T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, Pres. Severini, Est. Graziano, sent. 5 maggio 2026, n. 2871, xy (Avv. Arturo Testa) contro ANM S.p.A. (Avv. Alessandro Biamonte) e zy (Avv. Lorenzo Lentini).
Appalti pubblici – Accesso agli atti di gara – L. n. 68/1999 – Verifica di anomalia – Ricorso incidentale escludente – Rigetto del ricorso principale – Effetti.
In materia di contratti pubblici, è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’azione ex art. 116 c.p.a. volta a contestare l’oscuramento di parti dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, ove la stazione appaltante, in corso di causa, proceda all’ostensione integrale della documentazione, così trasferendo l’interesse sostanziale del ricorrente dal tema ostensivo ai profili valutativi dell’offerta. È altresì infondata la censura concernente il mancato assolvimento degli obblighi di cui alla l. n. 68/1999 quando l’aggiudicataria abbia prodotto l’autodichiarazione di regolarità e l’istruttoria, anche integrativa, svolta dalla stazione appaltante ne confermi la veridicità, pure in relazione alla base di computo inferiore alla soglia legale. Il giudizio positivo di congruità dell’offerta, quale espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento o errore di fatto e può essere motivato per relationem alle giustificazioni rese dall’operatore economico, non avendo le tabelle ministeriali carattere inderogabile ma soltanto parametrico. Rigettato il ricorso principale, diviene improcedibile il ricorso incidentale escludente dell’aggiudicataria per sopravvenuta carenza di interesse, secondo il principio della ragione più liquida.
1. Accesso agli atti di gara
Appalti pubblici – Accesso difensivo – Offerta tecnica oscurata – Ostensione successiva in giudizio – Improcedibilità.
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’azione proposta ai sensi degli artt. 116 c.p.a. e 36 d.lgs. n. 36/2023 contro l’oscuramento di parti dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, quando la stazione appaltante, dopo avere verificato l’insufficienza delle ragioni di riservatezza opposte dal controinteressato, trasmetta integralmente la documentazione richiesta, venendo meno l’interesse all’autonoma coltivazione della domanda ostensiva.
2. Obblighi di assunzione dei disabili
Appalti pubblici – Requisiti generali – L. n. 68/1999 – Autocertificazione di regolarità – Sufficienza – Soccorso istruttorio – Ammissibilità.
Ai fini della partecipazione alla gara, la regolarità dell’operatore economico rispetto agli obblighi di cui alla l. n. 68/1999 può essere comprovata anche mediante autocertificazione; la relativa dichiarazione attiene ai requisiti generali di partecipazione ed è, pertanto, suscettibile di soccorso istruttorio, non riguardando il contenuto dell’offerta. La contestazione avversaria è infondata ove non sia sorretta da evidenze contrarie concrete e l’istruttoria svolta dalla stazione appaltante confermi, anche tramite acquisizioni presso il Centro per l’impiego e verifica della base di computo, la veridicità del dichiarato.
3. Verifica di anomalia
Appalti pubblici – Offerta anomala – Giudizio di congruità – Discrezionalità tecnica – Motivazione per relationem – Tabelle ministeriali – Natura indiziaria.
Il giudizio di congruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, se non nei casi di manifesta illogicità, travisamento o errore di fatto; esso ha natura globale e sintetica e non può essere sovvertito mediante una lettura atomistica delle singole voci di costo. In caso di esito positivo, la motivazione può essere resa anche per relationem alle giustificazioni dell’aggiudicataria, purché analitiche e adeguate. Le tabelle ministeriali sul costo del lavoro non hanno valore inderogabile, ma fungono da parametro di riferimento, sicché lo scostamento rileva solo se considerevole e palesemente ingiustificato, restando comunque intangibile il livello delle retribuzioni dovute ai lavoratori.
4. Produzioni tardive nel rito appalti
Processo amministrativo – Rito appalti – Art. 73 c.p.a. – Termini dimidiati – Memorie e documenti tardivi – Stralcio.
Nel rito speciale in materia di appalti, i termini di deposito di memorie e documenti previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a. sono dimidiati; ne consegue che la produzione difensiva tardivamente eseguita deve essere stralciata, non potendo essere acquisita al giudizio quando il quadro istruttorio sia già completo e la causa matura per la decisione.
5. Ricorso incidentale escludente
Processo amministrativo – Appalti pubblici – Ricorso incidentale escludente dell’aggiudicataria – Rigetto del ricorso principale – Improcedibilità sopravvenuta.
Una volta respinto il ricorso principale, il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicataria diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’aggiudicataria conserva integralmente il bene della vita già conseguito; ciò in applicazione del principio della ragione più liquida, che consente di arrestare il giudizio senza scrutinare l’impugnazione incidentale divenuta inutiliter data.
N. 00982/2025 REG.RIC.
N. 2871/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00982/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 982 del 2025, integrato da motivi aggiunti,
proposto da
[SOCIETÀ RICORRENTE], in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B255ADE8B8, rappresentata e difesa dall’avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anm – Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Biamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
[SOCIETÀ CONTROINTERESSATA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centro per l’Impiego Regione Campania Collocamento Mirato Salerno, Centro per L’Impiego Regione Campania Upd Stp Salerno, Centro per l’Impiego Regione Campania Upd Mercato Sanseverino, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determina, comunicata in data 04.02.2025, con cui Anm S.p.A. ha aggiudicato a [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA] la procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi fiduciari e di portierato presso la Sede Direzione ed i siti TSUP e SMOB” (CIG B255ADE8B8),
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, tra cui in particolare tutti gli atti istruttori e i verbali, ivi compresi quelli di ammissione in gara e di valutazione dell’offerta, del possesso dei requisiti e quelli relativi al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della controinteressata [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA];
nonché per la declaratoria di inefficacia/invalidità del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata e per il conseguimento dell’aggiudicazione in capo alla ricorrente con suo subentro, ovvero ove non possibile con risarcimento per equivalente;
nonché avverso e per l’annullamento della comunicazione del 10.02.2025 pervenuta tramite piattaforma elettronica, con la quale la S.A. ha riscontrato in modo parziale e incompleto l’istanza d’accesso, presentata dalla ricorrente in data 04.02.2025, nonché per l’accertamento del diritto ex art. 116 cpa e 36 del D.lgs. n. 36/2023 della ricorrente all’accesso agli atti (nel dettaglio l’offerta tecnica in versione integrale della aggiudicataria), di cui all’istanza presentata in data 04.02.2025;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA] il 3\3\2025:
a – della determina di ANM del 4.2.2025 di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione definitiva, in favore di [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA], della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di fiduciari e di portierato presso la sede direzione ed i siti TSUP e SMOB (CIG B255ADE8B8), nella parte in cui ha ammesso, valutato e collocato in graduatoria l’offerta di [SOCIETÀ RICORRENTE];
b – dei verbali di gara nella parte in cui ha ammesso, valutato e collocato in graduatoria la offerta di [SOCIETÀ RICORRENTE];
c – di tutti gli atti istruttori, lesivi di [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA];
d – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [SOCIETÀ RICORRENTE] il 4\3\2025:
- della determina n. 9 del 03.02.2025, comunicata in data 04.02.2025, con cui Anm S.p.A. ha aggiudicato a [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA] la procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi fiduciari e di portierato presso la Sede Direzione ed i siti TSUP e SMOB” (CIG B255ADE8B8),
- del procedimento di verifica di congruità dell’offerta di [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA];
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, tra cui in particolare tutti gli atti istruttori e i verbali, ivi compresi quelli di ammissione in gara e di valutazione dell’offerta, del possesso dei requisiti e quelli relativi al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della controinteressata [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA];
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Anm – Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata e ricorrente incidentale [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA];
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Premette la ricorrente [SOCIETÀ RICORRENTE] di aver partecipato alla procedura aperta, indetta dall’Anm– Azienda napoletana mobilità S.p.A., con determina AU n. 32 del 01/07/2024, per l’affidamento dei “Servizi fiduciari e di portierato presso la Sede Direzione ed i siti TSUP e SMOB”, da espletarsi in forma telematica ai sensi degli artt. 25, 59 e 71 del D.lgs. n. 36/2023 (CIG B255ADE8B8), per il valore complessivo di € 8.648.140,36 oltre IVA e comprensivi di OdS (Oneri della sicurezza).
Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di max 70 punti all’offerta tecnica e max 30 punti all’offerta economica.
Era stata, altresì, prevista la cd. ‘inversione procedimentale’ (art. 107 D.lgs. 36/2023), cosicché la s.a. ha provveduto a valutare le offerte, prima di procedere alla verifica della documentazione amministrativa.
Ciò premesso, all’esito delle operazioni di gara, la commissione ha determinato la seguente graduatoria finale: per quanto d’interesse, è risultato primo in graduatoria il Consorzio Stabile Euro Global SGA con il punteggio complessivo di 95 pt.; seguivano poi l’odierna controinteressata [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA] con il punteggio complessivo di 88,59 pt. (di cui 62,07 pt. per l’offerta tecnica e 26,52 pt. per l’offerta economica) e la ricorrente [SOCIETÀ RICORRENTE] con il punteggio di 82,31 totali (di cui 60,61 pt. per l’offerta tecnica e 21,70 pt. per l’offerta economica).
All’esito delle verifiche, la commissione ha escluso il consorzio Euro Global per anomalia dell’offerta proponendo, per scorrimento, l’aggiudicazione in favore della seconda graduata [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA], sottoposta anch’essa a verifica di congruità.
Invitata a fornire giustificazioni e convocata in audizione, l’aggiudicataria non avrebbe chiarito in tale sede alcuno dei dubbi paventati dalla S.A., tra cui, in particolare, un “esorbitante” scostamento del costo del lavoro rispetto ai costi riportati dalle tabelle ministeriali.
Senonché, “sorprendentemente”, deduce la ricorrente principale, l’offerta è stata comunque dichiarata congrua, con conseguente aggiudicazione della gara in favore dell’odierna controinteressata.
Ricevuta la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione il 04/02/2025, in pari data, l’odierna deducente ha presentato rituale istanza di accesso, volta ad acquisire copia della documentazione (amministrativa, tecnica ed economica) prodotta dall’aggiudicataria, ivi compresi gli atti inerenti al subprocedimento di verifica dell’anomalia e tutti i verbali delle operazioni di gara. L’istanza è stata espressamente motivata per esigenze di tutela in giudizio della deducente, nella qualità di concorrente alla gara e rappresentando la necessità di un rapido riscontro, avuto riguardo ai brevi termini previsti dalla normativa processuale, ai fini dell’impugnativa degli atti.
La S. A. ha riscontrato l’istanza di accesso il 10/02/2025 trasmettendo soltanto in parte la documentazione richiesta. In particolare, l’offerta tecnica dell’aggiudicataria è stata inviata in versione integralmente oscurata, con riguardo ai criteri qualitativi A1, A2, A3 e A4, i quali hanno avuto un peso pari alla metà (31,07 pt.) del punteggio tecnico, complessivamente ottenuto da [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA] (62,07 pt.).
Con particolare riguardo alle modalità di ostensione dell’offerta tecnica, la S.A. ha comunicato (peraltro neppure in seno al provvedimento di aggiudicazione, come richiederebbe la norma, ma soltanto in sede di riscontro all’accesso) di aver accolto l’istanza di oscuramento, opposta dal concorrente a tutela di pretese esigenze di segretezza, ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023, segnalando la possibilità per la deducente di attivare lo speciale rimedio introdotto dall’art. 36, comma 4, del medesimo decreto e, quindi, di ricorrere in sede giurisdizionale avverso la decisione di accoglimento del richiesto oscuramento.
L’odierna ricorrente si è trovata pertanto costretta ad insorgere avverso il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore della controinteressata, nonché avverso la determinazione assunta dalla S.A. sull’istanza di oscuramento presentata dalla medesima controinteressata, trattandosi di contegno “gravemente pregiudizievole” del diritto alla tutela piena ed effettiva in sede giurisdizionale, costituzionalmente garantita.
- Tutte le parti depositavano memorie e repliche, attentamente vagliate dal Collegio.
Con ordinanza n. 593 del 24 marzo 2025, la Sezione respingeva la domanda cautelare, sul rilievo della sussistenza di “fumus boni iuris” nel ricorso incidentale, ordinanza confermata in appello con ordinanza n. 1375 dell’11.4.2024, “ritenuta l’insussistenza del pregiudizio imminente e irreparabile, avuto riguardo sia all’avvenuta sottoscrizione del contratto in data 4.4.2025, e sia all’udienza di merito già fissata innanzi al TAR Campania per il 28.5.2025;
- ritenuto pertanto, per tali ragioni, di rigettare la domanda di tutela cautelare”;.
- Insorge dunque contro l’aggiudicazione a [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA] la ricorrente [SOCIETÀ RICORRENTE], articolando con il primo mezzo del ricorso principale la censura avverso l’oscuramento di parte dell’offerta tecnica di [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA], rubricando: “Violazione e falsa applicazione artt. 35, 36 e 90 del D.lgs. n. 36/2023 – e degli artt. 22 e 24, comma 7, L. n. 241 del 1990, nonché degli artt. 5 e ss. del D. Lgs. n. 33 del 2013. Violazione e falsa applicazione dei principi di risultato, buon andamento, correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa”.
Lamenta in particolare che, pervenuta la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione della gara, ha immediatamente richiesto l’accesso, tra gli altri, all’offerta tecnica presentata dalla controinteressata, ai verbali di valutazione della commissione, con attribuzione dei punteggi in base ai parametri fissati nella lex specialis, agli atti relativi al subprocedimento di verifica dell’anomalia, ove intervenuto, ivi compresi i giustificativi prodotti dalla aggiudicataria.
Con riguardo all’offerta tecnica, la S. A. ha trasmesso la relazione presentata in gara dal concorrente, integralmente oscurata con riguardo ai criteri qualitativi A1, A2, A3 e A4.; solo rispetto a tali criteri di valutazione, la controinteressata ha ottenuto un punteggio pari a 31,07 pt. sui 62,07 pt. totali ad essa assegnati per l’offerta tecnica, ossia la metà del punteggio attribuito per il merito tecnico.
Si duole la ricorrente che la S. A. abbia accolto supinamente l’opposizione della controinteressata, fondata sull’asserita sussistenza di aspetti riservati della sua attività, la cui conoscenza potrebbe avvantaggiare la concorrenza, senza svolgere alcuna istruttoria, in punto di tale afferenza dell’offerta tecnica a profili sensibili e riservati dell’attività della controinteressata.
Invoca, sul punto, recente giurisprudenza secondo cui: “La disciplina dell’accesso agli atti di gara è contenuta negli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contratti). In particolare, all’art. 36 si prevede che, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90, l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi. Pertanto, la stessa necessità di una richiesta di accesso non dovrebbe trovare luogo in base all’assetto voluto dal Codice dei contratti vigente, essendo automaticamente riconosciuto a chi partecipa alla gara e non ne è “definitivamente” escluso, di accedere in via diretta, non solo a “documenti” (offerta dell’aggiudicatario, verbali di gara e atti), ma anche “ai dati e alle informazioni” inseriti nella piattaforma ex articolo 25 del Codice, e ciò a partire dal momento della comunicazione digitale dell’aggiudicazione. Peraltro, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, viene riconosciuto, dal comma 2 dell’articolo 36, un diritto di accesso ancor più “ampio” perché ad essi sono resi “reciprocamente disponibili”, attraverso la stessa piattaforma, non solo gli “atti” di cui al comma 1, ma anche le offerte dagli stessi presentate (in particolare, quelle del secondo, terzo, quarto e quinto, la prima essendo conoscibile da tutti). Sempre nell’art. 36, al comma 3 (da leggersi unitamente al comma 3 dell’art. 90), si prevede che nella comunicazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 90, la stazione appaltante o l’ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di “parti” delle offerte in ragione della sussistenza di segreti (…); – l’eventuale oscuramento deve essere conseguenza di una specifica richiesta dell’operatore offerente, corredata da una dichiarazione “motivata e comprovata” in ordine alla sussistenza di segreti tecnici e commerciali; in secondo luogo, sia che tale richiesta sia stata accolta, sia che sia stata respinta, la stazione appaltante, nella comunicazione dell’aggiudicazione, deve puntualmente dar conto della propria decisione e della motivazione sottesa. Deve infine ritenersi che l’accesso alle parti oscurate può e deve essere comunque consentito, qualora esso sia “indispensabile” ai fini della difesa in giudizio degli interessi giuridici dell’operatore economico interessato, come rappresentati in relazione alla procedura di gara. Peraltro, la nozione di segreto tecnico dev’essere decodificata al lume dell’art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico-industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. In altri termini, è agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione “motivata e comprovata” circa l’esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo, viceversa, l’operatore limitarsi a una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta” (cfr. TAR Toscana, Sez. IV, n. 1341/2024; TAR Piemonte, sez. II, n. 726/2024).
Viceversa, la ricorrente lamenta che, a fronte della dichiarazione della controinteressata, sulla sussistenza di generiche esigenze di riservatezza, ostative (a quanto pare) alla diffusione integrale della sua offerta – la S.A., senza alcuna esplicitazione dell’iter motivazionale e, in pratica, senza avvedersi che un tale contegno avrebbe vulnerato il diritto dell’odierna istante di contestare eventuali profili di erroneità nel giudizio tecnico della commissione, ha osteso un’offerta totalmente oscurata. D’altronde, com’è noto, “il richiamo al know how aziendale, in assenza di motivata dimostrazione della segretezza commerciale, non è sufficiente a sottrarre l’offerta tecnica all’accesso. Le affermazioni di principio sin qui elaborate dalla Sezione non sono in alcun modo scalfite dall’introduzione del d.lgs n.36/2023 i cui artt. 35 e 36 si pongono in linea di continuità con il precedente art. 53 d.lgs. 50/2016 ed anzi spostano verso la maggiore ostensibilità il punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di segretezza commerciale e trasparenza (si veda –a titolo di esempio- l’art. 35 co 4 lett. a),laddove si prevede la possibilità di esclusione dell’accesso e non più tout court la sua esclusione)” (cfr. TAR Puglia, Bari, 18 novembre 2024, n. 1193). (…) l’interesse dell’operatore non aggiudicatario all’accesso alla documentazione depositata dall’aggiudicatario risulta in re ipsa” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. V, del 07/02/2025, n. 2829). - Rileva il Collegio l’improcedibilità del riassunto motivo, per avere, l’ANM, verificato che la [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA] non aveva fornito convincenti argomentazioni al diniego di ostensione dell’intera offerta tecnica, proceduto all’esibizione dell’offerta tecnica integrale, privata degli oscuramenti.
Tanto eccepisce l’ANM, con memoria di costituzione del 26.02.2025 avendo l’Azienda resistente, dato riscontro (nota 4301 del 19.2.2025 – trasmessa via PEC alla ricorrente) alla richiesta di accesso agli atti, con trasmissione dell’offerta tecnica integrale della controinteressata, con conseguente spostamento dell’interesse a ricorrere sui profili valutativi, correlati alla medesima.
Ne deriva l’improcedibilità per s.d.i. della relativa azione ex art. 116 cpv. c.p.a./36 d. l.v0 36/2023. - Con il secondo motivo del ricorso principale, in sintesi, la ricorrente deduce violazione dell’obbligo di assunzione dei disabili, ex l. n. 68/1999, da parte della controinteressata.
La ricorrente lamenta una presunta irregolarità in relazione agli obblighi e alle prescrizioni della L. n. 68/1999, addebitando alla controinteressata la violazione dell’obbligatorietà delle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ex l. n. 68/1999, la quale impone alle aziende con più di 15 dipendenti con contratto a tempo indeterminato o superiore a sei mesi, l’obbligo di assumere personale appartenente alle categorie protette ex l.n. 69/1999. - Ad avviso del Collegio, il motivo non è fondato.
Valga avvertire che la censura è stata già vagliata, dalla Sezione, in vicenda del tutto sovrapponibile, in cui parte ricorrente era una società del medesimo gruppo, cui appartiene [SOCIETÀ RICORRENTE].
In quella sede (ricorso R.G n. 32/20024, definito con sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 6.3.2024, n. 1521, confermata da Cons. Stato, 16.12.2024, n. 10107), affrontando il motivo di ricorso svolto da una ricorrente che contestava il mancato rispetto degli obblighi, ex L. 68/1999, da parte della [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA], nel disattendere la censura e dopo avere precisato che la dichiarazione ex l. n. 68/1999 è suscettibile di soccorso istruttorio (costituendo un fattore afferente ai requisiti generali di partecipazione e non già al contenuto dell’offerta di gara), la Sezione ha osservato: “18.1. Quanto alla sostanza della censura svolta con il primo motivo, secondo cui [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA] non avrebbe assolto agli obblighi in materia di assunzione di lavoratori disabili, rileva il Collegio che la concorrente ha invece fornito ampia prova dell’osservanza di tali obblighi. Invero, la controinteressata risulta aver prodotto in sede di gara, indirizzandola alla -OMISSIS- appaltante, apposita dichiarazione … A tale dichiarazione va anche aggiunta la specifica certificazione del 28 novembre, acquisita dalla stazione appaltante dal Centro per l’impiego a seguito del supplemento istruttorio di cui si è sopra fatto cenno, con la quale tale ufficio, “concludeva che “Si dà atto che, alla data del presente atto, con l’ultima comunicazione riferita al 31/12/2018, l’azienda è da considerarsi in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99.
Tale opzione è stato poi confermata dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, 16.12.2024, n. 10107), respingendosi definitivamente, sul medesimo profilo oggi dedotto, il motivo, sollevato contro l’odierna controinteressata: il Giudice d’appello ha suggellato l’arresto della Sezione chiarendo: «Sul punto, il TAR … ha ritenuto che la concorrente abbia fornito “ampia prova dell’osservanza di tali obblighi” alla luce della dichiarazione resa in data 15 novembre 2023 (indirizzata alla Fondazione appaltante) nella quale, per l’appunto, essa affermava di trovarsi in regola con le prescrizioni della legge n. 68 del 1999; inoltre, il TAR ha conferito rilevanza anche alla certificazione del 28 novembre, acquisita dalla stazione appaltante presso il competente Centro per l’impiego proprio in sede di supplemento di istruttoria concessa all’impresa offerente. A giudizio dell’appellante, invece, i richiamati documenti non sarebbero sufficienti a comprovare l’avvenuto adempimento agli obblighi di assunzione ex legge n. 68 del 1999, posto che, a ben vedere, la certificazione rilasciata dal Centro per l’impiego aveva dato “atto che dal 29.01.2019 la controinteressata non ha più adempiuto alle comunicazioni obbligatorie previste dalla citata L. n. 68/99” e che, fino a tutto il 2023, la [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA] risulta avere, nondimeno, incrementato la propria consistenza organica di personale. La doglianza non convince e, quindi, può essere respinta nel merito …. Invero, quello che rileva, ai fini della legittima partecipazione alle gare pubbliche, è l’avvenuta presentazione, in sede di offerta, anche della sola autocertificazione circa la sussistenza del requisito di trovarsi in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili. In tal senso, dispone(va) l’art. 80, comma 5, lettera i), del d.lgs. n. 50 del 2016, che richiama la certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68 del 1999 e che consente comunque, in sua vece, di procedere con l’autocertificazione del possesso del requisito, con onere, peraltro, che è rimasto sostanzialmente invariato nella disciplina del nuovo codice (cfr. l’art. 94, comma 5, lettera b, del d.lgs. n. 36 del 2023): il che è quanto l’aggiudicataria ha pacificamente fatto, nel caso di specie, mediante la dichiarazione … con la quale essa ha affermato, per l’appunto, di trovarsi in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999. Deve quindi ritenersi – in mancanza di evidenze contrarie, che la parte appellante non ha fornito, essendosi limitata ad allegare mere congetture – che il requisito in questione fosse posseduto alla data di presentazione dell’offerta e che esso riguardasse la situazione attuale della dichiarante, aggiornata, cioè, pure con riguardo ai più recenti incrementi di organico. Il che, peraltro, fa venir meno anche la contestazione in ordine a un supposto “mendacio” compiuto dalla dichiarante medesima». - Giova soggiungere, inoltre, che sulla problematica in discussione è stato effettuato un supplemento di istruttoria, con apposita ordinanza collegiale, n. 256 del 14 gennaio 2026, con la quale si è “Ritenuto, quindi, necessario ordinare al Centro per l’Impiego UOD STP di Salerno di depositare, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero se anteriore dalla notificazione, a cura di parte, della presente ordinanza, la documentazione attestante l’elenco del personale appartenente alle categorie protette di cui al D. Lgs. n. 68/99, in servizio presso la società [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA] nel periodo 2019 – 2024, con indicazione delle relative date di assunzione e cessazione, unitamente ad un prospetto storico dei dipendenti di [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA], diversi dalle GPG, in servizio presso la stessa società alla data, di presentazione della domanda di partecipazione alla gara in epigrafe, del 6.08.2024;
Ritenuto, altresì, necessario che la ANM s.p.a, fornisca, nello stesso termine perentorio di cui sopra, una documentata relazione di chiarimenti circa le verifiche, dalla stessa predisposte in ordine alla veridicità della dichiarazione resa dall’aggiudicataria, circa la sussistenza di una base di computo inferiore alle 15 unità previste dalla legge n. 68/99, nonché circa la presenza dell’unità di personale aggiuntivo, ai fini della attribuzione del punteggio premiale di cui al bando, meglio specificando le deduzioni, dalla stessa svolte nella memoria del 17.05 2025;
Ritenuto doversi, infine, fissare, per il prosieguo, l’udienza di discussione del merito alla data del 22 aprile 2026”.
La Sezione ha quindi chiesto un prospetto storico dei dipendenti [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA], diversi dalle guardie particolari giurate, in servizio alla data del 6.08.2024, non certo la cronistoria delle vicende lavorative del personale predetto, come ha sostenuto – nel corso della discussione di pubblica udienza – dalla difesa della [SOCIETÀ RICORRENTE].
Il Collegio, pertanto, deve respingere l’istanza, in quella sede formulata, come da verbale, di reiterazione dell’istruttoria, già svolta con la prefata ordinanza n. 256/2026.
E deve anche disporre, come richiesto dalla difesa della controinteressata, lo stralcio dei documenti e della memoria difensiva, prodotti dalla ricorrente in data 11 aprile 2026 perché depositata, la memoria, oltre i termini, ancorché dimidiati, di cui all’art. 73 co.1, c.p.a., rispetto alla data dell’odierna udienza pubblica del 22 aprile 2026 (30 giorni liberi, dimidiati a 15 per il rito in materia di appalti; quanto ai documenti, 40 giorni liberi, dimidiati a 20 (con evidente inosservanza del delineato termine).
Ritiene inoltre il Collegio di non poter accogliere l’istanza del legale della ricorrente di acquisizione dei documenti prodotti dalla ricorrente medesima fuori termine, poiché il quadro probatorio e documentale scaturente dall’avvenuta ottemperanza all’ordinanza collegiale n. 256/2026 rende la causa sufficientemente matura per la decisione, come a breve si vedrà. - Ebbene, la stazione appaltante ANM ha ottemperato all’ordinanza istruttoria n. 256/2026, in data 10 febbraio 2026 producendo una corposa relazione con la quale, ricostruendo tutto il panorama fattuale, documentale e normativo, anche con richiami alla sentenza della Sezione n. 1421/2024 dianzi riportata in stralcio, ha concluso che: “Considerate le verifiche documentali effettuate presso gli enti competenti, della documentazione acquisita e dell’istruttoria svolta, nonché alla luce delle argomentazioni svolte e degli esiti della stessa:
- la dichiarazione relativa alla base di computo inferiore alle 15 unità, e dunque alla non obbligatoria assoggettabilità alla L. 68/1998 (recte, 1999, n.d.s.), è risultata conforme alla dichiarazione rilasciata dal Centro per l’impiego e coerente con le risultanze;
- la documentazione prodotta dall’impresa [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA] è risultata idonea a comprovare quanto dichiarato ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale previsto dal disciplinare di gara.
Si trasmettono gli esiti delle verifiche svolte e si rimane aa disposizione per ogni ulteriore esigenza istruttoria” (Relazione istruttoria dell’ANM del 10.02.2026, par. 3 – Conclusioni).
Tra gli allegati alla stessa Relazione, l’ANM ha prodotto la dichiarazione asseverata del consulente del lavoro di [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA], dott. Gennaro Mola, che, proprio “in esito all’Ordinanza TAR Campania n. 256/2026 (…) e al deposito della documentazione da parte del Centro per l’Impiego della Regione Campania”, fotografa la situazione della forza lavoro di [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA] alla data del 6.08.2024, termine di presentazione dell’offerta alla gara per cui si controverte, nella quale dichiarazione asseverata, a pag. 7 figurano:
“Totale dipendenti al 06.08.2024 (al netto del deceduto): 201 unità
Guardie particolari giurate (escluse ai sensi prassi amministrativa (nonché dall’ordinanza istruttoria n 256/2026): 125;
Lavoratori assunti per passaggio cantiere/appalto (esclusi ai sensi nota INL1046/2020): 63;
Lavoratrice disabile già computata ([DIPENDENTE 1], ex art. 4 c.1 L. 69/89): 1
Lavoratori a tempo determinato con durata < sei mesi (ex art. 4 c.1 L. 68/99): 5
BASE DI COMPUTO AI FINI L 68/99 = 7 unità”.
Il consulente conclude, dunque, che “la società non è soggetta all’obbligo di assunzione previsto dalla L. 68/99”.
Il consulente prosegue, poi, precisando che: “Di conseguenza viene meno anche l’obbligo di cui all’art.9, comma 6, della l. 68/99, relativo all’invio del Prospetto Informativo Disabili (PID, in quanto tale obbligo è previsto esclusivamente per i datori di lavoro che, avendo una base di computo pari o superiore a 15 unità, sono tenuti ad assicurare la quota di riserva”.
8.1. Inoltre, con specifica attinenza al riconoscimento ottenuto in gara dalla controinteressata, del punteggio premiale per aver assunto comunque dei dipendenti disabili, il consulente prosegue specificando:
4. PRESENZA DI LAVORATORI DISABILI IN ORGANICO
“Pur non essendo obbligata all’assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette, [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA] ha comunque in organico n. 3 lavoratori disabili:
- [DIPENDENTE 1], assunta in data 04.05.2018 come centralinista telefonico”
- [DIPENDENTE 2] – assunto in data 27.05.2024 (come risulta dalla comunicazione UNILAV depositata in atti)
- Ulteriore lavoratore disabile (la cui identità è desumibile dalla documentazione trasmessa dal centro per l’impiego)
Tale comportamento testimonia un atteggiamento aziendale virtuoso, che va oltre il mero rispetto delle norme e che dimostra una particolare sensibilità verso l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, pur in assenza di un obbligo giuridico specifico”. - Infondata si prospetta poi l’ulteriore censura, svolta con i motivi aggiunti depositati il 4 marzo 2025 di presunta invalidità (della offerta), per sottostima del costo della manodopera.
Rammenta il Collegio che la valutazione di congruità rientra in un tipico esercizio di discrezionalità tecnica, non sindacabile se non per errore di fatto o vizi di manifesta illogicità o travisamento. La ricorrente pretenderebbe di sovrapporsi, con una diversa “opinione” tecnica, rispetto alle determinazioni che la Commissione di Valutazione ha assunto, sostituendo una inammissibile valutazione di merito, sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.
Al riguardo, infatti, in punto di diritto, la Sezione, anzitutto ritiene di dover ribadire l’avviso secondo cui il giudizio sulla congruità dell’offerta, espresso in esito al sub procedimento, già definito all’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, ed oggi dall’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, di valutazione dell’anomalia, ha natura discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità o travisamento, ed è inteso, nella sua natura globale e sintetica, ad assodare la complessiva affidabilità della proposta contrattuale e la sostenibilità dell’impegno negoziale di svolgimento della commessa, nel quale si sostanzia l’offerta economica.
La motivazione, di segno positivo, del giudizio di congruità, non richiede particolare motivazione e può anche essere effettuata con rinvio per relationem alle giustificazioni, prodotte dall’aggiudicataria a seguito delle richieste di chiarimenti.
Il che è avvenuto, nel caso di specie, con apposito inciso della relazione istruttoria del RUP.
Rammenta il Collegio che, anche di recente, la Sezione ha affermato che in subiecta materia “ – vige “il principio, fermo in giurisprudenza (cfr., ex multis e tra le più recenti, Cons. St., V, 30 ottobre 2017, n. 4978; id., 23 gennaio 2018, n. 430), per cui il procedimento di verifica dell’anomalia ha per oggetto non già la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, ma il riscontro se in concreto l’offerta nel suo complesso sia attendibile e affidabile per la corretta esecuzione del contratto, onde la valutazione sulla congruità dev’esser globale e sintetica, senza concentrarsi, cioè, in modo esclusivo o parcellizzato sulle singole voci di prezzo, sicché eventuali inesattezze su queste ultime devono ritenersi irrilevanti, se alla fine si accerta l’attendibilità dell’offerta stessa (cfr., così, di recente Cons. St., V, 29 gennaio 2018, n. 589);” (Consiglio di Stato, Sez. VI,7 maggio 2020, n. 2885);
- qualora il giudizio risulti di segno positivo – come nel caso di speciedichiarando la congruità e bontà dell’offerta e la conseguente aggiudicazione, non si richiede l’assolvimento di un onere di rigorosa motivazione, potendo la positiva valutazione dell’amministrazione (ovvero della commissione appositamente nominata) essere operata anche per relationem alle giustificazioni prodotte (cfr. sul punto già Consiglio di Stato, Sez. V, 13 settembre 2016, n.3855; ID, Sez. III, 14 dicembre 2015, n. 5665; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 3 marzo 2020, n. 2815), specie ove le stesse si presentino, come quelle prodotte dalla controinteressata nel caso di specie, puntualmente motivate” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 27 dicembre 2023, n. 7206).
Per il vero, la ricorrente lealmente premette che: “I principi in materia di verifica della congruità dell’offerta … precisano che il procedimento di verifica dell’anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto”.
Subito dopo, la stessa ricorrente, però, ha smentito tali premesse, spingendosi ad una ricerca di errori o di imprecisioni, scomponendo i singoli elementi e le singole voci di costo dell’offerta e della manodopera.
A parere del Collegio emerge, invece, che l’offerta della [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA], di contro, sul piano sostanziale, non solo è congrua, ma è remunerativa dei costi della manodopera, come la controinteressata dimostra con consulenza tecnica, a firma del Dott. Mola, versata in atti del giudizio.
- Tuttavia vanno sceverati taluni profili delle critiche della ricorrente.
SUL MINIMALE CONTRIBUTIVO.
Per il Collegio non pare cogliere nel segno il rilievo di presunta sottostima del c.d. minimale contributivo.
Invero, valga osservare che tale censura, come rileva attentamente la controinteressata, muove da un errore metodologico di fondo: avere parametrato il minimale contributivo unicamente sulla paga base e non sulla retribuzione giornaliera considerata nella sua globalità, comprensiva di paga base, contingenza, scatti di anzianità, elementi distinti della retribuzione, indennità di servizio, maggiorazioni per lavoro festivo diurno e notturno, eventuale indennizzo del lavoro supplementare e/o straordinario, festività, ore di permesso retribuite, integrazioni salariali in caso di malattia, maternità e infortuni, superminimi o premi discrezionali, mensilità aggiuntive (13^ e 14^) e qualsiasi altro elemento retributivo soggetto a contribuzione.
Ordunque, la presa in considerazione di tali elementi della retribuzione dimostra, invece, che la contribuzione dovuta e quella stimata da [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA] sono perfettamente in linea, escludendo, in radice, qualsiasi presunta sottostima ipotizzata congetturalmente da parte ricorrente.
L’onere contributivo di [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA], come emerge da apposita tabella in atti, esorbita la paga base attestandosi in media su un valore di € 6001,81 – superiore a quello derivante dalla effettiva applicazione del minimale giornaliero di € 5.984,13, su cui invece insiste parte ricorrente.
SUL COSTO MEDIO DEL PERSONALE.
Del pari è privo di pregio l’ulteriore rilievo di presunta sottostima del costo del personale.
- Riscontra in atti, in proposito, il Collegio l’analiticità dei giustificativi forniti da [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA], su specifica richiesta della commissione deputata alla verifica di congruità.
Al riguardo, nei giustificativi del 18.12.2024, [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA] ha chiarito, quanto al presunto scostamento dai valori del costo del lavoro riportato nelle Tabelle ministeriali, che: “Nelle tabelle del costo orario, emesse dal Ministero del Lavoro, sono indicate 2076 ore annuali teoriche e 472 ore annuali non lavorate, causa assenza per vari motivi, dal personale addetto al servizio. Pertanto, le “ore effettivamente lavorate” dal personale sono pari a 1604 ore annuali. Il calcolo eseguito per la determinazione del costo della manodopera tiene conto sostanzialmente della possibilità di distinguere (così come già si verifica nelle Tabelle Ministeriali), tra le ore effettivamente lavorate, 1604 (ore pratiche o lavorate) e le ore teoriche, 2076 (ore contrattuali)”.
Ha, inoltre, precisato che: “La scrivente, nella propria offerta, ha voluto differenziare le ore lavorate dal personale da quelle teoriche. Pertanto, il costo orario utilizzato è quello che scaturisce dividendo il costo annuo per 2076 (ore annuali teoriche): si evidenzia che tale costo comprende quello relativo al personale assente (per ferie, malattia, ecc.), che pur non essendo presente al lavoro va comunque retribuito; in questo costo orario manca, invece, il costo del personale che dovrà sostituire quello assente (per ferie, malattia, ecc.), che la scrivente ha calcolato a parte, in quanto verrà espletato da personale di nuova assunzione (assunto con il livello “E” per i primi 9 mesi e con il livello “D” senza scatti anzianità per i restanti mesi) e per il quale la Società [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA] potrà godere di esonero dai contributi INPS per 24 mesi (Incentivo giovani under 35 – Decreto Coesione DL n. 60/2024).
11.1. Con maggior chiarezza, la [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA] ha rappresentato, poi, come: “Nella sostanza, il costo del personale è stato calcolato per tutte le ore contrattuali (2076 pro-capite) derivanti dal passaggio di cantiere, aggiungendo ad esse, con lo stesso criterio, tutte quelle derivanti dalle nuove assunzioni. Tanto perché è loro dovuta la retribuzione anche durante le ore per le assenze dal lavoro tutelate dalla legge o dal CCNL di categoria. Inoltre, a tale complessivo costo, è stato poi ulteriormente sommato il costo dovuto per tutte le ore di assenze che prevedibilmente dovrebbero osservare nel corso di ogni anno di attività e che occorrerà, comunque, ricorrendo alla sostituzione del personale, assicurare alla produzione. (…) In allegato alla presente, quindi, si riportano le tabelle richieste di raffronto tra i prezzi previsti dalle tabelle ministeriali approvate con D.M. n. 50/2024 ed i prezzi offerti, riferite a vari periodi temporali e suddivise in costi orari per gli addetti provenienti da passaggio di cantiere e costi orari per personale di nuova assunzione.
Nelle già menzionate tabelle sono state evidenziate le voci di costo offerte, che si differenziano da quelle delle tabelle ministeriali e che sono state contraddistinte con numero progressivo evidenziato nella colonna NOTE.
Di seguito si riportano le motivazioni delle predette discordanze:
- L’onere previdenziale INPS è stato calcolato correttamente applicando l’aliquota del 30,11% (prevista dalle tabelle ministeriali) sulla base imponibile data dalla somma del totale A (Elementi retributivi annui) e del totale B (Oneri aggiuntivi); a puro titolo esemplificativo, si riporta il calcolo effettuato per la tabella di gennaio 2025 per gli addetti provenienti da passaggio di cantiere:
Livello D: (€ 14.845,68 + € 2.569,44) x 30,11% = € 5.243,69 mentre la tabella ministeriale riporta il costo di € 6.116,21.
Del resto, questa modalità di calcolo è confermata dalla stessa tabella ministeriale per i livelli C e B; infatti:
Livello C: (€ 17.746,32 + € 3 071,48) x 30,11% = € 6.268,24
Livello B: (€ 21.054,36 + € 3 644,02) x 30,11% = € 7.436,68”.
11.1. Quanto all’azzeramento della rivalutazione TFR, la controinteressata ha spiegato che: “La Rivalutazione TFR risulta azzerata poiché la Società [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA], essendo soggetta alla normativa prevista dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 755 e seguenti, risulta essere un’impresa con più dì 50 dipendenti alla data del 31/12/2006. Pertanto per la normativa vigente, emanata dall’Istituto con circolare n. 70 del 3 aprile 2007 (l’INPS ha istituito un Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile), quindi, il TFR maturato dal dipendente viene versato al fondo tesoreria tenuto dall’lnps, ragion per cui la rivalutazione dovuta sul fondo accantonato è a carico dell’Inps stessa e, pertanto, non costituisce un costo per l’azienda. A seguito di ciò anche la contribuzione INPS diminuisce di alcuni punti percentuali per le misure di compensazione a favore delle aziende che versano il TFR all’INPS. Tale riduzione che, pertanto, rappresenterebbe un’ulteriore riduzione del costo orario applicabile dalla scrivente, non è stata valutata nella formulazione dell’offerta economica”.
Ma la [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA] – evidenzia il Collegio – si è spinta ancor oltre nel tasso di analiticità delle giustificazioni, fino a toccare il costo della divisa, al riguardo argomentando: “Costo della divisa: azzerato nella tabella del costo orario, in quanto rappresenta un costo non attinente al costo orario della manodopera, bensì un costo che la scrivente ha tenuto conto negli altri costì che concorrono a formulare l’offerta”.
Quanto, poi, agli oneri per la sicurezza, la controinteressata ha spiegato che: “Gli Oneri della sicurezza specifici quantificati in € 68,48 attribuibili al costo orario della manodopera.
Altri oneri, non attribuibili al costo orario della manodopera ma alle spese generali, quantificati in € 140,00 annui ad addetto, (…) moltiplicando tale costo per il numero complessivo delle ore (484.138,60) e spalmandolo su tutti gli appalti gestiti dalla scrivente (perché incidono solo in quota parte sul presente appalto) si ha.
0,0674 x 484.138,60: 10.000.000,00 x 1.710.000,00 = € 5.579,89 che possono essere abbondantemente coperti dal fondo di riserva di € 35.741,00”.
Prosegue ancora la [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA], chiarendo che: “Nel costo orario per il personale di nuova assunzione, la voce relativa agli scatti di anzianità è stata azzerata perché essi maturano quando il dipendente rimane inquadrato per tre anni nello stesso livello.
Nel costo orario per il personale di nuova assunzione, le voci di costo relative a Festività retribuite, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e contributo INAIL si sono ridotte perché esse vengono calcolate in funzione del totale A (elementi retributivi annui) che è diminuito per la mancanza degli scatti di anzianità.
Nel costo orario per il personale di nuova assunzione, limitatamente ai primi due anni (2025 e 2026), l’onere previdenziale INPS è stato azzerato in virtù dell’Incentivo giovani under 35 – Decreto Coesione DL n. 60/2024.
Come si evince dalle tabelle allegate, gli scostamenti dei prezzi offerti da quelli delle tabelle ministeriali, che non riguardano le retribuzioni dei lavoratori, sono i seguenti:
- per gli addetti provenienti da passaggio di cantiere variano da 5,89% a 4,47%;
- per il personale di nuova assunzione e per i primi due anni variano da 27,25% a 26,38% (gli scostamenti sono più elevati per (azzeramento dell’aliquota INPS);
- per il personale di nuova assunzione e per gli ultimi due anni è del 6,49%. Essi pertanto non sono eccessivi né palesemente ingiustificati”.
- Posto siffatto quadro giustificatorio, che il Collegio denota essere contrassegnato da un elevato livello di analiticità, si rivela pertinente l’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la valutazione di bontà e congruità di un’offerta, ove sia di segno positivo, può ben essere svolta con rinvio per relationem alle giustificazioni prodotte.
Si è condivisibilmente sancito al riguardo che “ L’apprezzamento sulla congruità dell’offerta è affidato alla discrezionalità della S.A., non suscettibile di sindacato nel merito in sede di legittimità innanzi al giudice amministrativo, a meno che non emerga un vizio del procedimento ovvero una manifesta irragionevolezza ovvero travisamenti ed errori di fatto del giudizio della Commissione di gara, le cui motivazioni ben possono essere desunte per relationem con il recepimento delle giustificazioni fornite dall’impresa interessata” e che una dettagliata esplicitazione delle ragioni è richiesta unicamente nel caso in cui si pervenga ad una valutazione di inaffidabilità dell’offerta.” (T.A.R. Campania – Napoli sez. III, 27/07/2017, n. 3990).
Sulla stessa scia, s’è statuito che: “Proprio perché la verifica dell’anomalia dell’offerta può comportare l’esclusione del concorrente dalla gara, l’obbligo di motivazione analitica e puntuale sulle giustificazioni sussiste solo nel caso in cui l’Amministrazione esprima un giudizio negativo, mentre tale onere non sussiste in caso di esito positivo del giudizio di congruità dell’offerta essendo sufficiente in tal caso motivare il provvedimento per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente” ( T.A.R. Sicilia – Catania sez. V, 31/03/2025, n. 1046; in terminis, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 29/04/2025, n. 777; T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, 2/01/2025, n. 42).
Ancor più percorribile è la motivazione per relationem, allorché le giustificazioni siano dettagliate: “ In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, mentre è richiesta un’articolata ed approfondita motivazione laddove l’Amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall’impresa, in tal modo disponendone l’esclusione, invece la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia non richiede un’articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti, ben potendo il giudizio di congruità dell’offerta essere motivato per relationem, facendo riferimento alle giustificazioni rese dall’impresa, sempre che tali giustificazioni siano a loro volta congrue ed adeguate” (T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I, 22/02/2025, n. 350).
12.1. Inoltre, come la stessa controinteressata evidenzia nelle giustifiche in disamina, si è affermato che un’offerta non può essere ritenuta senz’altro anomala, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, giacché queste ultime non costituiscono parametri inderogabili, ma solo indici del giudizio di congruità; così che – ai fini del giudizio di anomalia dell’offerta – è necessario che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Cons. St , sez. IV, 23 luglio 2012, n. 4306), purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva (Cons. St., sez. III, 28 maggio 2012, n. 3134).
Ne consegue che legittimamente, nel verbale del 15 gennaio 2025, la commissione conclude che: “La Commissione, preso atto della documentazione fornita dall’operatore “[SOCIETÀ CONTROINTERESSATA]” (Rif, protocollo n 1032 del /5/01/25) e delle ulteriori precisazioni formulate in sede di audizione del 15 01.2025, ritiene congrua ed affidabile l’offerta presentata e, pertanto, il procedimento di verifica di congruità si conclude con esito negativo” (nel senso, cioè, positivo, di escludere ogni incongruità).
In definitiva, il ricorso per motivi aggiunti si profila infondato e va respinto, al pari del ricorso principale.
- In omaggio al principio della ragione più liquida e dell’economia dei mezzi giuridici e in particolare di quelli processuali, il Collegio ritiene non necessario affrontare lo scrutinio del ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria.
Al riguardo si rammenta, come già avvertito nell’ordinanza collegiale n. 256/2026, che “quanto ai rapporti tra ricorso principale e incidentale, la più recente giurisprudenza ha stabilito, in termini pienamente condivisi dal Collegio, che: “una volta esaminato e ritenuto infondato il ricorso principale ed i suoi motivi aggiunti, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, il ricorso incidentale escludente, proposto dall’aggiudicataria, diviene inevitabilmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli articoli 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., essendo evidente che l’interesse della aggiudicataria a proporre ricorso incidentale, al fine di contestare la mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale, viene radicalmente meno qualora il ricorso proposto da quest’ultima sia dichiarato inammissibile o venga respinto, dal momento che, in entrambi i suddetti casi, l’aggiudicataria conserva il bene della vita ottenuto (l’aggiudicazione). […] Al riguardo si evidenzia che, se è vero che le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea 4 luglio 2013, Fastweb (causa c-100/12), 5 aprile 2016 Puligienica (causa c-689/13) e 5 settembre 2019 Lombardi (causa c333/18) hanno affermato la necessità di esaminare sempre il ricorso principale, anche in caso di accoglimento del ricorso incidentale escludente ed a prescindere dal numero dei partecipanti alla gara e dalla natura dei vizi dedotti, è anche vero tuttavia che nessuna pronuncia del giudice europeo, né del giudice nazionale, ha mai affermato la necessità di esaminare comunque il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicataria, qualora, secondo il principio della ragione più liquida, il ricorso principale sia già stato esaminato e sia stato dichiarato infondato” (Cons. Stato, n. 3094/2021)
Si è ancora più di recente statuito che: “Non è necessario esaminare il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicataria della gara qualora il gravame principale sia stato dichiarato infondato” (T.A.R. Lazio – Roma sez. I, 21 febbraio 2022, n. 2016; in termini, T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 28/09/2021, n. 10021; ancora prima, T.A.R. Toscana, Sez. II, 17 luglio 2008, n. 1795;T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 401/2009 che definisce il ricorso incidentale una controazione, inutile in caso di infondatezza del gravame principale). - Il ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria, odierna controinteressata [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA] va dichiarato pertanto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse derivante dal rigetto del ricorso principale proposto nei suoi confronti da [SOCIETÀ RICORRENTE].
- Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo e vanno poste a carico di [SOCIETÀ RICORRENTE], nella misura liquidata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
Respinge il ricorso principale.
Dichiara improcedibile, per s.d.i., l’azione ex art. 116 c.p.a., esercitata dalla ricorrente.
Respinge i motivi aggiunti.
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna la [SOCIETÀ RICORRENTE] a pagare spese e compensi di lite in favore dell’ANM e della [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA], che liquida in € 4.000 (quattromila/00) cadauno, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfonso Graziano Paolo Severini

