Graduatorie di concorsi. Diritto all’assunzione e giurisdizione.

T.A.R. Campania, Napoli, V sezione, 17.7.2017, n. 3826. Pres. Scudeller, Est. Caminiti, *** (Avv.ti Diego Perifano, Carmine Lombardi) contro Azienda Ospedaliera G. Rummo – Ospedale di Rilievo Nazionale (Avv. Alessandro Biamonte). Dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Conforme: T.A.R. Campania, Napoli, V sezione, 17.7.2017, n. 3827. Pres. Scudeller, Est. Caprini, *** (Avv.ti Diego Perifano, Carmine Lombardi contro Azienda Ospedaliera G. Rummo – Ospedale di Rilievo Nazionale (Avv. Alessandro Biamonte). Dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

1. – La cognizione della domanda di assunzione, avanzata da un candidato vincitore del concorso (nel caso specifico rientrante nelle categorie della L. 68/1999, ma privo – al momento dell’assunzione del requisito della disoccupazione – ), appartiene alla giurisdizione del g.o., facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione.
2. – Solo quando la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al g.a. ai sensi del d.lg. n. 165 del 2001, art. 63” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV 25 febbraio 2011 n. 573; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 13 dicembre 2010 n. 36231).
3. – Il rilievo che il contestato possesso del requisito della disoccupazione all’atto dell’assunzione richiesto dopo il superamento con merito di un concorso, che – secondo il ricorrente – porrebbe le persone con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad una persona non disabile in situazioni analoghe (da ciò l’articolazione della censura dell’eccesso di potere per disparità di trattamento) configura invero un’ipotesi di discriminazione indiretta, rilevante ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67 e, come tale, la materia deve intendersi, parimenti, devoluta alla giurisdizione ordinaria, grazie ai poteri che competono al g.o. per la tutela del disabile. Ed invero, “la L. n. 67 del 2006, art. 3 oltre ad attribuire, a fronte di un comportamento discriminatorio, un’azione a favore del disabile, prevede altresì la procedura per far valere la tutela giurisdizionale, facendo rinvio al d.lgs. n. 150 del 2011, art. 28 che chiaramente individua nel giudice ordinario quello competente ad occuparsi della repressione di comportamenti discriminatori” (Cass. civ., sez.un., 25 novembre 2014 n. 25011; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 13.02.2017 n. 266).

Pubblicato il 17/07/2017
N. 03826/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02443/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da:

-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Diego Perifano, Carmine Lombardi, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Prisco in Napoli, via Toledo, 156;

contro

Azienda Ospedaliera “G. Rummo” – Benevento – Ospedale Rilievo Nazionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Biamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, corso Umberto I, 35;

nei confronti di

-OMISSIS-non costituite in giudizio;

per l’annullamento
previa sospensiva:

a) della Delibera del D.G. dell’A.O. G. Rummo di Benevento, n. 196 del 28 aprile 2017, trasmessa all’interessato a mezzo racc. a/r prot. n. 9980 del 4 maggio 2017, avente ad oggetto: <<Concorso pubblico, per titoli ed esami, per nr. 3 posti, ridotti a 2 di Collaboratore Amministrativo – cat. D, riservato ex art. 8 Legge n. 68-99 – approvazione graduatoria. Non immissione in servizio dei primi due candidati in graduatoria>>;
b) del Bando di concorso pubblicato sul BUR Campania n. 33 del 25 maggio 2015 per la copertura di nr. 3 posti di Collaboratore Amministrativo – cat. D, riservati alla categoria dei disabili ex Legge n. 68/99, nella parte in cui prevede che << I candidati appartenenti alla categoria dei disabili dovranno essere iscritti all’elenco di cui all’art. 8 della Legge 68/1999 sia al momento della partecipazione al concorso, sia al momento dell’assunzione>> ;
c) di ogni e qualsiasi atto, antecedente, conseguente o comunque connesso a quelli che precedono;

Nonché per il risarcimento dei danni

subiti e/o subendi dal ricorrente in conseguenza della mancata immissione in servizio, a seguito di pubblico concorso, alle dipendenze dell’Azienda Ospedaliera G. Rummo di Benevento.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera “G. Rummo” – Benevento – Ospedale Rilievo Nazionale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1.Il ricorrente, primo in graduatoria, impugna, unitamente agli atti presupposti – ivi compreso il bando di concorso – la delibera n. 196/2017, con la quale l’A.O. “G. Rummo” approvava la graduatoria del concorso per n. 3 posti, ridotti a 2, di Collaboratore Amministrativo, cat. D, riservato ex l. 68/99, non procedendo, tuttavia, all’immissione in servizio dei due candidati vincitori in quanto non più in possesso, alla data dell’assunzione, del requisito della disoccupazione, come richiesto dal bando di selezione, articolando, in quattro motivi di ricorso, diverse censure di violazione di legge e di eccesso di potere. Ha altresì richiesto il risarcimento dei danni.
2. Si è costituita l’Azienda Ospedaliera resistente, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione dell’adito G.A.
3. Il ricorso, avuto riguardo all’eccezione formulata, è stato trattenuto in decisione, previo avviso di rito, ex art. 60 c.p.a., all’esito dell’udienza camerale del 4 luglio 2017, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare.
4. Va in primis delibata la pregiudiziale questione di difetto di giurisdizione, sollevata da parte resistente.
5. La stessa è fondata.
6. Ed invero occorre premettere che l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 dispone:
– al primo comma: “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”;
– al quarto comma: “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
6.1. Ciò posto, avuto riguardo al petitum sostanziale, va precisato che “la cognizione della domanda di assunzione, avanzata dal candidato vincitore del concorso, appartiene alla giurisdizione del g.o., facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione”,” e, quindi, alla concreta instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. “mentre solo quando la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al g.a. ai sensi del d.lg. n. 165 del 2001, art. 63” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV 25 febbraio 2011 n. 573; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 13 dicembre 2010 n. 36231).
6.2 A ciò si aggiunga il rilievo che il contestato possesso del requisito della disoccupazione all’atto dell’assunzione richiesto dopo il superamento con merito di un concorso, che porrebbe, a parere di parte ricorrente, le persone con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad una persona non disabile in situazioni analoghe (da ciò l’articolazione della censura dell’eccesso di potere per disparità di trattamento) configura invero un’ipotesi di discriminazione indiretta, rilevante ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67 e, come tale, la materia deve intendersi, parimenti, devoluta alla giurisdizione ordinaria, grazie ai poteri che competono al g.o. per la tutela del disabile. Ed invero, “la L. n. 67 del 2006, art. 3 oltre ad attribuire, a fronte di un comportamento discriminatorio, un’azione a favore del disabile, prevede altresì la procedura per far valere la tutela giurisdizionale, facendo rinvio al d.lgs. n. 150 del 2011, art. 28 che chiaramente individua nel giudice ordinario quello competente ad occuparsi della repressione di comportamenti discriminatori” (Cass. civ., sez.un., 25 novembre 2014 n. 25011; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 13.02.2017 n. 266).
6.3. Né rileva, ai fini del radicamento della giurisdizione del G.A., la circostanza che parte ricorrente impugni altresì il bando di concorso, in quanto è noto che rientra nei poteri del G.O. la disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, ex art. 5 L.A.C. n. 2248/1865, all. E.
6.4. Pertanto in materia di lavoro pubblico non è consentito al titolare di un diritto soggettivo, che risente degli effetti di un atto amministrativo, di scegliere, per la tutela del diritto, se rivolgersi al giudice amministrativo per l’annullamento dell’atto, oppure al giudice ordinario, previa disapplicazione dell’atto presupposto, atteso che, in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico è consentita, a mente dell’art. 63, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente l’instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell’atto e dagli ampi poteri a questi riconosciuti; la giurisdizione del giudice amministrativo si radica con riferimento agli atti della procedura concorsuale in sé considerata, procedura che termina con la fase di approvazione della graduatoria che costituisce il discrimine tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria e nei casi in cui gli atti organizzativi non incidano direttamente su atti di gestione del rapporto di lavoro, perché hanno sui singoli rapporti solo efficacia indiretta o riflessa, talché il pregiudizio della posizione dei lavoratori può essere eliminato non già dalla disapplicazione, ma dall’annullamento del provvedimento amministrativo (ex multis T.A.R. Lecce, (Puglia), sez. II, 14/05/2015, n. 1592 sia pure riferita al diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro piuttosto che al “diritto all’assunzione”, che richiama Cass. civile, sez. un., 16 febbraio 2009, n. 3677; 16 settembre 2010 n. 19552 e Cons. St., sez. III, 24 aprile 2012, n. 2406), laddove nella specie la prescrizione del bando di concorso oggetto di impugnazione afferisce non già alla partecipazione alla procedura concorsuale ma al “diritto all’assunzione” e quindi incide direttamente sulla posizione soggettiva azionata.
7.Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione dell’adito G.A. in favore del G.O., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al G.O., nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ex art. 11 c.p.a. (traslatio iudicii).
8. In considerazione del carattere meramente procedurale della decisione ricorrono eccezionali e gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A, in favore del G.O, innanzi al quale le parti potranno riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
Diana Caminiti

Santino Scudeller
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi

Pubblicato il 17/07/2017
N. 03826/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02443/2017 REG.RI
C.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da:
-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Diego Perifano, Carmine Lombardi, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Prisco in Napoli, via Toledo, 156;
contro
Azienda Ospedaliera “G. Rummo” – Benevento – Ospedale Rilievo Nazionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Biamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, corso Umberto I, 35;
nei confronti di
-OMISSIS-non costituite in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensiva:
a) della Delibera del D.G. dell’A.O. G. Rummo di Benevento, n. 196 del 28 aprile 2017, trasmessa all’interessato a mezzo racc. a/r prot. n. 9980 del 4 maggio 2017, avente ad oggetto: «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per nr. 3 posti, ridotti a 2 di Collaboratore Amministrativo – cat. D, riservato ex art. 8 Legge n. 68-99 – approvazione graduatoria. Non immissione in servizio dei primi due candidati in graduatoria»;
b) del Bando di concorso pubblicato sul BUR Campania n. 33 del 25 maggio 2015 per la copertura di nr. 3 posti di Collaboratore Amministrativo – cat. D, riservati alla categoria dei disabili ex Legge n. 68/99, nella parte in cui prevede che «I candidati appartenenti alla categoria dei disabili dovranno essere iscritti all’elenco di cui all’art. 8 della Legge 68/1999 sia al momento della partecipazione al concorso, sia al momento dell’assunzione»;
c) di ogni e qualsiasi atto, antecedente, conseguente o comunque connesso a quelli che precedono;
Nonché per il risarcimento dei danni
subiti e/o subendi dal ricorrente in conseguenza della mancata immissione in servizio, a seguito di pubblico concorso, alle dipendenze dell’Azienda Ospedaliera G. Rummo di Benevento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera “G. Rummo” – Benevento – Ospedale Rilievo Nazionale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1.Il ricorrente, primo in graduatoria, impugna, unitamente agli atti presupposti – ivi compreso il bando di concorso – la delibera n. 196/2017, con la quale l’A.O. “G. Rummo” approvava la graduatoria del concorso per n. 3 posti, ridotti a 2, di Collaboratore Amministrativo, cat. D, riservato ex l. 68/99, non procedendo, tuttavia, all’immissione in servizio dei due candidati vincitori in quanto non più in possesso, alla data dell’assunzione, del requisito della disoccupazione, come richiesto dal bando di selezione, articolando, in quattro motivi di ricorso, diverse censure di violazione di legge e di eccesso di potere. Ha altresì richiesto il risarcimento dei danni.
2. Si è costituita l’Azienda Ospedaliera resistente, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione dell’adito G.A.
3. Il ricorso, avuto riguardo all’eccezione formulata, è stato trattenuto in decisione, previo avviso di rito, ex art. 60 c.p.a., all’esito dell’udienza camerale del 4 luglio 2017, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare.
4. Va in primis delibata la pregiudiziale questione di difetto di giurisdizione, sollevata da parte resistente.
5. La stessa è fondata.
6. Ed invero occorre premettere che l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 dispone:
– al primo comma: “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”;
– al quarto comma: “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
6.1. Ciò posto, avuto riguardo al petitum sostanziale, va precisato che “la cognizione della domanda di assunzione, avanzata dal candidato vincitore del concorso, appartiene alla giurisdizione del g.o., facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione”,” e, quindi, alla concreta instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. “mentre solo quando la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al g.a. ai sensi del d.lg. n. 165 del 2001, art. 63” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV 25 febbraio 2011 n. 573; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 13 dicembre 2010 n. 36231).
6.2 A ciò si aggiunga il rilievo che il contestato possesso del requisito della disoccupazione all’atto dell’assunzione richiesto dopo il superamento con merito di un concorso, che porrebbe, a parere di parte ricorrente, le persone con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad una persona non disabile in situazioni analoghe (da ciò l’articolazione della censura dell’eccesso di potere per disparità di trattamento) configura invero un’ipotesi di discriminazione indiretta, rilevante ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67 e, come tale, la materia deve intendersi, parimenti, devoluta alla giurisdizione ordinaria, grazie ai poteri che competono al g.o. per la tutela del disabile. Ed invero, “la L. n. 67 del 2006, art. 3 oltre ad attribuire, a fronte di un comportamento discriminatorio, un’azione a favore del disabile, prevede altresì la procedura per far valere la tutela giurisdizionale, facendo rinvio al d.lgs. n. 150 del 2011, art. 28 che chiaramente individua nel giudice ordinario quello competente ad occuparsi della repressione di comportamenti discriminatori” (Cass. civ., sez.un., 25 novembre 2014 n. 25011; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 13.02.2017 n. 266).
6.3. Né rileva, ai fini del radicamento della giurisdizione del G.A., la circostanza che parte ricorrente impugni altresì il bando di concorso, in quanto è noto che rientra nei poteri del G.O. la disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, ex art. 5 L.A.C. n. 2248/1865, all. E.
6.4. Pertanto in materia di lavoro pubblico non è consentito al titolare di un diritto soggettivo, che risente degli effetti di un atto amministrativo, di scegliere, per la tutela del diritto, se rivolgersi al giudice amministrativo per l’annullamento dell’atto, oppure al giudice ordinario, previa disapplicazione dell’atto presupposto, atteso che, in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico è consentita, a mente dell’art. 63, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente l’instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell’atto e dagli ampi poteri a questi riconosciuti; la giurisdizione del giudice amministrativo si radica con riferimento agli atti della procedura concorsuale in sé considerata, procedura che termina con la fase di approvazione della graduatoria che costituisce il discrimine tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria e nei casi in cui gli atti organizzativi non incidano direttamente su atti di gestione del rapporto di lavoro, perché hanno sui singoli rapporti solo efficacia indiretta o riflessa, talché il pregiudizio della posizione dei lavoratori può essere eliminato non già dalla disapplicazione, ma dall’annullamento del provvedimento amministrativo (ex multis T.A.R. Lecce, (Puglia), sez. II, 14/05/2015, n. 1592 sia pure riferita al diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro piuttosto che al “diritto all’assunzione”, che richiama Cass. civile, sez. un., 16 febbraio 2009, n. 3677; 16 settembre 2010 n. 19552 e Cons. St., sez. III, 24 aprile 2012, n. 2406), laddove nella specie la prescrizione del bando di concorso oggetto di impugnazione afferisce non già alla partecipazione alla procedura concorsuale ma al “diritto all’assunzione” e quindi incide direttamente sulla posizione soggettiva azionata.
7.Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione dell’adito G.A. in favore del G.O., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al G.O., nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ex art. 11 c.p.a. (traslatio iudicii).
8. In considerazione del carattere meramente procedurale della decisione ricorrono eccezionali e gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A, in favore del G.O, innanzi al quale le parti potranno riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Diana Caminiti Santino Scudeller

 

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