T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Pres. De Mohac, Est. Busico, sent. 30.10.2024, n. 354, xy (Avv. Riccardo Carboni) contro ARCS – Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute – Regione Friuli V.G. (Avv. Alessandro Biamonte).
Pubblicato il 30/10/2024
N. 00358/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2024, proposto dalla **** s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 99055259D0, rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Carboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Friuli Venezia Giulia, non costituita in giudizio;
l’Arcs – Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Biamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
la ***** di *****, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– della determinazione del responsabile “SC Acquisizione di beni e servizi” n. 366 del 10 giugno 2024, con la quale è stata disposta, previa approvazione degli atti della procedura, l’aggiudicazione della procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 d.lgs. n. 50/2016, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di materiali di consumo per apparecchiature di proprietà per un periodo di 48 mesi, per gli Enti del SSR della Regione Friuli-Venezia Giulia, limitatamente al lotto n. 445;
– di tutti i verbali di gara redatti dalla Commissione tecnica giudicatrice e allegati alla determinazione n. 366;
-nonché di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto, precedente e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Arcs;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 24 luglio 2024 e depositato il successivo giorno 2 agosto la società ricorrente ha impugnato gli esiti della gara indetta dall’Arcs per l’affidamento della fornitura di materiali di consumo per apparecchiature di proprietà del SSR per un periodo di 48 mesi.
L’impugnativa è limitata al lotto n. 445, avente ad oggetto “Ventilatore ***** ***** VN 500”” (base d’asta pari ad € *****).
La ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge (allegato tecnico del capitolato di gara, artt. 17, 18, 21, 23 del disciplinare, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 97 Cost.) ed eccesso di potere (violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, par condicio, favor partecipationis e ragionevolezza, erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, difetto di istruttoria).
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
3. All’udienza pubblica del 24 ottobre 2024 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
5. Le censure della ricorrente si incentrano sui prodotti di cui alla lettera D) del lotto n. 445, relativo alla fornitura di materiali di consumo (1.600 pezzi) per il circuito in uso relativo al “Ventilatore ***** ***** VN 500/8000”.
La ricorrente lamenta, in estrema sintesi, che la ***** non avrebbe prodotto alcuna attestazione di compatibilità del fabbricante del materiale di consumo (*****)con il predetto ventilatore di produzione *****.
5.1. Le doglianze della ricorrente sono infondate.
5.2. Non è stata infatti efficacemente contestata dalla ricorrente l’affermazione dell’Arcs che il materiale di consumo fornito non dovrà essere direttamente collegato al ventilatore *****. Esso andrà invece collegato all’umidificatore MR850 della ***** & ***** già in dotazione al SSR che, nel circuito, si trova a valle del ventilatore.
La questione era stata sin da subito segnalata dall’aggiudicataria (cfr. i chiarimenti di cui alla domanda n. 5), sub doc. 12 allegato al ricorso) alla quale, tuttavia, l’Amministrazione aveva fornito una sibillina risposta dallo scarso contenuto chiarificatore.
E tuttavia la necessità della compatibilità del collegamento con l’umidificatore (e non direttamente con il ventilatore), oltre che indiscussa in giudizio, era ben nota ad entrambi gli offerenti sin dagli esordi della gara.
Nella documentazione di gara, infatti, l’aggiudicataria ha efficacemente ribadito, attraverso un apposito documento (“Spiegazione Voce D”, sub doc. 15 della produzione documentale allegata al ricorso) che la compatibilità dei materiali di consumo andava riferita non già e non soltanto al ventilatore, quanto piuttosto all’umidificatore in uso, di produzione della *****.
Rispetto ad esso, quindi, il materiale di consumo offerto (anch’esso di produzione *****) era, in realtà, sostanzialmente “originale” e, quindi, alla luce del chiarimento fornito, non necessitava di alcuna ulteriore dichiarazione di compatibilità.
Ciò è pure confermato dalla stessa ricorrente che nella propria offerta tecnica (cfr. scheda tecnica circuito paziente Codice MP02650, sub doc. 20 allegato al ricorso) ha specificato anch’essa che il materiale di consumo offerto si ricollega soltanto all’umidificatore in uso (MR850 ***** & *****) e non già al ventilatore (“Circuito paziente monouso riscaldato nella parte inspiratoria ed espiratoria con camera dell’umidificatore per il collegamento ad un umidificatore MR850 ***** & *****, per pazienti neonatali con volume corrente fino a 100 mL, per il trasporto dei gas di respirazione umidificati dall’umidificatore al paziente”).
Tant’è vero che la stessa ricorrente ha presentato in gara un’apposita dichiarazione di compatibilità dei propri prodotti offerti con l’umidificatore MR850 della ***** & ***** (cfr. doc. 21 allegato al ricorso).
5.3. Da ciò si desume che il nucleo centrale del giudizio di compatibilità del materiale di consumo andava svolto in relazione all’apparecchio al quale lo stesso è collegato e, quindi, all’umidificatore già in uso (e, a sua volta, già correttamente collegato al ventilatore) e non direttamente al ventilatore ***** ***** VN 500. Conseguentemente, il materiale offerto dall’aggiudicataria, fornito dalla ***** & *****, era in sostanza “originale” perché da connettere all’umidificatore MR850 dello stesso produttore e non necessitava perciò di alcuna ulteriore dichiarazione di compatibilità.
5.4. Non solo. Occorre a questo punto rilevare che non è nemmeno in contestazione l’effettiva e sostanziale compatibilità dei prodotti dell’offerta dell’aggiudicataria anche con ilventilatore ***** VN 500/8000 della *****, in uso all’Amministrazione. Ciò che la ricorrente ha contestato è in realtà soltanto l’idoneità della dichiarazione di compatibilità del materiale (doc. 13 della produzione documentale allegata al ricorso) con l’intero sistema umidificatore-ventilatore.
Al tal riguardo il Collegio non può che respingere il formalistico rilievo della ricorrente circa l’assenza di una dichiarazione relativa alla compatibilità del materiale di consumo dell’aggiudicataria e il complessivo sistema.
In primis, si ripete, tale dichiarazione non riguardava in realtà il “cuore” delle caratteristiche della fornitura, incentrate invece sulla compatibilità con l’umidificatore.
In secondo luogo, l’elemento sostanziale della compatibilità col sistema è stata, seppur implicitamente, legittimamente ritenuto dalla Commissione dal semplice esame delle schede tecniche del kit.
Infatti, la complessiva compatibilità dei prodotti dell’aggiudicataria anche con il ventilatore (tale da attestare la compatibilità dei materiali offerti con l’intero sistema umidificatore-ventilatore) è con facilità ritraibile dall’esame delle schede tecniche redatte dal produttore ***** & ***** dalle quali si evince che il circuito offerto […] “è compatibile con tutti i ventilatori in commercio (incluso ***** della *****) ad esclusione dei ventilatori ***** 300C e ***** Servo-i per i quali è disponibile un kit dedicato (RT266)” (cfr. doc. 11 allegato al ricorso, pag. 3 di 7).
I collegamenti eventualmente necessari per la connessione tra il ventilatore e l’umidificatore, in quanto già in uso, esulano evidentemente dalla presente fornitura e rispetto ad essi non poteva quindi essere richiesta all’offerente alcuna specifica dichiarazione.
5.5. Si deve infine osservare che la portata della dichiarazione di compatibilità del kit accessori monouso (“Per i motivi sopra elencati ***** & ***** Healthcare assicura l’efficacia dei sui apparecchi unicamente con l’utilizzo di materiali e componenti originali, quindi l’utilizzo di componenti definiti compatibili, oltre a non produrre l’atteso beneficio clinico, può determinare malfunzionamenti del Sistema causando eccessiva formazione di condensa e malfunzionamento dell’apparecchio per umidificazione attiva”, cfr. doc. 13 della produzione documentale allegata al ricorso) è stata fraintesa dalla ricorrente perché con essa la ***** si è riferita alla connessione di materiali e circuiti con l’umidificatore di sua produzione e già pacificamente in uso al SSR.
5.6. Le ulteriori censure relative agli esiti delle procedure di aggiudicazione per altri lotti sul rilievo di asserite disparità di trattamento sono inammissibili sia perché dedotte per la prima volta con la memoria depositata in giudizio il 5 ottobre 2024, sia perché soltanto genericamente argomentate (senza precisi riferimenti alla sovrapponibilità degli altri casi al presente).
6. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto perché infondato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Arcs, delle spese di lite che liquida in € 5.300, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac Di Grisi’, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Daniele Busico, Primo Referendario, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Daniele Busico | Carlo Modica de Mohac Di Grisi’ | |

