Consiglio di Stato, Pres. De Nictolis, Est. Tulumello, Sent. 5.5.2025, n. 3751. *** S.p.A. (Avv. Riccardo Carboni) contro ARCS – Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute – Regione Friuli Venezia Giulia (Avv. Alessandro Biamonte) e *** (Avv. Alessandro Pizzato).
Pubblicato il 05/05/2025
N. 03751/2025REG.PROV.COLL.
N. 09121/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9121 del 2024, proposto da ************** s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 97662536ED, rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Carboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute [A.r.c.s.] – Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Biamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pistoia 6;
nei confronti
**************, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Pizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 357/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ************** e dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute – Regione Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ************** s.p.a. ha partecipato alla gara indetta dall’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute della regione Friuli-Venezia Giulia (d’ora in avanti anche solo A.R.C.S.) per l’affidamento della fornitura di materiali di consumo per apparecchiature di proprietà del S.S.R. per un periodo di 48 mesi per gli Enti del S.S.R. della Regione Friuli-Venezia Giulia, in relazione al LOTTO n. 291 avente ad oggetto “Materiale di consumo per ventilatore Cpap ********” (base d’asta pari ad € **********).
La gara è stata aggiudicata alla controinteressata **************
L’appellante ******** ha impugnato l’aggiudicazione con un unico motivo con il quale ha lamentato che l’aggiudicataria non avrebbe prodotto un’adeguata attestazione di compatibilità del materiale di consumo offerto con l’apparecchio in uso al S.S.R., come invece richiesto dal capitolato.
Va premesso che i ventilatori Cpap ******** ai quali si riferisce la fornitura sono prodotti da ********.
L’Allegato al Capitolato tecnico di gara relativo al lotto 291 stabiliva che “saranno ammissibili prodotti originali elencati nel manuale d’uso delle apparecchiature indicate. I prodotti dovranno essere quindi già testati dal produttore dell’apparecchiatura; qualora il prodotto non risulti nel manuale d’uso, dovranno essere presentati nella documentazione di Gara i rapporti di prova rilasciati dal produttore dell’apparecchiatura o altra dichiarazione equivalente dello stesso. Nel caso di offerta di prodotti compatibili e quindi non originali, ai fini dell’ammissione la ditta offerente dovrà dimostrare la compatibilità di detto materiale con l’apparecchiatura di proprietà del SSR mediante presentazione di idonea certificazione/dichiarazione del fabbricante del materiale di consumo che attesti la compatibilità del materiale offerto dalla ditta concorrente con l’apparecchiatura di proprietà dell’Azienda del SSR e su richiesta con evidenza delle modalità adottate per la compatibilità”.
Secondo la ricorrente, la dichiarazione di compatibilità di ******** non proviene dal produttore, e in più sarebbe solo generica e non specificamente riferita alle cannule e alle maschere offerte per il lotto n. 291.
2. Il T.A.R. ha respinto il ricorso, rilevando che la dichiarazione resa dalla ************** (“che le cannule e le maschere offerte per il Lotto n. 291 sono compatibili con il Ventilatore Cpap ********”) risulta idonea, ai sensi della legge di gara, a certificare la compatibilità dei prodotti specificamente offerti al ventilatore in uso all’Amministrazione, e ciò per tre ordini di ragioni:
2.1. la dichiarazione è sufficientemente specifica, in quanto espressamente riferita ai prodotti offerti (cannule e maschere);
2.2. circa la provenienza della dichiarazione dal produttore, le due ditte produttrici delle maschere e delle cannule (Create e Besmed) hanno delegato ******** ad operare in loro nome e per loro conto presso il Ministero della Salute con pieni poteri di rappresentanza comprendenti anche la spendita della qualifica di “fabbricante” relativamente ai dispositivi che saranno registrati nel database ministeriale e, se necessario, nel repertorio dei dispositivi medici;
2.3. ******** ha altresì dedotto in giudizio – senza essere contestata sul punto – di essere titolare in proprio della capacità e qualificazione tecnica per produrre i suddetti dispositivi, così da risultare anche titolata sul piano sostanziale e tecnico.
Sulla scorta di tali considerazioni il TAR ha ritenuto che la previsione della lex specialis – che la ricorrente assume violata – vada intesa in senso sostanzialistico e non formalistico sicché ******** poteva essere ammessa al soccorso istruttorio per provare la compatibilità (come in effetti ha fatto, producendo poi in giudizio le dichiarazioni dei due produttori che depongono in senso conforme).
3. L’appellante contesta il ragionamento del T.A.R. sostenendo che l’aggiudicataria del Lotto 291, **************, non ha offerto prodotti originali ******** (come detto, i ventilatori Cpap ******** di proprietà del SSR a cui si riferisce la fornitura sono prodotti dalla stessa ********), ma, come si evince dai codici indicati nelle relative schede tecniche (docc. n. 9, 10 e 11), ha offerto prodotti compatibili fabbricati dalle società Create Biotech Co. Ltd e Besmed Health Business Corp.
Ne consegue che, in base alle prescrizioni del Capitolato tecnico, ********, avendo offerto prodotti non originali, avrebbe dovuto dimostrare, “ai fini dell’ammissione”, la compatibilità del materiale con l’apparecchiatura di proprietà del SSR mediante presentazione di idonea certificazione/dichiarazione del fabbricante del materiale di consumo (nel caso di specie Create Biotech Co. Ltd e Besmed Health Business Corp.) attestante la compatibilità con l’apparecchiatura ******** ******** di proprietà del SSR.
Le censure dell’appellante si appuntano sul fatto che tra i documenti prodotti a corredo dell’offerta ******** non vi è alcuna dichiarazione di compatibilità rilasciata dal fabbricante all’esito delle necessarie prove tecniche; ********, secondo tale prospettazione, non può ritenersi – ai fini che qui rilevano – il fabbricante delle cannule e delle maschere offerte per il Lotto 291 e, conseguentemente, sarebbe errata e priva di fondamento l’affermazione del primo giudice in merito ad una presunta idoneità e specificità della dichiarazione rilasciata dalla stessa aggiudicataria.
Sostiene poi l’appellante che l’idoneità non può considerarsi provata dalle deleghe rilasciate in favore di ********, posto che il potere di rappresentanza attribuito all’odierna aggiudicataria dalle ditte produttrici non può estendersi oltre il dato testuale, che è letteralmente quello di registrare i prodotti sul “database” del Ministero della Salute ma non di certificare la compatibilità dei prodotti fabbricati da altri.
D’altra parte chi può certificare è solo il produttore in quanto titolare del processo produttivo e quindi unico responsabile delle verifiche specifiche e concrete.
4. Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, la stazione appaltante e la controinteressata.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in giudizio alla pubblica udienza del 10 aprile 2025.
5. L’appellante, nella memoria depositata il 24 marzo 2025, ha eccepito “come ******** abbia introdotto, per la prima volta, nel presente grado di Giudizio, argomentazioni del tutto nuove e conseguentemente inammissibili, riferita ai richiami a normativa afferente la definizione di fabbricante, nonché al contenuto e all’intestazione delle schede tecniche afferenti ai prodotti offerti”.
L’eccezione è infondata, posto che il divieto dei cc.dd. nova in appello (art. 104 c.p.a.) concerne le nuove domande e le nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio.
Viceversa la norma – funzionale a circoscrivere il thema decidendum alle sole censure ritualmente sollevate in primo grado – non preclude all’appellato di sostenere l’infondatezza del gravame, e dunque la legittimità dei provvedimenti impugnati, sulla base di argomenti ulteriori rispetto a quelli spesi in primo grado, purché – come nel caso di specie – correlati alle censure come formulate dalla parte ricorrente.
6. Può prescindersi dall’esame delle questioni sollevate, in rito, dalle parti appellate, in ragione dell’infondatezza, nel merito, del gravame.
Va anzitutto osservato che non risultano fondate le deduzioni dell’appellante relative all’allegata illegittimità delle attività di soccorso istruttorio: argomentate peraltro in relazione all’ “art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 57/2017” (il richiamo deve in realtà verosimilmente intendersi come riferito all’abrogato art. 83 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
Sul piano sostanziale, avuto riguardo alla vigente disciplina, la sentenza di questa Sezione n. 2890/2025 ha chiarito che l’articolo 101, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “ha codificato i principi elaborati in via pretoria già nel vigore del precedente codice dei contratti (applicabile ratione temporis alla procedura per cui è causa) in tema di c.d. soccorso “procedimentale”, nel senso della facoltà della stazione appaltante di sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2024, n. 9254; id., 4 giugno 2024, n. 4984; id., 3 novembre 2023, n. 9541)”.
L’appellante lamenta invero, nello specifico, l’illegittimità del “soccorso istruttorio processuale”, richiamandosi anche alla sentenza di questo Consiglio di Stato n. 2042/2024.
Tale decisione, resa peraltro in relazione all’assetto regolato dall’abrogato art. 83 d. lgs. n. 50/2016, in realtà precisa che “La giurisprudenza amministrativa ammette infatti il soccorso istruttorio processuale per casi analoghi a quello in esame. Questo istituto è ammissibile quando il Giudice verifichi che la stazione appaltante non è intervenuta in soccorso del concorrente, come sarebbe stata tenuta, ed eserciti i poteri istruttori per accertare, nel corso del processo, ciò che avrebbe dovuto essere accertato dall’amministrazione, durante il procedimento. 9.3.4. La giurisprudenza amministrativa ritiene siffatta verifica non violi il principio di par condicio tra i concorrenti, in quanto l’istituto “mira ad attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l’obbligatorio procedimento del soccorso istruttorio” (Cons. Stato, Sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; cfr., anche, più di recente, Cons. Stato, Sez. V, 16 agosto 2022, n. 7145; 14 marzo 2019, n. 1690; 8 giugno 2018, n. 3483; 10 aprile 2018, n. 2180; 11 dicembre 2017, n. 5826). Nella giurisprudenza di questo Consiglio, vi è concordia nel ritenere che l’istituto sia finalizzato a supplire “a carenze di natura formale…” (Cons. Stato, Sez. V, 5 aprile 2019, n. 2242) o a “inesattezze documentali frutto di meri errori ovvero di imprecisioni imputabili alla formulazione degli atti di gara” (Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2020 n. 2146), in modo da evitare di pregiudicare l’operatore “impreciso” ma “affidabile”, mentre non può costituire “una sorta di impropria rimessione in termini per la produzione di documenti tecnici di carattere nuovo e diverso rispetto a quelli prodotti in gara” (Cons. Stato, III, 19 agosto 2020, n. 5144; V, 13 maggio 2019, n. 1030 e, più di recente, Cons. Stato n. 7145 del 2022 cit.)”.
La sentenza esclude, condivisibilmente, la “possibilità di esercitare il soccorso istruttorio relativamente ai requisiti di partecipazione non correttamente dichiarati”.
7. Orbene nel caso di specie non si ricade in tale ultima fattispecie, ma al contrario nella distinta ipotesi in cui l’operatore economico ha prodotto in gara documenti ed elementi ritenuti dalla stazione appaltante sufficienti a provare il requisito controverso, ma questo è stato successivamente contestato in giudizio da un altro concorrente.
In tal caso è del tutto coerente al legittimo esercizio del diritto di difesa che la parte controinteressata produca in giudizio elementi che, in chiave di specificazione, contribuiscano a chiarire l’infondatezza dell’avversa tesi.
Risulta pertanto condivisibile l’argomento difensivo sviluppato in memoria dalla controinteressata, secondo cui “i princìpi che sovraintendono al soccorso istruttorio procedimentale debbono applicarsi anche in sede giurisdizionale quando l’incompletezza della dichiarazione venga dedotta come motivo di impugnazione dell’aggiudicazione da parte di altra impresa partecipante alla selezione”.
Tanto più se, come si dirà infra, nella specie non è in contestazione la sussistenza del requisito in quanto tale, ma la sua forma di documentazione, con specifico riguardo alla qualità di chi ha rilasciato l’attestazione di compatibilità.
8. In relazione al profilo della conformità del prodotto offerto alla legge di gara, ed alla sua documentazione, dedotto con il primo motivo di appello, deve infatti osservarsi che il capitolato tecnico (art. 3) elencava per ciascun lotto i documenti da allegare all’offerta.
Come riporta la sentenza gravata in punto di delimitazione delle censure proposte in primo grado, “Secondo la ricorrente, la dichiarazione di compatibilità in primis non proviene dal produttore e, in secondo luogo, sarebbe solo generica e non specificamente riferita alle cannule e alle maschere offerte per il lotto n. 291”.
Le schede tecniche prodotte da ******** nel lotto in questione, e le certificazioni del fabbricante relative ai prodotti offerti, in realtà risultano conformi all’allegato al Capitolato tecnico, nella parte in cui ha previsto che ove l’operatore economico avesse inteso offrire prodotti non originali, avrebbe dovuto allegare la dichiarazione di compatibilità del fabbricante.
9. Rileva in tal senso – sul piano formale – che le ditte fabbricanti Besmed e Create hanno rilasciato delega ad ******** ad operare quale produttore; e – sul piano sostanziale – che ******** possiede autonoma capacità tecnica in tal senso in ragione delle certificazioni ISO prodotte.
L’appellante sotto questo profilo contesta la sentenza gravata perché non avrebbe tenuto in adeguato conto che nel caso di specie la dichiarazione non proviene dal fabbricante: “La legge di gara richiede la dichiarazione di compatibilità rilasciata dal fabbricante del materiale di consumo oggetto di gara, non di qualsivoglia produttore o altro soggetto eventualmente asseritamente qualificato per altri prodotti analoghi”.
In sostanza l’appellante assume che le deleghe in questione consentissero ad ******** di effettuare registrazioni sul database del Ministero della Salute, ma non anche di fregiarsi del titolo di “fabbricante”, al fine che qui rileva.
La controinteressata, al contrario, sostiene la legittimità del ricorso a tale qualifica, alla luce della disciplina portata dal d. lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, recante “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici” (e in particolare della nozione di “fabbricante” di cui all’art. 1, comma 2, lett. f), in applicazione della quale sono state rilasciate (ai sensi del successivo art. 13) le deleghe in questione.
10. Ritiene il Collegio che la questione debba essere risolta – in chiave funzionale – avendo riguardo alla disciplina della legge di gara, e in particolare allo specifico interesse della stazione appaltante correlato alla previsione della cui applicazione si tratta.
La dichiarazione del “fabbricante” era richiesta per i prodotti non originali, al fine di accertare la compatibilità degli stessi con l’apparecchio in uso al SSR.
Gli elementi (sia formali che sostanziali) rappresentati da ******** in sede di gara, sopra richiamati, sono risultati a tale scopo sufficienti all’accertamento in questione: diversamente argomentando, la disputa in merito al riconoscimento o meno della qualifica di “fabbricante” si risolve in una questione formalistica estranea all’interesse sotteso alla clausola in questione.
La questione, pertanto, non è se ai fini della partecipazione alla gara ******** possa considerarsi, in assoluto, “fabbricante” nel senso letterale del termine, id est soggetto che ha materialmente ha dato atto alla produzione del dispositivo: ma se avesse o meno i poteri del fabbricante per certificare la compatibilità del dispositivo rispetto alle apparecchiature complementari del S.S.R., secondo l’interesse della stazione appaltante cristallizzato nel Capitolato.
Così chiariti i termini del problema, il mezzo risulta infondato alla luce della documentazione versata in atti da ********, in base alla quale essa legittimamente ha offerto prodotti in qualità di “fabbricante”, potendo agire in tal senso in forza delle deleghe rilasciate dalle società ****
È pertanto non pertinente al thema decidendum, come correttamente inquadrato, il richiamo dell’appellante alla giurisprudenza sulla “comminatoria dell’esclusione riguardo il concorrente che presenti un’offerta non conforme ai requisiti minimi richiesti dal capitolato di Gara”.
11. Opportunamente la sentenza gravata ha precisato che “non è in contestazione l’effettiva e sostanziale compatibilità dei prodotti dell’offerta della ************** con il ventilatore ******** della ********, in uso all’Amministrazione. Ciò che la ricorrente ha contestato – e che è controverso tra le parti – è, infatti, soltanto l’idoneità della dichiarazione di compatibilità”.
Una volta acclarato – anche in un’ottica di risultato – il requisito della compatibilità nel senso sopra chiarito, non si vede quale ulteriore utilità possa supportare la pretesa dell’appellante: che infatti, a pag. 13 del ricorso in appello, è ancorata ad un interesse di natura industriale ad evitare la formazione di “un precedente che questa difesa non può che ritenere “pericoloso” perché permette, in un ambito così delicato, di ricercare “aliunde” elementi ed attestazioni di conformità riferiti a prodotti destinati ad operare in aree critiche prive delle certificazioni dei fabbricanti”.
Orbene un simile interesse non può evidentemente trovare tutela se non in combinato con quello della stazione appaltante a vedere accertata la corrispondenza dei prodotti offerti alle esigenze organizzative e strutturali delle strutture operative committenti, secondo il parametro normativo costituito dalla legge di gara.
L’interesse legittimo del partecipante alla gara trova infatti tutela quale pretesa alla legittimità degli atti del procedimento di evidenza pubblica, come facoltà di pretendere l’esercizio dei relativi poteri in conformità ai parametri normativi che li regolano.
Oggetto dell’interesse legittimo è infatti pur sempre la legittimità dell’azione amministrativa.
Una volta delibato positivamente (e in concreto) tale attributo, mediante l’accertamento della conformità alla legge di gara (e all’interesse pubblico ad essa sotteso) del provvedimento di ammissione dell’offerta ******** in relazione alla compatibilità del dispositivo offerto, il diverso interesse strumentale o morale della parte controinteressata ad una pronuncia di annullamento, nei limiti in cui rilevi ai fini dell’ammissibilità del ricorso (in argomento Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 15 aprile 2021, n. 3086), supporta una domanda comunque priva di fondamento, difettando il presupposto dell’illegittimità – quale contrarietà al paradigma normativo – dell’azione amministrativa.
12. Tanto chiarito, va ulteriormente osservato – per sgomberare il terreno da un possibile equivoco alimentato dalla terminologia utilizzata dalle parti – che a ben vedere la questione dedotta non attiene al profilo dell’equivalenza del prodotto offerto rispetto a quello richiesto in sede di legge di gara: i prodotti non originali erano infatti già contemplati da quest’ultima, che ne ha dunque certificato la conformità all’interesse della stazione appaltante (al pari di quelli originali), pur con la precisazione della documentazione tecnica di corredo da fornire in punto di compatibilità con i dispositivi del S.S.R..
Dal che il carattere inconferente del richiamo al parametro di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 36 del 2023.
L’aggiudicataria non ha offerto dei prodotti “equivalenti” in senso proprio, ma dei prodotti direttamente richiesti dal bando: l’unico problema si appunta sulla documentazione attestante la compatibilità con le apparecchiature del SSR, che però come si è visto è risultata anch’essa conforme alla disciplina.
Invero l’unico profilo di “equipollenza” che viene in rilievo nella fattispecie in esame non attiene al prodotto offerto, ma alla documentazione a supporto: nel senso che ******** non è ritenuto dall’appellante un “fabbricante”, come tale legittimato a rilasciare la richiesta dichiarazione relativa al prodotto, ma un soggetto titolare di un potere di commercializzazione che le parti appellate considerano “equivalente” alla nozione in discorso, mentre la parte appellante nega tale possibilità.
Neppure in tal senso, tuttavia, può parlarsi propriamente di equivalenza o equipollenza, posto che – come chiarito – la questione è direttamente se ******** abbia legittimamente rilasciato la dichiarazione di competenza del “fabbricante” (quesito al quale, come si è visto, nel caso di specie va data risposta affermativa).
13. Con il secondo motivo di appello si critica la sentenza gravata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la censura di disparità di trattamento – rispetto a situazioni di altri lotti – sia perché generica, sia perché proposta per la prima volta solo con la memoria depositata nel giudizio di primo grado il 5 ottobre 2024.
L’appellante deduce in contrario che tale censura atterrebbe all’unico thema decidendum devoluto con il ricorso introduttivo di primo grado, e che “per quanto concerne la “sovrapponibilità” dei casi, tale aspetto è “in re ipsa”, in quanto le esclusioni sono state motivate -puramente e semplicemente- per l’assenza della dichiarazione di compatibilità da parte del produttore; assunto che, in perfetta aderenza rispetto alla Legge di Gara, impone l’esclusione del concorrente privo di tale – specifica attestazione senza poter “indulgere” ad altre verifiche e/o attività “esplorative” dell’offerta, il che corrisponde a tutto l’impianto difensivo strutturato dall’odierna appellante”.
Il mezzo non tiene però conto del fatto che il T.A.R. ha anche giudicato infondata la censura in esame, osservando che “a differenza degli altri casi in cui era del tutto essente una dichiarazione di compatibilità, per il presente lotto l’aggiudicataria ha presentato in gara una specifica dichiarazione attestante la compatibilità dei prodotti offerti. La difesa della aggiudicataria ha dedotto, senza essere ex adverso contestata, che nel lotto n. 342 la **************, diversamente da quanto avvenuto per il lotto n. 291, non ha prodotto alcuna dichiarazione di compatibilità ed è stata perciò correttamente esclusa”.
Su tale capo, che condiziona sia l’ammissibilità della censura di primo grado – sub specie genericità – sia la sua fondatezza, il motivo in esame non contiene specifici elementi od argomenti di critica.
L’appellante si limita a ribadire che in tutti i casi considerati l’esclusione è stata disposta per difetto della dichiarazione sulla compatibilità: ma non supera l’affermazione del primo giudice per cui tale difetto nei casi invocati a parametro non è strutturalmente sovrapponibile all’oggetto della controversia relativa al lotto in esame, che consiste non nel difetto assoluto ma nella dedotta insufficienza (formale) della predetta dichiarazione.
Sicché la disparità di trattamento è dedotta fra ipotesi eterogenee.
Anche questo motivo è pertanto infondato.
14. Il ricorso in appello deve essere pertanto respinto perché infondato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore delle parti appellate costituite delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro dodicimila/00 oltre accessori come per legge, in ragione di euro seimila/00 oltre accessori in favore di ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D’Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Giovanni Tulumello | Rosanna De Nictolis | |

