T.A.R. Campania, Napoli, II sezione, Pres. Rovis, Est. Bruno, sent. 13 gennaio 2017, n. 325, ** (Avv.ti Biamonte – Iadanza) contro Comune di ***. Accoglie
1. L’Amministrazione che comunichi il parere della Commissione edilizia comunale «facendolo proprio» ed inoltre quantifichi gli oneri concessori, esprime in via definitiva la propria valutazione in ordine alla compatibilità urbanistico – edilizia dell’intervento e «consuma il relativo potere». In tal caso è precluso ogni riesame di tali aspetti alla stregua di fatti sopravvenuti stessi, ma anteriori al rilascio del documento concessorio, «configurabile come atto esecutivo e dovuto» (TAR Marche, 8.7.2003, n. 890, in Foro Amm., TAR 2003, 2771).
1.1. La sostanza provvedimentale dell’istituto dell’assenso edilizio, sin dalla riforma della legge n.10/1977, si estrinseca in due elementi:
- la verifica della compatibilità urbanistico – edilizia; il che era proprio ed essenziale della vecchia licenza;
- la valutazione dell’an e del quantum del contributo correlato alla trasformazione per la quale si richiede l’assenso (quale che sia la esatta tipologia fiscale del contributo); il che è proprio e distintivo della concessione.
Qualora il Comune abbia istruito integralmente la pratica edilizia con riferimento ad entrambi questi due aspetti, e cioè:
- riscontrato in via definitiva, palesandola all’esterno, la legittimità dell’intervento proposto alla stregua degli strumenti e delle norme urbanistiche vigenti;
- determinato, pure estrinsecandola adeguatamente, l’entità degli importi dovuti per la quota parte di contributo riferibile agli oneri di urbanizzazione, per la quota parte riferibile al costo di costruzione e ad ogni altro titolo,
«il nucleo sostanziale del provvedimento concessorio può ormai dirsi perfetto e definito; e tale è e rimane, almeno per quanto riguarda le due suindicate componenti, a prescindere dal successivo venire in essere di altri elementi, accessori (quali l’indicazione dei termini di inizio e fine dei lavori ex art.4, comma terzo L. n.10/1977), incorporati o incorporabili nell’atto formale di rilascio della concessione» (così TAR Marche, 8.7.2003 n. 890).
1.2. Pertanto, «la comunicazione all’interessato del parere favorevole della C.E.C., senza riserva e quale presupposto per il calcolo e la quantificazione del contributo concessorio, costituendo adesione implicita a siffatto parere, si pone come determinazione conclusiva e/o terminale in ordine alla compatibilità urbanistico-edilizia del progetto per realizzare il quale è stata richiesta la concessione; e la comunicazione in ordine all’avvenuto computo e liquidazione del contributo medesimo in tutte le sue parti esprime la definitiva posizione dell’Amministrazione in relazione all’an ed al quantum debeatur quale corrispettivo e/o carico fiscale correlato alla concessione medesima.
1.3. Ove le due comunicazioni sussistano entrambe, magari incorporate in un unico atto e la seconda sia logicamente conseguente alla prima, può ritenersi perfezionata la determinazione [cioè l’atto valutativo, conoscitivo e volitivo] dell’Amministrazione comunale in ordine ai due elementi costitutivi fondamentali che concorrono a formare il contenuto dell’assenso edilizio:
- il riconoscimento (atto di discrezionalità tecnica) della legittimità urbanistico-edilizia dell’intervento;
- l’accertamento (atto paritetico) del contributo dovuto per l’intervento stesso».
1.4. Il successivo provvedimento concessorio formale (instrumentum), in altre parole, potrà contenere prescrizioni e clausole ulteriori, ma non potrà rimettere in discussione (sia in positivo, alterando; sia in negativo, denegando o sospendendo) la sostanza provvedimentale, oramai definita, in ordine alla verifica della compatibilità urbanistica ed all’accertamento del contributo dovuto.
2. Il parere della Commissione edilizia, fatto proprio dal Commissario Straordinario del Comune, comunicato al richiedente e seguito dalla richiesta e dal successivo pagamento degli oneri di urbanizzazione e dell’acconto dei costi di costruzione, si atteggia dunque quale perfezionamento del procedimento concessorio.
3. La comunicazione del parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia sull’istanza di concessione edilizia accompagnata da elementi provvedimentali insiti nella determinazione relativa alla conclusione del procedimento equivale al rilascio del titolo abilitativo (v. Cons. St., IV sez., 30.6.2005, n. 3601; conformi Cons. St., IV sez., 30.6.2005, n. 3599, nonché Cons. St., IV sez., 30.6.2005, n. 3594; nonché: Cons. St., Sez. V, 20.5.1993, n. 606; conf. Cons. St., Sez. V, 502/1998; conf. T.A.R. Campania, II sez., n. 861/2004; conformi 862/2004 e 863/2004) – ciò specie allorquando, come nel caso di specie, la comunicazione del parere favorevole della Commissione stessa non contiene alcuna limitazione sostanziale (TAR Sicilia, Sez. II, 22.5.1989, n. 280) – ha ritenuto «che l’atto impugnato si pone evidentemente in chiaro contrasto con il precedente provvedimento, in quanto denega una concessione edilizia già assentita […] Con tale atto, infatti, il Comune, presupponendo non ancora definito il procedimento relativo alla richiesta del ricorrente, ha finito con il privare di efficacia, disapplicandolo, un atto, invece, esistente e pienamente efficace, alla cui esecuzione l’interessato, destinatario dell’atto stesso, vantava una pretesa giuridicamente tutelata».
Ciò posto, «nel caso in cui la determinazione abbia un contenuto complesso, riferito non solo al parere favorevole della C.E.C. ma anche alla manifestazione di volontà di accoglimento della domanda di concessione (espressa dall’autorità competente: Sindaco o, nell’attuale assetto ordinamentale, organo dirigenziale), il rilascio del documento formale di concessione edilizia, pur necessario, diventa atto esecutivo e dovuto, a contenuto ricognitivo, che conterrà altresì quegli elementi secondarii anzidetti (quali la determinazione degli òneri dovuti ai sensi dell’art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e l’indicazione dei términi di inizio e fine lavori ex art. 4, comma 3, della stessa legge), che incidono sull’efficacia della concessione medesima».
«Avendo così riscontrato in via definitiva, palesandola all’esterno, la legittimità dell’intervento proposto alla stregua degli strumenti e delle norme urbanistiche vigenti, esprimendo una espressa volontà di rilascio del richiesto titolo abilitativo (altri elementi secondarii, quali la determinazione degli importi dovuti per la quota parte di contributo riferibile agli òneri di urbanizzazione, potendo legittimamente fare oggetto di separato provvedimento: v. Cons. St., V, n. 4325/2003, cit. e n. 502/1998), il nucleo sostanziale del provvedimento concessòrio poteva ormai dirsi perfetto e definito; con conseguente diritto dell’interessato al mero rilascio del documento formale di concessione edilizia (questo sì completo degli elementi accessòrii, di cui si è detto), richiesto dallo stesso con l’atto stragiudiziale in data 11 agosto 2000, dal quale è invece scaturito il provvedimento oggetto del presente giudizio» (così Cons. St., IV sez., 30.6.2005, n. 3601; conformi Cons. St., IV sez., 30.6.2005, n. 3599, nonché Cons. St., IV sez., 30.6.2005, n. 3594).
Pubblicato il 13/01/2017
00325/2017 REG.PROV.COLL.
00759/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 759 del 2012, proposto da ** **e Francesco **rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Iadanza e Alessandro Biamonte, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Napoli, c.so Umberto 1°, 35;
contro
Comune di **, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’atto prot. 29748 del 14 dicembre 2004, recante diniego sull’istanza di concessione edilizia proposta in data 7.06.1993 (prat. 124), nonché per il riconoscimento del diritto dell’istante ad ottenere il materiale rilascio del titolo formale rappresentante la concessione edilizia già assentita con note del 20 giugno 1994, prot. n. 17364 e del 9 agosto 1994, prot. n. 22285 del Commissario Straordinario del Comune di **, nonché per la condanna al risarcimento del danno ingiusto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2016 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al numero di R.G. 1885/2005, ** **ha agito per l’annullamento della nota del 14 dicembre 2004, n. 29748, recante diniego sull’istanza di concessione edilizia proposta in data 7 giugno 2003, pratica n. 124, nonché per il riconoscimento del diritto dell’istante ad ottenere il materiale rilascio del titolo formale rappresentante la concessione edilizia già assentita con note del 20 giugno 1994, prot. n. 17364 e del 9 agosto 1994, prot. n. 22285 del Commissario Straordinario del Comune di **, nonché per la condanna al risarcimento del danno ingiusto.
Il giudizio introdotto con il prefato ricorso è stato dichiarato inammissibile con sentenza di questa Sezione n. 16472 del 2005 in quanto la parte ricorrente non aveva prodotto in giudizio la prova dell’effettiva notifica da parte dell’amministrazione resistente, non essendovi stato deposito della cartolina di ricezione tramite servizio postale.
Con sentenza del Consiglio di Stato n. 4958 del 2011 la pronuncia sopra indicata è stata riformata, con rinvio al primo giudice per la definizione del ricorso nel merito.
Successivamente gli odierni ricorrenti, in qualità di eredi di ** Baiano, hanno provveduto alla riassunzione del giudizio.
I ricorrenti espongono sotto il profilo fattuale:
che in data 7.06.1993 il loro dante causa ha depositato presso l’amministrazione intimata, istanza (prot. 124/1993) volta ad ottenere una concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni nel relativo territorio comunale, successivamente integrata nel mese di ottobre dello stesso anno;
che con nota del 20/6/1994, Prot. n. 017364, il Commissario Straordinario ha al **che, «in seguito all’esame del progetto e del parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 2.6.1994, verbale n. 58, è stata adottata la seguente determinazione: la Commissione esprime parere favorevole all’unanimità»
che il Commissario Straordinario, con nota prot. 22285 del 9.8.1994 ha invitato il **al versamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione secondo il prospetto allegato e conformemente all’atto di liquidazione redatto dall’U.T.C.;
in data 15/9 e 29/9/1994, il Signor **ha provveduto al versamento di una somma a titolo di acconto per i costi di costruzione e l’intero importo degli oneri di urbanizzazione;
che, tuttavia, l’amministrazione non ha materialmente provveduto al rilascio del titolo edilizio e, con atto del 14.11.1994 il Commissario Straordinario ha rappresentato che, in esecuzione della delibera di Commissione Straordinaria n. 44 del 29.6.1994, le norme di attuazione al P.R.G. dovevano ritenersi parzialmente modificate e che il rilascio del titolo formale era subordinato, per l’area interessata dalla pratica edilizia n. 124/93, all’effettuazione di una campagna di scavi e sondaggi archeologici correlata al nulla osta della Soprintendenza Archeologica; tali sondaggi, regolarmente eseguiti, hanno dato esito negativo;
che a seguito di diffida del 15 dicembre 2004, con la quale si intimava l’amministrazione a provvedere al formale rilascio del titolo edilizio, con nota Prot. 29748 del 14/12/2004 il Comune di ** ha rilevato che l’area oggetto della domanda di concessione edilizia era ormai divenuta inedificabile per effetto delle prescrizioni introdotte con il nuovo P.R.G. medio tempore approvato.
Avverso il sopra indicato provvedimento la difesa di parte ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando l’avvenuto rilascio del titolo edilizio prima dell’imposizione del vincolo di inedificabilità per effetto delle nuove previsioni urbanistiche, con conseguente illegittimità delle determinazioni gravate, nonché l’assenza anche alla stregua della disciplina sopravvenuta di un vincolo di inedificabilità assoluta e l’omessa considerazione da parte dell’amministrazione comunale del nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza.
Unitamente alla domanda di annullamento parte ricorrente ha proposto anche l’azione risarcitoria per i maggiori costi da sostenere in sede di esercizio dell’attività edificatoria assentita e per la mancata percezione, per causa non imputabile all’istante, della rendita immobiliare connessa.
Il Comune di ** non si è costituito in giudizio per resistere al gravame.
All’udienza pubblica del 22 novembre 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
La domanda di annullamento merita accoglimento.
Il Collegio ritiene, in primo luogo, di evidenziare, in conformità alla consolidata giurisprudenza anche del Giudice d’appello, che il permesso di costruire ha natura ampliativa della sfera giuridica del richiedente, per cui è “ex se” idoneo a produrre gli effetti suoi propri indipendentemente dal fatto che sia comunicato all’interessato e che questo abbia materialmente provveduto a ritirarlo (cfr Cons. Stato, Sez. V, 12/8/1998 n. 1255 e 27/9/1996 n. 1152, Sez. IV, 22/8/2013 n. 4255 Cass. Sez. I, 30/11/2006 n. 25536).
Nel caso che ne occupa emerge sia la positiva valutazione da parte della commissione edilizia sia il positivo riscontro insito nelle note con le quali il Commissario Straordinario ha richiesto il versamento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, questi ultimi, peraltro, integralmente corrisposti dall’interessato.
Non può revocarsi in dubbio, dunque, che il procedimento diretto ad ottenere il titolo edilizio si era concluso alla data di approvazione della disciplina urbanistica ed edilizia comunale sopravvenuta.
Né dalla documentazione versata in atti emerge la sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluto in relazione all’area interessata dall’intervento, dovendosi a tale riguardo anche evidenziare che, come correttamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente, la Soprintendenza ha espresso le proprie valutazioni non ostative alla realizzazione delle opere.
L’azione di annullamento si palesa, pertanto, fondata e per l’effetto va annullata la determinazione impugnata.
Come esposto nella narrativa in fatto, unitamente all’azione di annullamento parte ricorrente ha proposto anche domanda di risarcimento dei danni avente ad oggetto i maggiori costi da sostenere in sede di esercizio dell’attività edificatoria assentita e la mancata percezione, per causa non imputabile all’istante, della rendita immobiliare connessa.
La domanda risarcitoria si palesa infondata.
In disparte ogni ulteriore considerazione, infatti, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova, come da onere su essa gravante, in merito alla esistenza del danno meramente asserito.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, la domanda di annullamento va accolta mentre va rigettata la domanda risarcitoria.
Le spese di lite, compensate nella misura di un terzo, seguono per la restante parte la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato:
accoglie la domanda di annullamento e per l’effetto annulla l’atto impugnato;
rigetta la domanda risarcitoria.
Compensa le spese di lite nella misura di un terzo e per la restante parte condanna il Comune di ** al pagamento a tale titolo di euro 1000,00 (mille/00) in favore di parte ricorrente, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Rovis, Presidente
Gabriele Nunziata, Consigliere
Brunella Bruno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Brunella Bruno | Claudio Rovis | |
IL SEGRETARIO