Il principio di unicità dell’accertamento come parametro di legittimità. La dipendenza da causa di servizio a margine della crisi ambientale di Seveso del 1976.

CORTE DEI CONTI, SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO, Pres. Nicolella, Rel. Loreto, 13.11.2017, n. 459, *** (Avv. Alessandro BIAMONTE) contro Ministero dell’Interno (Avvocatura Generale Stato) e INPS. ACCOGLIE.

1. Il principio della unicità dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio previsto dall’art. 12 del D.P.R. n. 461 del 2001, postula che, in presenza di un parere positivo sulla dipendenza dell’infermità già espresso dall’Amministrazione, e non sottoposto a riesame, ai fini della indennità una tantum, il giudizio di segno opposto reso sulla dipendenza da causa di servizio ai fini della domanda di pensione privilegiata non possa da esso discostarsi illogicamente e immotivatamente, stante la definitività dell’accertamento. E infatti, ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 461/2001, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successive richieste di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.

2. L’unicità dell’accertamento trova applicazione anche nelle ipotesi di un procedimento avviato prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 461/2001. Ciò ai sensi dell’art. 18 del medesimo D.P.R. 461, che, contempla una norma transitoria volta a disciplinare i procedimenti relativi a domande di equo indennizzo e di pensione privilegiata già presentate alla data di entrata in vigore del D.P.R. (nel casi di speci si tratta di procedimento ancora in corso di definizione avviato a seguito di domanda di pensione privilegiata presentata prima dell’entrata in vigore del DPR n. 461 del 2001).

3. L’avere riconosciuto il ricorrente permanentemente non idoneo all’impiego in attività per effetto dell’esposizione a sostanze tossiche, perfrigerazioni, stress psicofisico e disagi ambientali (dal rapporto informativo emergeva che il ricorrente aveva svolto per diversi anni servizi motomontati ed era stato soggetto alle inalazioni di sostanze tossiche ed irritanti nell’area di Seveso in concomitanza con l’emergenza ambientale della c.d. “nube di Seveso” a seguito del grave incidente del 1976 – caratterizzato dalla dispersione di diossina da un impianto chimico-), equivale ad avere valorizzato “tutti fattori da ritenersi concause efficienti e preponderanti al determinismo” dei “postumi di tiroidectomia totale per carcinoma papillifero”, con conseguente illegittimità del diniego della correlata istanza di pensione privilegiata, attesa la illogicità e la contraddittorietà in cui è incorso il diniego in ordine a tale ultima richiesta rispetto all’avvenuto riconoscimento dell’indennizzo una tantum.

 

Sent. 459/2017
Ricorso 50372

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Salvatore NICOLELLA Presidente f.f.
Dott.ssa Rita LORETO Consigliere relatore
Dott.ssa Emma ROSATI Consigliere
Dott.ssa Pina Maria Adriana LA CAVA Consigliere
Dott.ssa Elena TOMASSINI Consigliere

Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, in materia di pensioni civili, iscritto al n.

50372 del registro di Segreteria, proposto da A. P. P., rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Biamonte, con lui elettivamente domiciliato in Roma, Via Pistoia n. 6;
avverso la sentenza n. 686/2015 depositata in data 30.06.2015, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania;
e nei confronti dell’ INPS ex INPDAP, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mauro Ricci, Emanuela Capannolo, Luigi Caliulo e Clementina Pulli;
e del MINISTERO dell’INTERNO, in persona del legale rappresentante p.t., ope legis domiciliato presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza dell’ 11 ottobre 2016, il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, l’Avv. Alessandro Biamonte per l’appellante, l’Avv. Luigi Caliulo per l’INPS e la dott.ssa Filomena Giannetti, costituitasi oralmente in udienza per il Ministero dell’Interno;

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato il signor A. P. P., ex dipendente della Polizia di Stato dal 1.09.1969, ha convenuto in giudizio l’INPDAP, oggi INPS, impugnando il provvedimento con il quale era stata respinta la domanda di pensione privilegiata in relazione a plurime patologie. In particolare il ricorrente ha contestato la ritenuta insussistenza del nesso di causalità tra il servizio prestato e una delle patologie sofferte, ossia il “Distrofismo farmacologico in pregresso tiroidectomizzato per carcinoma papillifero”, che ha determinato il rigetto della sua istanza di pensione privilegiata.
Il giudice di primo grado, acquisito un parere medico legale presso l’U.M.L. del Ministero della Salute ed uniformandosi ad esso, ha negato che la suddetta infermità potesse essere ricollegata al servizio prestato dall’interessato quale Sovrintendente capo della polizia di Stato svolto dal 1972 al 1983 presso l’area di Seveso, ove accadde il noto incidente del 10.07.1976 che provocò la dispersione nell’aria di quantitativi di diossina, ed emetteva pertanto sentenza di rigetto.

Ha proposto appello il signor A., lamentando erroneità della sentenza, violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato e vizio motivazionale, in particolare poiché il primo giudice non aveva tenuto conto che dal rapporto informativo emergeva che egli aveva svolto per diversi anni servizi motomontati e aveva inalato sostanze tossiche ed irritanti, tutti fattori determinanti dei postumi di tiroidectomia totale per carcinoma papillifero, infermità per la quale gli era stata altresì riconosciuta l’indennità speciale una tantum di cui all’art. 7 del DPR n. 738 del 1981.
Per di più, rileva l’appellante, con verbale del 26.06.1999 la C.M.O. di Caserta, nel riconoscere tutte le infermità lamentate come dipendenti da causa di servizio, aveva dichiarato il ricorrente “permanentemente non idoneo al servizio in maniera assoluta”.
L’appellante ha invocato l’applicazione del principio di unicità dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio previsto dall’art. 12 del DPR n. 461 del 2001 ed ha chiesto l’accoglimento dell’appello con rinvio al primo giudice.

L’INPS, costituitosi nel giudizio, ha ritenuto nella specie non applicabile il richiamato art. 12 del DPR n. 461 del 2001 in quanto introdotto da normativa successiva ai fatti di causa ed ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell’appello.
Alla pubblica udienza del giorno 11 ottobre 2016, udito il Consigliere relatore, l’Avv. Biamonte per l’appellante e l’Avv. Caliulo per l’INPS hanno illustrato quanto riportato negli atti scritti. La rappresentante del Ministero dell’Interno ha chiesto l’inammissibilità dell’appello.

D I R I T T O

L’appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione della

sentenza di primo grado, nella parte in cui la medesima patologia,“distiroidismo farmacologico in pregresso tiroidectomizzato per carcinoma papillifero”, è stata ritenuta idonea ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum, in quanto dipendente da causa di servizio, mentre non altrettanto è avvenuto per il diritto alla pensione privilegiata.

L’appello è fondato.

Rileva infatti il Collegio che dagli atti di causa, e precisamente dal primo verbale di visita in data 2.10.1993, si evince che la competente C.M.O. riconosceva il signor A. permanentemente non idoneo in modo parziale all’impiego in attività comportanti esposizione a sostanze tossiche, perfrigerazioni, stress psicofisico e disagi ambientali, e nell’anamnesi prendeva atto che dal rapporto informativo emergeva che il ricorrente aveva svolto per diversi anni servizi motomontati ed era stato soggetto alle inalazioni di sostanze tossiche ed irritanti nell’area di Seveso (c.d. “nube di Seveso”), “tutti fattori da ritenersi concause efficienti e preponderanti al determinismo” della sinusite frontale (punto 2 del verbale) e dei “postumi di tiroidectomia totale per carcinoma papillifero” (punto 5 del verbale).
La contraddittorietà della motivazione appare ancor più evidente se si considera che, per effetto del suddetto verbale, l’A. otteneva il riconoscimento dell’indennità una tantum di cui all’art. 7 del DPR n. 738 del 1981, sostanzialmente equiparata all’equo indennizzo previsto in favore degli altri dipendenti pubblici, in relazione a varie infermità, fra cui l’infermità di cui si discute.
La normativa sopra citata disciplina, per il personale appartenente alle forze di Polizia, l’accertamento dell’invalidità e le misure che vengono conseguentemente adottate, fra le quali è prevista la speciale indennità una tantum proporzionata al grado di invalidità accertato. Siffatta disciplina, come chiarito dalla Corte costituzionale (sent. n. 152/2009) ha un ambito limitato in quanto è circoscritta ai soli casi in cui l’invalidità derivi da specifici eventi connessi all’espletamento dei compiti di istituto ed è giustificabile in virtù delle particolari funzioni delle forze di polizia e dei rischi a esse connessi.
Peraltro, risulta pure che con successivo verbale del 26.06.1999 la C.M.O. di Caserta, nel riconoscere tutte le infermità come dipendenti da causa di servizio, dichiarava il ricorrente “permanentemente non idoneo al servizio in maniera assoluta”.
Rileva il Collegio che, evidentemente, non avere valorizzato, da parte del primo giudice, tale specifica evenienza, posta in rilievo sia nel ricorso originario che nella documentazione esibita, ha condizionato in maniera determinante la decisione finale.

2. Meritevole di accoglimento è pure il secondo motivo di gravame, con cui l’appellante ha censurato la mancata applicazione, da parte del giudice di prime cure, del principio della unicità dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio previsto dall’art. 12 del DPR n. 461 del 2001, non avendo egli preso in considerazione il fatto che – in presenza di un parere positivo sulla dipendenza dell’infermità, già espresso dall’Amministrazione (con D.M. n. 3265 del 22.06.2004) e non sottoposto a riesame, ai fini della indennità una tantum, il giudizio di segno opposto reso sulla dipendenza da causa di servizio ai fini della domanda di pensione privilegiata non avrebbe potuto essere espresso, com’è di fatto avvenuto, senza alcuna motivazione.

Né appare fondata l’eccezione formulata al riguardo dal INPS, che ha sostenuto nella memoria di costituzione la non applicabilità al caso di specie del DPR n. 461/2001, in quanto intervenuto successivamente ai fatti di causa.
Reputa il Collegio che il principio dell’unicità dell’accertamento, per la sua valenza generale, è pienamente applicabile nella fattispecie, stante il disposto dell’art. 18, norma transitoria che disciplina i procedimenti relativi a domande di equo indennizzo e di pensione privilegiata già presentate alla data di entrata in vigore del DPR, e considerato che nel presente caso si tratta di procedimento ancora in corso di definizione avviato a seguito di domanda di pensione privilegiata presentata prima dell’entrata in vigore del DPR n. 461 del 2001.
3. L’appellante lamenta ancora contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonché carenza di istruttoria, per avere il primo giudice ritenuto “non obiettivamente riscontrabile sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale” il nesso causale fra l’invalidità di cui si discute ed il servizio prestato per vari anni nella zona di Seveso, ed essersi invece appiattito su un giudizio stereotipato dell’organo collegiale.
Le doglianze del signor A. sono fondate. Ed infatti la circostanza della esposizione agli agenti patogeni, come già innanzi illustrato, è dimostrata per tabulas, oltre ad essere stata riconosciuta dalla C.M.O. ed essere provata nei relativi verbali. Pertanto, poiché vi era in atti un principio di prova incontestabile, ben avrebbe potuto, il primo giudice, ricorrere ad ulteriori approfondimenti istruttori al fine di chiarire gli elementi causali bisognevoli di maggior approfondimento, soprattutto se si considera che l’esposizione alla diossina è stata pacificamente ammessa dall’Amministrazione e risulta dagli atti del procedimento.
In definitiva, il Collegio deve convenire con l’appellante in ordine alla evidente illogicità della motivazione, se si tiene conto che costituisce dato acquisito che l’attività lavorativa del signor A. si è svolta, per diversi anni, in condizioni di rischio e di stress tali da favorire l’insorgenza della patologia neoplastica, mentre per contro il primo giudice non le considera minimamente, né in senso positivo né negativo, e neppure sotto il profilo concausale, e perviene al rigetto della domanda sulla base di un parere dell’U.M.L. di non incontestata fondatezza scientifica.
Per le considerazioni che precedono il Collegio ravvisa nella decisione impugnata il vizio motivazionale che giustifica l’accoglimento dell’appello con rinvio degli atti al primo giudice, affinché in diversa composizione, se de caso previa acquisizione di consulenza tecnica d’Ufficio, si pronunci in ordine alla fondatezza della domanda del ricorrente.
Ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, si dovrà tenere conto che il Ministero dell’Interno si era costituito in primo grado a mezzo di un proprio funzionario e non con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato.
Spese al definitivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello,

– ACCOGLIE l’appello proposto da A. P. P. avverso la sentenza n. 686/2015, depositata il 30.06.2015, della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania e, per l’effetto,

RINVIA gli atti al primo giudice affinché, in diversa composizione, si pronunci in ordine alla fondatezza della domanda del ricorrente.
– Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 11.10.2016.

IL PRESIDENTE f.f. Salvatore NICOLELLA

L’ESTENSORE Rita LORETO

 

Depositato in Segreteria il 13/11/2017

Per IL DIRIGENTE Annalisa Zamparese

 

DECRETO

 

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

DISPONE

Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se presenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Presidente f.f. Salvatore NICOLELLA

In esecuzione di quanto disposto dal Collegio, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi della parte privata e, se presenti, del dante causa e degli aventi causa.

 

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