Elezioni. Autentica di firme. Il Consiglio di Stato accoglie i nostri ricorsi.

Consiglio di Stato, III sez., Pres. Maruotti, Est. Maggio, Bene Comune con De Magistris (Avv.ti Alessandro Biamonte – Oronzo Caputo) contro Ministero dell’Interno, sent. 23.5.2016, n. 2166 (conformi nn. 2155/2016, 2120/2016, 2121/2016). ACCOGLIE.

1.- In punto di diritto sul principio della territorialità di autentica delle sottoscrizioni  delle accettazioni delle candidature ai sensi della L. 21.3.1990 n. 53, l’Adunanza Plenaria «non ha affermato il diverso principio della pertinenza della competenza elettorale secondo cui i soggetti sopra indicati dovrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla partecipazione alle competizione elettorale dell’ente al quale appartengono».

2. – Trattasi di orientamento (Cons. St. 1989 e 1990/2016, cit.) che non trova riscontro «né nel quadro normativo in materia e, in particolare, nella disposizione sopra richiamata dell’art. 14 della l. n. 53 del 2010 né in una esigenza giuridicamente apprezzabile, essendo finalizzato il potere di autenticazione, riconosciuto dal citato art. 14 della stessa l. n. 53 del 1990, «ad agevolare e semplificare lo svolgimento del procedimento elettorale» (Cons. St., sez. V, 16 aprile 2014, n. 1885)»

Conformi (seguono i testi delle ulteriori sentenze che accolgono le nostre tesi):

  • Cons. St., III sez., 23.5.2016, n. 2155
  • Cons. St., III sez., 23.5.2016, n. 2120
  • Cons. St., III sez., 23.5.2016, n. 2121
  • T.A.R. Campania, II sez., 24.5.2016, n. 2651 (accoglie il nostro ricorso rivedendo la sua precedente interpretazione negativa conformandosi alle decisioni del Consiglio di Stato).

 

02166/2016REG.PROV.COLL.

03957/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3957 del 2016, proposto dai signori FL e MA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Biamonte e Oronzo Caputo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Pistoia, n. 6;

contro

U.T.G. – Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è legalmente domiciliato;

Commissione Elettorale Circondariale di Napoli, Comune di Napoli, Ufficio Elettorale Centrale Presso La Corte di Appello di Napoli, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione II, n. 02483/2016, resa tra le parti, concernente l’esclusione dei candidati dalla lista “Bene comune con De Magistris” – elezioni amministrative del Comune di Napoli del 5 giugno 2016.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 23 maggio 2016 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti l’avvocato Alessandro Biamonte e l’avvocato dello Stato Attilio Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

  1. La Commissione Elettorale Circondariale di Napoli ha espunto 11 candidati dalla lista “Bene Comune con De Magistris”, presentata per la competizione elettorale relativa all’elezione del Sindaco e al rinnovo del Consiglio Comunale di Napoli.

L’esclusione dei candidati è motivata con riguardo al fatto che le autentiche delle loro sottoscrizioni sull’accettazione delle candidature

sono state eseguite da funzionari di altri Comuni.

  1. I sig.ri Francesco Lombardi e Manuela Arduino, nella qualità di delegati della detta lista e la seconda anche nella veste di elettrice, hanno impugnato il provvedimento espulsivo con ricorso al TAR Campania – Napoli, il quale, con sentenza 17 maggio 2016, n. 2483, lo ha respinto, rilevando che, ai sensi dell’art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53, il potere di autentica dei funzionari comunali è limitato alle competizioni elettorali relative al comunepresso il quale i funzionari stessi prestano servizio.
  2. Avverso la sentenza hanno proposto appello i sig.ri Lombardi e Arduino, per chiedere l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Per resistere all’impugnazione si è costituita in giudizio l’amministrazione appellata.

Alla pubblica udienza del 23 maggio 2016 la causa è passata in decisione.

  1. E’ fondato il motivo con cui gli appellanti deducono che il menzionato art. 14 della L. n. 53/1990 non prevede la limitazione al potere di autentica su cui il TAR ha fondato la propria decisione.

Con sentenza dalle cui conclusioni il Collegio non ritiene di doversi discostare, la Sezione ha già affermato che l’orientamento seguito dal TAR <<non trova … riscontro né nel quadro normativo in materia e, in particolare, nella disposizione sopra richiamata dell’art. 14 della l. n. 53 del 1990, né in una esigenza giuridicamente apprezzabile, essendo finalizzato il potere di autenticazione, riconosciuto dal citato art. 14 della stessa l. n. 53 del 1990, “ad agevolare e semplificare lo svolgimento del procedimento elettorale” (Cons. St., sez. V, 16 aprile 2014, n. 1885).

Ciò vale, in particolar modo, per le sottoscrizioni relative alle accettazioni delle candidature, essendo contrario alle finalità di semplificazione che ispirano la legislazione elettorale costringere i candidati, che non necessariamente devono essere elettori del Comune al quale si candidano, a sottoscrivere le accettazioni e a farle autenticare dal solo ufficiale dell’ente territoriale alle cui elezioni intendono partecipare>> (così Cons. Stato, Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1989).

L’esclusione degli undici candidati, è, dunque, illegittima e, per questo, essi devono essere riammessi alle elezioni comunali per cui è causa nella lista elettorale.

  1. Per le ragioni che precedono, l’appello è fondato e va accolto, sicché, in riforma della sentenza del TAR, va accolto il ricorso di primo grado.

La novità e particolarità delle questioni affrontate giustificano l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n. 3957 del 2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il verbale n. 10/2016 della Commissione Elettorale Circondariale di Napoli, nella parte in cui ha depennato i sig.ri Carmela Acone, Delfina Andolfi, Gaetano Bonelli, Agostino Carbone, Nunzia Carbone, Alessio Di Donato, Rita Funaro, Umberto Massa, Rita Riccio, Massimo Torre e Masimiliano Verde dalla lista «Bene Comune con De Magistris» per le elezioni comunali di Napoli, ammettendo gli stessi alla competizione elettorale di Napoli.

Spese compensate dei due gradi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


N. 02155/2016REG.PROV.COLL.

N. 03960/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3960 del 2016, proposto dai signori Francesco Lombardi e Manuela Arduino, entrambi nella qualità di presentatori della lista elettorale “Bene comune con De Magistris”, e la seconda anche quale elettrice iscritta nelle liste elettorali del Comune di Napoli, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Biamonte e Oronzo Caputo, e presso lo studio del primo elettivamente domiciliati in Roma, alla via Pistoia n. 6, per mandato in calce all’appello;

contro

Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del Prefetto di Napoli in carica e l’Ufficio elettorale centrale – III ^ sottocommissione elettorale circondariale di Napoli, in persona del Presidente pro-tempore;
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

Il Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione II, n. 2496 del 17 maggio 2016, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso in primo grado proposto per l’annullamento del provvedimento di cancellazione dalla lista dei candidati Alessandro Di Matteo, Agostino Carbone, Rosaria Petrelli, con la conseguente esclusione della lista «Bene comunecon De Magistris» dalla competizione elettorale del 5 giugno 2016 per l’elezione del consiglio della II municipalità di Napoli (Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe, Porto)

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Prefetto di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 23 maggio 2016 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti l’avvocato Alessandro Biamonte e l’avvocato dello Stato Attilio Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.) Con la sentenza in epigrafe, è stato respinto il ricorso in primo grado proposto avverso la cancellazione di alcuni candidati e la conseguente esclusione della lista dalla competizione elettorale relativa al consiglio di municipalità, motivata in relazione alla autenticazione delle sottoscrizioni di accettazione della candidatura e delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità da parte di funzionari di comuni diversi da quello di Napoli.

Il TAR per la Campania ha ritenuto che, ancorché l’art. 14 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, «non offre alcuna indicazione nel senso di ritenere che possa desumersi la presenza di un ulteriore vincolo di pertinenza tra procedimento elettorale e funzioni del Consigliere e/o del funzionario comunale…(nondimeno)… il concetto di “territorialità” che permea la funzione certificativa del Consigliere comunale (e/o del funzionario) va inteso nel senso che egli può esercitare il potere conferitogli esclusivamente all’interno del territorio dell’ente di appartenenza e con effetti che non devono travalicarne i limiti».

2.) Con l’appello in epigrafe sono stati dedotti:

I) Violazione degli artt. 12 d.lgs. n. 235/2012, 14 legge n. 53/1990, del principio di determinatezza, tipicità e tassatività, dell’art. 51 Cost. anche in relazione al diritto di elettorato passivo. Eccesso di potere per contraddittorietà e carenza di istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità, del principio del favor admissionis e della sovranità popolare e del principio di affidamento.

II) Violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 235/2012. Eccesso di potere per illogicità. Violazione del principio di tassatività. Violazione dell’art. 14 della legge n. 53/1990. Violazione dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000.

Nel giudizio si è costituito l’Ufficio territoriale del Governo di Napoli.

All’udienza pubblica del 23 maggio 2016 l’appello è stato discusso e deciso.

3.) L’appello in epigrafe è fondato, onde, in riforma della sentenza gravata, deve essere accolto il ricorso in primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento di cancellazione dei candidati e di esclusione della lista e la ammissione della lista nella sua interezza alla competizione elettorale.

Come già chiarito nelle sentenze di questa Sezione n. 1989 e n. 1990 del 16 maggio 2016, «L’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con la sentenza n. 22 del 9 ottobre 2013, si è pronunciata, proprio su questa questione, affermando il principio che i pubblici ufficiali menzionati dall’art. 14 della l. n. 53 del 1990 sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono (come nel caso di specie è pacificamente avvenuto), ma non ha affermato il diverso principio della pertinenza della competenza elettorale, secondo cui i soggetti sopra indicati dovrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla partecipazione alla competizione elettorale dell’ente al quale appartengono».

«La sentenza impugnata postula, invece, che per i consiglieri comunali e provinciali o i funzionari da essi delegati sussisterebbe, oltre a quello territoriale, l’ulteriore limite della ‘pertinenza della competizione elettorale’, nel senso che la disposizione in esame attribuirebbe il potere di autentica a tali organi politici solo per le elezioni dell’ente al quale essi appartengano».

«Tale orientamento non trova, ad avviso del Collegio, riscontro né nel quadro normativo in materia e, in particolare, nella disposizione sopra richiamata dell’art. 14 della l. n. 53 del 2010, né in una esigenza giuridicamente apprezzabile, essendo finalizzato il potere di autenticazione, riconosciuto dal citato art. 14 della stessa l. n. 53 del 1990, «ad agevolare e semplificare lo svolgimento del procedimento elettorale» (Cons. St., Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1885)».

«Ciò vale, in particolar modo, per le sottoscrizioni relative alle accettazioni delle candidature (quali quelle in esame), essendo contrario alle finalità di semplificazione che ispirano la legislazione elettorale costringere i candidati, che non necessariamente devono essere elettori nel Comune al quale si candidano, a sottoscrivere le accettazioni e a farle autenticare dal solo ufficiale dell’ente territoriale alle cui elezioni intendono partecipare».

In altri termini, ciò che rileva è che l’autenticazione delle sottoscrizioni dell’accettazione della candidatura e della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità promani da uno dei soggetti cui è riservato il relativo potere, onde le relative dichiarazioni di volontà e scienza possano ritenersi sicuramente riferibili al candidato, rimanendo il requisito della c.d. territorialità del tutto ultroneo rispetto alla stessa lettera e soprattutto alla ratio della disposizione.

4.) Ai rilievi che precedono consegue l’accoglimento dell’appello e – in riforma della sentenza impugnata – l’ammissione dei candidati già cancellati e della lista nella sua interessa alla partecipazione alla competizione elettorale per l’elezione del consiglio di municipalità.

5.) Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e onorari del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ammette i cancellati già cancellati e la lista “Benecomune con De Magistris” alla partecipazione alla competizione elettorale per l’elezione del consiglio di municipalità e compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2016, con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


N. 02121/2016REG.PROV.COLL.

N. 03956/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3956 del 2016, proposto dai signori Francesco Lombardi e Manuela Arduino, entrambi nella qualità di presentatori della lista elettorale «Bene comune con De Magistris», e la seconda anche quale elettrice iscritta nelle liste elettorali del Comune di Napoli, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Biamonte e Oronzo Caputo, e presso lo studio del primo elettivamente domiciliati in Roma, alla via Pistoia n. 6, per mandato in calce all’appello;

contro

Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del Prefetto di Napoli in carica, l’Ufficio elettorale centrale – 10^ sottocommissione elettorale circondariale di Napoli, in persona del Presidente pro-tempore;
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Il Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione II, n. 2498 del 17 maggio 2016, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado proposto per l’annullamento del provvedimento di cancellazione dalla lista dei candidati Carbone Nunzia, Di Matteo Alessandro, Di Matteo Luca, Di Paola Nicola, con la conseguente esclusione della lista «Bene comune con De Magistris» dalla competizione elettorale del 5 giugno 2016 per l’elezione del consiglio della V municipalità di Napoli (Arenella-Vomero)

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statale appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 23 maggio 2016 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti l’avvocato Alessandro Biamonte e l’ avvocato dello Stato Attilio Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.) Con la sentenza in epigrafe, è stato rigettato il ricorso in primo grado proposto avverso la cancellazione di alcuni candidati e la conseguente esclusione della lista dalla competizione elettorale relativa al consiglio di municipalità, motivata in relazione alla autenticazione delle sottoscrizioni di accettazione della candidatura e delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità da parte di funzionari di comuni diversi da quello di Napoli.

Il TAR per la Campania ha ritenuto che, ancorché l’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, «non offre alcuna indicazione nel senso di ritenere che possa desumersi la presenza di un ulteriore vincolo di pertinenza tra procedimento elettorale e funzioni del Consigliere e/o del funzionario comunale…(nondimeno)… il concetto di “territorialità” che permea la funzione certificativa del Consigliere comunale (e/o del funzionario) va inteso nel senso che egli può esercitare il potere conferitogli esclusivamente all’interno del territorio dell’ente di appartenenza e con effetti che non devono travalicarne i limiti».

2.) Con l’appello in epigrafe sono stati dedotti:

I) Violazione degli artt. 12 d.lgs. n. 235/2012, 14 legge n. 53/1990, del principio di determinatezza, tipicità e tassatività, dell’art. 51 Cost. anche in relazione al diritto di elettorato passivo. Eccesso di potere per contraddittorietà e carenza di istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità, del principio del favor admissionis e della sovranità popolare e del principio di affidamento.

II) Violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 235/2012. Eccesso di potere per illogicità. Violazione del principio di tassatività. Violazione dell’art. 14 della legge n. 53/1990. Violazione dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000

Nel giudizio si sono costituite le Amministrazioni statale.

All’udienza pubblica del 23 maggio 2016, l’appello è stato discusso e deciso.

3.) L’appello in epigrafe è fondato, onde, in riforma della sentenza gravata, deve essere accolto il ricorso in primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento di cancellazione dei candidati e di esclusione della lista, nonché con la ammissione della lista nella sua interezza alla competizione elettorale.

Come già chiarito nelle sentenze di questa Sezione n. 1989 e n. 1990 del 16 maggio 2016, «l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con la sentenza n. 22 del 9 ottobre 2013, si è pronunciata, proprio su questa questione, affermando il principio che i pubblici ufficiali menzionati dall’art. 14 della l. n. 53 del 1990 sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono (come nel caso di specie è pacificamente avvenuto), ma non ha affermato il diverso principio della pertinenza della competenza elettorale, secondo cui i soggetti sopra indicati dovrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla partecipazione alla competizione elettorale dell’ente al quale appartengono».

«La sentenza impugnata postula, invece, che per i consiglieri comunali e provinciali o i funzionari da essi delegati sussisterebbe, oltre a quello territoriale, l’ulteriore limite della ‘pertinenza della competizione elettorale’, nel senso che la disposizione in esame attribuirebbe il potere di autentica a tali organi politici solo per le elezioni dell’ente al quale essi appartengano».

«Tale orientamento non trova, ad avviso del Collegio, riscontro né nel quadro normativo in materia e, in particolare, nella disposizione sopra richiamata dell’art. 14 della l. n. 53 del 2010, né in una esigenza giuridicamente apprezzabile, essendo finalizzato il potere di autenticazione, riconosciuto dal citato art. 14 della stessa l. n. 53 del 1990, ‘ad agevolare e semplificare lo svolgimento del procedimento elettorale’ (Cons. St., Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1885)».

«Ciò vale, in particolar modo, per le sottoscrizioni relative alle accettazioni delle candidature (quali quelle in esame), essendo contrario alle finalità di semplificazione che ispirano la legislazione elettorale costringere i candidati, che non necessariamente devono essere elettori nel Comune al quale si candidano, a sottoscrivere le accettazioni e a farle autenticare dal solo ufficiale dell’ente territoriale alle cui elezioni intendono partecipare”».

«In altri termini, ciò che rileva è che l’autenticazione delle sottoscrizioni dell’accettazione della candidatura e della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità promani da uno dei soggetti cui è riservato il relativo potere, onde le relative dichiarazioni di volontà e scienza possano ritenersi sicuramente riferibili al candidato, rimanendo il requisito della c.d. territorialità del tutto ultroneo rispetto alla stessa lettera e soprattutto alla ratio della disposizione».

4.) Ai rilievi che precedono, conseguono l’accoglimento dell’appello e – in riforma della sentenza impugnata – l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’ammissione dei candidati già cancellati e della lista nella sua interezza alla partecipazione alla competizione elettorale per l’elezione del consiglio di municipalità.

5.) Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e onorari del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n. 3956 del 2016 come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed ammette i cancellati già cancellati e la lista «Bene comune con De Magistris» alla partecipazione alla competizione elettorale per l’elezione del consiglio di municipalità.

Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2016, con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 02651/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02340/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2340 del 2016, proposto da Francesco Lombardi e Manuela Arduino nella qualità di delegati della lista “Bene comune con De Magistris”, rappresentati e difesi dagli avv. Alessandro Biamonte e Oronzo Caputo e con domicilio eletto presso lo studio del primo in Napoli, c.so Umberto 1^, n. 35;

contro

Prefettura – U.T.G. di Napoli, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge alla via Diaz, n. 11;

per l’annullamento

del verbale n. 59 del 18 maggio 2016 della Commissione Elettorale Circondariale di Napoli relativo all’ammissione della lista “Bene comune con De Magistris”, collegata alla candidatura a sindaco di Luigi De Magistris, nella parte in cui, a parziale rettifica del verbale n. 10 del 10 maggio 2016, integra l’elenco degli esclusi con l’ulteriore nominativo di Roberto Donadio, riducendo così la lista da nn. 40 a nn. 28 candidati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente con deposito di documentazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 24 maggio 2016 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

– la Commissione elettorale circondariale di Napoli con verbale n. 59 del 18 maggio 2016 ha deliberato quanto segue: “a parziale rettifica del verbale della CEC n. 10 del 10 maggio 2016 di ammettere la candidatura alla carica di sindaco nella persona del Signor Luigi De Magistris nato a Napoli il 20.06.1967 e di ammettere la collegata lista dei candidati alla carica di Consiglieri Comunali avente i contrassegno BENE COMUNE CON DE MAGISTRIS, nel numero di 28 unità secondo l’ordine riportato nella lista allegata che costituisce parte integrante del presente verbale”;

– pertanto la suddetta lista, che originariamente prevedeva 40 candidati, è stata privata di un ulteriore candidato nella persona di Roberto Donadio, il cui nominativo si è aggiunto ad altri 11 candidati già esclusi con il precedente verbale n. 10 del 10 maggio 2016;

– il motivo di esclusione del Signor Roberto Donadio riposa sulla constatazione che la firma di accettazione della sua candidatura era stata autenticata da un soggetto, di cui all’art. 14 della l. n. 53 del 1990, appartenente ad un comune diverso da quello di Napoli, nella fattispecie l’ufficiale delegato del Comune di Casalnuovo di Napoli;

Considerato che:

– si palesa fondata la censura con cui parte ricorrente stigmatizza che l’art. 14 della Legge n.53 del 1990 non offre alcuna indicazione testuale che autorizzi a ritenere che possa desumersi la presenza di un ulteriore vincolo di pertinenza tra procedimento elettorale e funzioni del consigliere o del funzionario comunale autenticante, con la conseguenza “che non può legittimamente concludersi che i funzionari amministrativi possono autenticare, nel Comune di appartenenza, le firme relative alle operazioni elettorali esclusivamente attinenti al Comune operano”;

– il Collegio ritiene, per evidenti ragioni di uniformità di indirizzo in merito a controversia riferita alla medesima vicenda, di aderire all’innovativo e recentissimo orientamento del Giudice d’appello (III sez., 23 maggio 2016, n. 2166), intervenuto in merito all’esclusione degli altri 11 candidati della stessa lista, secondo cui : <<Con sentenza dalle cui conclusioni il Collegio non ritiene di doversi discostare, la Sezione ha già affermato che l’orientamento seguito dal TAR non trova … riscontro né nel quadro normativo in materia e, in particolare, nella disposizione sopra richiamata dell’art. 14 della l. n. 53 del 1990, né in una esigenza giuridicamente apprezzabile, essendo finalizzato il potere di autenticazione, riconosciuto dal citato art. 14 della stessa l. n. 53 del 1990, “ad agevolare e semplificare lo svolgimento del procedimento elettorale” (Cons. St., sez. V, 16 aprile 2014, n. 1885). Ciò vale, in particolar modo, per le sottoscrizioni relative alle accettazioni delle candidature, essendo contrario alle finalità di semplificazione che ispirano la legislazione elettorale costringere i candidati, che non necessariamente devono essere elettori del Comune al quale si candidano, a sottoscrivere le accettazioni e a farle autenticare dal solo ufficiale dell’ente territoriale alle cui elezioni intendono partecipare (così Cons. Stato, Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1989) >>;

Ritenuto in conclusione che il ricorso va accolto, assorbita ogni altra censura, e – per l’effetto – va annullato il verbale impugnato nella parte in cui ha escluso Roberto Donadio dalla lista “Bene Comune con De Magistris” per le elezioni comunali di Napoli, con conseguente ammissione dello stesso alla competizione elettorale di Napoli;

Ritenuto di disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, ciò in ragione della disputabilità delle questioni trattate,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato lo accoglie e, per l’effetto, annulla il verbale impugnato nella parte in cui ha escluso Roberto Donadio dalla lista “Bene Comune con De Magistris” per le elezioni comunali di Napoli, con conseguente ammissione dello stesso alla competizione elettorale di Napoli

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente FF

Carlo Dell’Olio, Consigliere

Brunella Bruno, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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