuna rinuncia al credito nella sua interezza (considerato che l’istanza non implicava la rinuncia o l’accettazione preventiva della falcidia), anche perché non sarebbe stata legittima.

Sul piano motivazionale, l’organo di revisione del Consorzio, con nota n. 1914/2024, ha evidenziato le criticità della proposta, sottolineando che essa avrebbe causato una perdita di oltre € 3,5 milioni per il Consorzio, con grave pregiudizio per il bilancio e gli investimenti programmati (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1/2022: la procedura di dissesto non può ledere i crediti certi e accertati in modo sproporzionato).

Contrariamente a quanto affermato dal Comune nella memoria ex art. 73 c.p.a., secondo cui si verserebbe in presenza di integrazione postuma della motivazione, va ribadito che la motivazione è viceversa puntualmente enucleata nell’atto, specificamente a pag. 3 della Delibera n. 24/2024: (V. lett. a) e b), nonché a, b, c, d) (all. 9 prod. Consorzio) e soprattutto nel terz’ultimo e penultimo capoverso di pag. 3, laddove si richiama – anche per relationem e facendone parte integrante – la relazione dell’organo di revisione n. 1914, che, per l’appunto, individua le ragioni esposte e ribadite in modo inequivoco che depongono nel senso della decisione di non adesione.

8. Il quarto motivo è altresì da respingere in quanto la decisione del Consiglio rientra nella sua autonomia gestionale e in mancanza di parametri di legge violati non può essere censurata nel merito.

Peraltro, il debito del Comune, certo liquido ed esigibile, come tale legittimamente non riducibile, ha formato oggetto di inserimento in sede di delibera di “riaccertamento dei residui” del 3.6.2021, adottata ai sensi dell’art. 288 T.U.E.L. e di successiva previsione nei residui contemplati nei successivi bilanci approvati.

Il Comune di ***, dunque, avrebbe semmai avuto l’onere di impugnare (nei termini decadenziali) i relativi atti di approvazione.

Va aggiunto che l’adesione alla proposta transattiva – che prevede il pagamento del 40 % del credito vantato dal Consorzio (già quota parte dei soli costi di gestione) – avrebbe implicato la rinuncia ai due giudizi civili in corso a fronte di una circostanza incontestabile: “ai sensi dell’art. 6 i Comuni depositano all’inizio dell’anno finanziario presso il Tesoriere Comunale apposita delega di pagamento per le prestazioni a farsi in detto anno; il tesoriere a sua volta deve pagare al Consorzio all’inizio di ogni trimestre 1-1 / 1-4 / 1-7/ 1-10 la quota annuale rateizzata”.

Pertanto i crediti sono sorti non già al momento del deposito delle sentenze, ma all’inizio di ciascun anno finanziario considerato.

Dunque, la proposta transattiva non appare affatto in armonia con i criteri fissati nella delibera OSL 10.6.2022, n. 12 e con la previsione dell’art. 258 co. 3 D.Lgs. 267/2000.

Per il periodo 1999, e anni precedenti, sino al 2008, l’OSL propone €. 847.561,30 (comprese sanzioni) con una differenza, rispetto a quanto spettante al Consorzio, di € 1.713.597,92 (2.561.159,22 – 847.561,30), per quota parte di contributi e sanzioni, oltre interessi.

Per il periodo 2009/2019 l’OSL propone €. 1.494.121,28 (comprese sanzioni) con una differenza, rispetto a quanto spettante al Consorzio, di € 2.241.181,92, per quota parte a titolo di contributi e sanzioni, oltre interessi.

In breve, non sarebbero corrisposti gli importi relativi alle prestazioni effettuate al solo costo dal Consorzio per i due periodi indicati per un totale di euro 3.512.523,88. (somma dovuta dal comune 2.118.903,26 + 3.735.303,20 = 5.854.206,46 – (somme proposte da CSL 847.561,30 + 1.494.121,28) = 2.341.682, 58, con una decurtazione totale di € 3.512.523,88.

La proposta transattiva dell’OSL, come correttamente osservato dall’organo di revisione, è “in distonia con quanto deliberato dalla stessa Commissione per l’erroneo calcolo delle percentuali di rimborso nel 40% delle prestazioni che andavano retribuite al 1 gennaio di ogni anno finanziario prima delle prestazioni da effettuarsi ma è errata anche l’identificazione della sentenza del tribunale riferita al contenzioso periodo 2009/2019”.

9. Peraltro, va condivisa l’osservazione del Comune a sostegno della coerenza della decisione conciliare, sul fatto che la mancata adesione alla proposta transattiva non implica automaticamente una perdita patrimoniale per l’Ente consortile, in quanto “per effetto della chiusura della procedura di dissesto del Comune, le pretese creditorie rimaste insolute tornano ad essere esigibili nei confronti dell’ente locale, atteso il venir meno del regime di sospensione temporanea strumentale all’attività di rilevazione ed estinzione delle passività dell’ente stesso” (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 3 gennaio 2023, n. 9).

Dunque, la chiusura della procedura di dissesto degli enti locali non postula l’estinzione dei crediti rimasti insoddisfatti nel corso della procedura (cfr. Corte Cost., sent. n. 269/1998; Cass. Civ., sez. III, sent. 30 gennaio 2008, n. 2095) e, conseguentemente, i creditori possono ottenere dall’Ente tornato in bonis il pagamento delle somme a titolo di capitale rimaste insolute, degli interessi maturati e impagati prima della dichiarazione di dissesto, degli interessi maturati nel corso della procedura di dissesto, come ribadito dalla più recente giurisprudenza.

10. In conclusione il ricorso va respinto.

In ragione della peculiarità della vicenda e della novità delle questioni trattate, si compensano le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore

Daria Valletta, Primo Referendario

 
 
L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Maria Barbara CavalloAnna Pappalardo

Lascia un commento