Ottemperanza delle ordinanze di assegnazione nei confronti dell’amministrazione terza pignorata e riconoscibilità dell’astreinte ex art. 114 C.P.A.

T.A.R. Campania, Napoli, II sezione, Pres. Pennetti, Est. Nunziata, sent. 28.12.2018 n. 7374. *** ltd. (Avv. Alessandro Biamonte, Salvatore Vitale, Alfredo Iadanza Lanzaro contro XY  (non costituita in giudizio).

Il passaggio in giudicato dell’ordinanza di assegnazione nei confronti dell’amministrazione terza pignorata rende ammissibile il giudizio di ottemperanza nei confronti  della medesima amministrazione, terza debitrice, che, ancorché destinataria dell’ordine del giudice dell’esecuzione, sia rimasta inerte. Tale condizione rende altresì ammissibile la condanna al pagamento di una somma ex art. 114 C.P.A. (cd. astreinte).

L’art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a.., nel disciplinare i poteri del “giudice in caso di accoglimento del ricorso”, stabilisce che lo stesso, “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”.

La lett. a), del comma 781, dell’art. 1, della L n. 208/2015, ha aggiunto integrato il disposto dell’art. 114 c.p.a. con il seguente periodo: “Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”.

Ne consegue che la novella ha, quindi, espressamente sancito il principio, già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l’istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a ristorare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all’adempimento. Ha, altresì, indicato come non possa considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali.

La precisazione legislativa impone la revisione del pregresso orientamento giurisprudenziale circa l’iniquità della debenza dell’astreinte in relazione a condanne pecuniarie dell’Amministrazione, avuto riguardo alle esigenze di bilancio e allo stato di crisi finanziaria della finanza pubblica, non potendo ora la penalità di mora, pur in presenza di condanne pecuniarie derivanti da un contenzioso seriale, considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa, laddove rapportata al saggio degli interessi legali, trattandosi di previsione che attua un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico.

La quantificazione della relativa penalità di mora deve pertanto essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso, già prima della legge di stabilità 2016, cfr. T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014 n. 12739; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 15/01/2015, n. 629).

L’astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o, come in questo caso, disposti nella medesima condanna, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento.

Per ciò che attiene la data di decorrenza iniziale dell’astreinte, la novella introdotta dall’art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208, all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.

Pertanto, con riguardo alla presente fattispecie la norma in questione va interpretata nel senso che l’astreinte, nella suindicata misura dell’interesse legale aggiuntivo, sarà dovuta dalla data di intervenuta comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.

Quanto alla data di decorrenza finale dell’astreinte, la stessa, in conformità all’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente, sarà corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5014; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 18 gennaio 2016, n. 464).

Non va riconoscciuta la rivalutazione; le somme liquidate in via giudiziale, infatti, costituiscono un debito di valuta, per cui ad esse non è applicabile il computo della rivalutazione monetaria propria delle obbligazioni di valore (TAR Campania Napoli, Sez. II, 8 marzo 2016 n. 1263).

In caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro — assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell’art. 1277 c.c. — la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., l’esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall’art. 1224, comma 1, c.c.

 

Pubblicato il 28/12/2018

07374/2018 REG.PROV.COLL.

02317/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n.2317/2018 R.G. proposto dalla *** LIMITED in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Salvatore Vitale, Alessandro Biamonte e Alfredo Iadanza Lanzaro e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Biamonte in Napoli, Corso Umberto I n.35;

contro

*** non costituito in giudizio;

PER L’ESECUZIONE

dell’ordinanza del 2/10/2017 – giudizio R.G.E. n.10114/2016 – del Tribunale di Napoli, munita di formula esecutiva il 26/10/2017 e così notificata il 10/11/2017, di condanna di **** al pagamento di € 79.493,48 oltre interessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista l’ordinanza del 2/10/2017 – giudizio R.G.E. n.10114/2016 – del Tribunale di Napoli, munita di formula esecutiva il 26/10/2017 e così notificata il 10/11/2017, di condanna dell’*** (terzo pignorato) al pagamento di € 79.493,48 oltre interessi;

Vista la certificazione di passaggio in giudicato successivamente depositata;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 18 dicembre 2018, ed ivi udito l’avvocato come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Espone in fatto parte ricorrente che con ordinanza del 2/10/2017 – giudizio R.G.E. n.10114/2016 – del Tribunale di Napoli, munita di formula esecutiva il 26/10/2017 e così notificata il 10/11/2017, passata in giudicato come da certificazione rilasciata il 22/11/2018, l’ASL Napoli 3 Sud veniva condannata al pagamento di € 79.493,48 oltre interessi in favore di parte ricorrente; nonostante la notifica del titolo esecutivo ed il decorso di 120 giorni ai sensi dell’art.14 del D.L. n.669/1996 convertito in Legge n.30/1997, a tutt’oggi l’ASL Napoli 3 Sud non ha ottemperato alla predetta condanna, di qui il presente ricorso ex artt.112 e ss. del D. Lgs. n.104/2010.

Sebbene il ricorso sia stato notificato il 7 giugno 2018, *** non si è costituita in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 18 dicembre 2018 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

1. Con il ricorso in esame parte ricorrente agisce in via di ottemperanza, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta in relazione all’ordinanza del 2/10/2017 – giudizio R.G.E. n.10114/2016 – del Tribunale di Napoli, munita di formula esecutiva il 26/10/2017 e così notificata il 10/11/2017, passata in giudicato come da certificazione rilasciata il 22/11/2018, di condanna dell*** al pagamento di € 79.493,48 oltre interessi, nonché la condanna dell*** al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno connesso al ritardo nell’esecuzione del giudicato.

2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei termini che seguono.

2.1. Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo l’ordinanza del 2/10/2017 – giudizio R.G.E. n.10114/2016 – del Tribunale di Napoli, munita di formula esecutiva il 26/10/2017 e così notificata il 10/11/2017, passata in giudicato come da certificazione rilasciata il 22/11/2018, di condanna dell’*** (terzo pignorato) al pagamento di € 79.493,48 oltre interessi passata in giudicato senza che l’*** (terzo pignorato) abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile quanto al pagamento della sorte capitale.

3. Va altresì accolta la domanda circa la corresponsione della penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a..

Quest’ultima disposizione, nel disciplinare i poteri del “giudice in caso di accoglimento del ricorso”, stabilisce che lo stesso, “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”.

La lett. a), del comma 781, dell’art. 1, della più volte richiamata legge n. 208/2015, ha aggiunto a quest’ultima disposizione dell’art. 114 c.p.a. il seguente periodo: “Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”.

3.1 L’indicata novella ha, quindi, espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l’istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all’adempimento. Ha, altresì, indicato come non possa considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali.

La precisazione legislativa induce il Collegio a rivedere il precedente orientamento giurisprudenziale circa la configurabilità dell’iniquità della debenza dell’astreinte in relazione a condanne pecuniarie dell’Amministrazione, avuto riguardo alle esigenze di bilancio e allo stato di crisi finanziaria della finanza pubblica, non potendo ora la penalità di mora, pur in presenza di condanne pecuniarie derivanti da un contenzioso seriale, considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa, laddove rapportata al saggio degli interessi legali, trattandosi di previsione che attua un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico.

3.2 La quantificazione della relativa penalità di mora deve pertanto essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso, già prima della legge di stabilità 2016, cfr. T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014 n. 12739; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 15/01/2015, n. 629).

L’astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o, come in questo caso, disposti nella medesima condanna, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento.

3.3 Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’astreinte, la novella introdotta dall’art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208, all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.

Pertanto, con riguardo alla presente fattispecie la norma in questione va interpretata nel senso che l’astreinte, nella suindicata misura dell’interesse legale aggiuntivo, sarà dovuta dalla data di intervenuta comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.

Quanto alla data di decorrenza finale dell’astreinte, la stessa, in conformità all’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente, sarà corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5014; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 18 gennaio 2016, n. 464).

4.Viceversa va esclusa la rivalutazione; le somme liquidate in via giudiziale, infatti, costituiscono un debito di valuta, per cui ad esse non è applicabile il computo della rivalutazione monetaria propria delle obbligazioni di valore (TAR Campania Napoli, Sez. II, 8 marzo 2016 n. 1263).

Invero, in caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro — assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell’art. 1277 c.c. — la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., l’esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall’art. 1224, comma 1, c.c.

4.1 Similmente devono essere escluse le voci per spese legali della procedura monitoria, ciò in quanto tra le spese di lite liquidate in dispositivo per il presente giudizio di ottemperanza rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese, i diritti e gli onorari relativi ad atti successivi al decreto decisorio e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, fatte salve le eventuali spese di registrazione del decreto azionato non ricomprese in detta quantificazione.

5.Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione all’ordinanza in epigrafe, mediante il pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 79.493,48 , con maggiorazione degli accessori di legge nonché degli interessi legali dalla data di passaggio in giudicato e sino al soddisfo. L’Amministrazione darà, quindi, esecuzione alla predetta ordinanza entro sessanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Resta comunque dovuta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da corrispondere nei termini e con le modalità sopra precisati.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso ai pagamenti, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Le spese inerenti all’eventuale funzione commissariale saranno a carico dell’ASL resistente e verranno liquidate con separato decreto presidenziale a seguito della presentazione, entro il termine di cui all’art. 71, D.P.R. n. 115/2002, di apposita istanza con relativa documentazione.

6.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico dell’***, e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della linearità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’*** di dare esecuzione all’ordinanza azionata nei termini in motivazione indicati.

Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio, il quale provvederà, ricevuta comunicazione da parte degli interessati della perdurante inerzia dell’***, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta ordinanza nei sensi e nei termini di cui in motivazione, con onere per l’Amministrazione di comunicare alla Segreteria della Sezione il nominativo del Commissario designato.

Condanna l’*** ex art.114, comma 4 c.p.a. a corrispondere a parte ricorrente una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Condanna l’*** al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 700,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge, oltre al contributo unificato, se ed in quanto versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 18 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore

Carlo Dell’Olio, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gabriele Nunziata Giancarlo Pennetti

 

 

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