Tribunale di Busto Arsizio, sent. 23 aprile 2025, n. 523 – xy S.p.A. contro Comune di Legnano (Avv. Alessandro Biamonte).
N.2140/24 R.G.
sentenza n. 523/2025
ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SENTENZA
nella causa iscritta al N.2140/24 R.G., promossa da
Liquidazione giudiziale ******** s.p.a., in persona del liquidatore p.t., con Avv. Magliocca
contro
Comune di Legnano, in persona del Sindaco p.t., con Avv. Biamonte
attrice
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai propri atti.
convenuto
Fatto e Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ******** s.p.a., in persona del l.r. p.t., dopo aver riferito:
– di essersi resa aggiudicataria di una gara pubblica avente ad oggetto, per un verso, l’appalto della realizzazione di 59 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui 37 dell’******** e 22 del Comune di Legnano, e, per altro verso, la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata in vendita da edificarsi su di un’area cedenda da parte del Comune di Legnano; il costo totale dell’intervento sarebbe stato a carico dell’aggiudicatario per €878.375,00, dei quali €178.000,00 quale corrispettivo del diritto di superficie che ******** avrebbe dovuto versare al Comune di Legnano in relazione all’area, di proprietà di quest’ultimo, ove sarebbero stati collocati gli alloggi ********; €201.250,00 per oneri di urbanizzazione dovuti da ******** in favore del Comune di Legnano sempre in relazione alla realizzazione degli alloggi ******** ed €499.125,00 quale prezzo per la cessione da parte del Comune di Legnano dell’area sulla quale sarebbero sorti gli alloggi di edilizia privata convenzionata;
-che il progetto esecutivo, consegnato in data 17.01.2013, veniva approvato in data 03.05.2013;
– che, nelle more della consegna dei lavori, in data 22.01.2015, al fine di raggiungere l’accordo per la stipula della Convenzione per la consegna delle aree su cui realizzare gli interventi privati, la Committente chiedeva all’Appaltatore la disponibilità ad anticipare le somme di quanto dalla stessa dovuto al Comune di Legnano per oneri di urbanizzazione e per l’acquisizione dell’area, sicché, a garanzia degli importi dovuti da ******** al Comune di Legnano, la società attrice aveva disposto, per mero spirito collaborativo, a favore del Comune, due polizze assicurative, rispettivamente n.***************** del 28.04.2016 per un importo garantito di €204.898,38 e n. ***************** del 21.03.2016 per un importo garantito di €178.000,00;
che, in data 31.05.2016, era stato rilasciato il permesso di costruire relativo ai soli edifici di edilizia pubblica, e i lavori erano stati consegnati ad essa attrice in data 21.07.2016;
che nelle more erano intervenute notevoli variazioni che avevano determinato un’apprezzabile differenza tra le condizioni di fatto dei luoghi ed il progetto, sicché già in data 08.03.2017 i lavori erano stati sospesi per poi riprendere in data 6.12.2017;
che, ripresi i lavori, non erano state stipulate le previste Convenzioni per regolamentare i rapporti e le modalità di trasferimento delle aree tra il Comune di Legnano, ******** Milano e l’operatore economico aggiudicatario, ma, ciò nonostante, l’******** Milano aveva indebitamente trattenuto €382.898,38 dal corrispettivo d’appalto per oneri di urbanizzazione di competenza del Comune di Legnano;
che, nelle more, era emerso che l’intervento relativo all’edilizia privata non era eseguibile per la presenza di sottoservizi, così, in data 01.02.2019, aveva chiesto all’******** lo scioglimento del contratto e la restituzione delle polizze fatte emettere a garanzia degli oneri di urbanizzazione e acquisizione dell’area, somme mai restituite da ********, la quale, invece, aveva manifestato “… un atteggiamento assolutamente inerte …” e, nonostante l’atteggiamento pienamente collaborativo di essa attrice, in data 04.11.2019, aveva comunicato che non era possibile stralciare le opere private e che il fermo delle lavorazioni dal febbraio 2019 sarebbe stato imputabile esclusivamente alla ******** s.p.a. e, infine, in data 14.01.2020 ******** aveva comunicato la risoluzione dell’appalto ai sensi dell’art. 136 D.Lgs. n. 163/2006;
di aver contestato detta risoluzione contrattuale in un articolato contenzioso proposto contro ******** davanti al Tribunale di Milano, ove era stato chiamato in causa anche il Comune di Legnano, che, a sua volta, aveva proposto varie domande nei confronti di ******** e ********, giudizio definito con sentenza n.4613/2023 passata in giudicato;
che comunque restava aperto un diverso fronte di indagine legato alle somme che ******** aveva trattenuto sui singoli SAL pagati a Rialto, destinate al Comune di Legnano a titolo di corrispettivo per complessivi €392.898,38, costituenti indebito arricchimento per il Comune, in quanto trattenute a titolo di corrispettivo della cessione del diritto di superficie e di opere di urbanizzazione a fronte di un intervento non eseguito;
citava in giudizio il Comune per sentirlo condannare alla restituzione delle predette somme ai sensi dell’art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Comune di Legnano, che, dopo aver ricostruito dettagliatamente i pregressi rapporti che lo avevano legato alla parte attrice, eccepiva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a conoscere la presente controversia per la natura degli importi reclamati; il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, proprio dalla prospettazione attorea, “…l’incasso sarebbe avvenuto, nell’ambito di più complesse obbligazioni reciproche, ad opera di ********…”; la formazione del giudicato a seguito della mancata impugnazione della sentenza emessa inter partes dal Tribunale di Milano; l’inammissibilità della domanda avanzata ai sensi dell’art. 2041 c.c. e l’infondatezza della richiesta di rimborso.
Nelle more è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della società attrice con sentenza n.103/2024 del 18.12.2024 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e successivamente è stata autorizzata la prosecuzione del giudizio in continuità senza interruzione
Trattata la causa e ritenuta matura per la decisione, la vertenza era discussa all’udienza del 23.04.2025. Per ovvie ragioni è evidente che in limine litis vada esaminata la questione della giurisdizione a decidere la presente controversia.
Al fine di analizzare correttamente la fattispecie appare opportuno inquadrarla brevemente in punto di fatto.
La presente controversia è incentrata sulla domanda con cui parte attrice, quale aggiudicataria di una complessa gara pubblica, ha chiesto al Comune di Legnano la restituzione della somma di €382.898,38, originariamente dovuta e trattenuta da ********, ma versata dall’attrice, in quanto indebitamente incamerata dal Comune di Legnano a titolo di corrispettivo della cessione del diritto di superficie e di opere di urbanizzazione a fronte di un intervento non eseguito a seguito della risoluzione del contratto di appalto inter partes.
Fondamentale appare, dunque, decidere la quaestio iurisdictions, tempestivamente eccepita da parte convenuta, ai fini di una più ampia tutela dei diritti fondamentali relativi al processo.
Assodato che la giurisdizione si determina sulla base della domanda, individuata con riferimento al petitum sostanziale, identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, vale a dire della effettiva consistenza della situazione soggettiva giuridicamente tutelata come dedotta in giudizio, identificata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono rappresentazione, deve rilevarsi come sia chiaro che la giurisdizione della presente controversia spetti al giudice amministrativo.
La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come in verità affermato dalla granitica giurisprudenza, in quanto l’accertamento richiesto per la restituzione rientra a tutti gli effetti nel novero delle materie di spettanza esclusiva della G.A., ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. (cfr. ex plurimis Adunanza plenaria 12/2018, Consiglio di Stato Sez. IV n. 4639 del 15 giugno 2021, TAR Friuli V.G. Sez. I n. 250 del 28 maggio 2022). Invero, “…va preliminarmente osservato che le controversie – quale la presente – attinenti alla determinazione e liquidazione degli oneri concessori sono riconducibili a quegli aspetti dell’uso del territorio costituenti prerogativa della P.A., e per questo riservate alla giurisdizione esclusiva del G.A., nel rispetto dell’indirizzo legislativo previsto in origine dall’art. 16 L. 10/1977, confermato poi dall’art. 34 Decr. Leg.vo 80/1998 (come sostituito dalla L. 205/2000), rimodulato in seguito dall’intervento correttivo della Corte Cost. n. 204/2004, e da ultimo fissato dall’art. 133 co. 1 lett. f) cpa (alla stregua del quale sono devolute appunto alla giurisdizione esclusiva del G.A. “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia di urbanistica ed edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell’uso del territorio” – cfr. Cons. di Stato sez. IV, n. 2960 del 10.6.2014; TAR Campania-Napoli n. 2170 del 16.4.2014, TAR Liguria n. 552 del 28.3.2013; TAR Campania-S********no n. 1676 del 24.9.2012; TAR Campania-Napoli n. 2136 del 9.5.2012). … Altresì, va rilevato che al suddetto ambito di giurisdizione esclusiva va ricondotta anche la domanda di arricchimento senza causa proposta in questa sede in linea subordinata dai ricorrenti, in quanto la pretesa così azionata trova titolo diretto e immediato (e non mera occasione) nel rapporto insorto a seguito del rilascio ai ricorrenti della concessione edilizia n. 107/1993 (cfr. sul punto Cass. SS.UU. n. 14895 del 22.10.2002; Cass. SS.UU. n. 10189 del 15.10.1998) …” (così TAR Campania (NA) Sez. VIII n. 1287
del 6 marzo 2017; v. anche TAR Puglia (BA) Sez. III n. 158 del 4 febbraio 2019). La giurisprudenza amministrativa ha, peraltro, chiarito che “…costituisce ius receptum il principio per cui la predetta giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia comprende anche la riscossione mediante cartella di pagamento – ovvero tramite ordinanza-ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910 – degli oneri di urbanizzazione con applicazione delle relative sanzioni, restando esclusa dall’ambito di cognizione di tale giudice la sola procedura esecutiva in senso stretto, che ha inizio con il pignoramento
– o, quanto ai beni mobili registrati, con l’eventuale provvedimento di fermo – che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario …” (v. Cons. di Stato, parere n. 241/2022; TAR Friuli V.G. Sez. I n. 250 del 28 maggio 2022).
In applicazione dei predetti principi, ne deriva che la giurisdizione va attribuita al giudice amministrativo. Declinata la giurisdizione per i suddetti motivi, tutte le ulteriori istanze, domande ed eccezioni restano assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza principale e sono liquidate come indicato in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo all’attività giudiziaria espletata e al valore dichiarato in citazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria deduzione, istanza, ed eccezione disattesa, così decide:
– dichiara il proprio difetto di giurisdizione,
– condanna parte attrice a rifondere le spese di giudizio del convenuto, che si liquidano in complessivi
€.11.088,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Busto Arsizio il 23.04.2025
Il Giudice
A.D’Elia

