T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione Prima, Pres. Durante, Est. Mazzulla, sent. 26 febbraio 2019 n. 400 – *** (Avv. Alessandro Biamonte) contro Comune ***. Accoglie.

In relazione alla realizzazione di strutture finalizzate alla conduzione zootecnica di un allevamento equino e alla irrogazione di una misura sanzionatoria ex art. 31 D.P.R. 380/2001, tenuto conto dell’effettiva consistenza dell’abuso sanzionato, desumibile dallo stesso tenore del provvedimento oggetto di gravame -laddove le opere vengono descritte come manufatti in legno con tetto in lamiera, aperti da tre lati, completamente smontabili ed appoggiati al suolo- non sussistonoi presupposti per l’adozione di un provvedimento demolitorio.

Ed invero tali opere, indipendentemente dalla mera definizione terminologica in termini di “tettoia” ovvero di “manufatto in legno con tetto in lamiera”, sembrano inidonee, per dimensioni, materiali utilizzati e caratteristiche costruttive, ad alterare in modo permanente l’assetto urbanistico-edilizio esistente, essendo piuttosto finalizzate a soddisfare esigenze temporanee a servizio del limitrofo impianto zootecnico condotto dalla ricorrente (cfr. TAR Catanzaro, sez. II, 4.02.2019, n. 193; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 2.07.2018, n. 646).

Con riferimento all’ubicazione delle opere in zona paesaggisticamente vincolata, va considerato che l’art. 149 comma 1 lettera b) D.lgs. n. 42/2004 esenta, infatti, “gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio” dall’obbligo del preventivo rilascio dell’autorizzazione prescritta dall’articolo 146 del medesimo decreto (cfr. TAR Calabria, sez. II, 7.02.2019, n. 270).

Pubblicato il 26/02/2019

00400/2019 REG.PROV.COLL

01586/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1586 del 2017, proposto da ***, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Biamonte, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale;

contro

*** non costituito in giudizio;

per l’annullamento

1) dell’ordinanza n. 14 del 10.10.2017 (prot. n. 14778 del 10.10.2017), con la quale è stata ingiunta, ex art. 31 D.P.R. 380/2001, la riduzione in pristino delle strutture descritte ai punti nn. 1) e 2) della stessa, «completamente smontabili», realizzate in legno con tetto in lamiera e destinate a ricovero stagionale cavalli sull’area ubicata al foglio di mappa n. 5 p.lla 848;

2) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi comprese le risultanze dell’istruttoria emerse all’esito del verbale di sopralluogo n. 3016/PM del 9.3.2017, della comunicazione dell’Ufficio di Polizia Municipale n. 3288/PM del 16.3.2017 e le determinazioni reiettive assunte apoditticamente sulle osservazioni enucleate dalla ricorrente ex art. 7 L. 241/1990.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2019 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, ***, titolare di un impianto zootecnico destinato ad allevamento equino, insistente in un’area del Comune di ***, identificata al Catasto al foglio 5, p.lla 848, ha impugnato l’ordinanza in epigrafe indicata con cui il Dirigente del Settore Urbanistico del medesimo comune, ex art. 31 comma 1-2 DPR n. 380/2001, le ha ingiunto la demolizione delle opere edilizie appresso trascritte, in quanto realizzate in assenza del necessario permesso di costruire e del nulla osta paesaggistico di cui all’art. 142 comma 1, lett. c) D.lgs. n. 42/2004:

“1) Realizzazione di un manufatto in legno ad un piano fuori terra con tetto in lamiera spiovente a due falde adibito a stalla. Detto manufatto è risultato avere una larghezza di m. 5,00×11,00 lunghezza, di cui una parte di m. 1,00×11,00 aperta sui lati est e ovest, sul lato est della struttura è stata rilevata una tettoia aperta da tre lati (est-sud-nord) di larghezza m. 4, 00×5, 00 lunghezza, il tutto con altezza al colmo di m. 3,80 e alla gronda di m. 2,80. Internamente la struttura risultava suddivisa in tre vani per il ricovero di cavalli. L’ubicazione del manufatto risultava ad una distanza di ml. settantadue dal torrente Uria, presente sul lato ovest della struttura medesima, poggiato ad una base di cemento e completamente smontabile.

2) Realizzazione di un manufatto in legno con tetto in lamiera. Detto manufatto risultava avere misure variabili. Una prima parte di lunghezza ml 7,00×6,00 di larghezza risultata aperta sul lato est ed adibita a ricovero di fieno, una seconda parte di lunghezza ml. 5, 00x 4,00 di larghezza chiusa ed avente una porta di ingresso. Detta struttura risultava avere altezza di al colmo m. 4,00 e m. 3,00 alla gronda e poggiata sui lati nord e ovest la struttura su un muro di cemento. Realizzato ad una distanza di venti metri circa dal torrente Uria, presente sul lato ovest della struttura medesima, risultava poggiato al suolo e completamente smontabile”.

Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

“I VIOLAZIONE DELL’ART. 7 L. 241/1990. –VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/1990. – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA DI ISTRUTTORIA. ILLOGICITA’ MANIFESTA”.

Il Comune, nell’adottare il provvedimento finale, non avrebbe preso in considerazione le osservazioni versate dalla ricorrente agli atti del procedimento amministrativo, con conseguenziale frustrazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 7 e ss. l. n. 241/90 a tutela non soltanto del diritto di difesa dell’interessato (art. 25 Cost.) ma anche dei principi di efficienza ed imparzialità dell’agire della p.a. (art. 97 Cost.).

“II VIOLAZIONE DELL’ART. 31 D.P.R. 380/2001. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 142 co. 1 lett. c) D.Lgs. 42/2004. – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E ILLOGICITA’ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 co. 1 lett. e, 10, 31 D.P.R. 380/2001. – VIOLAZIONE DELL’ART. 22 D.P.R. 380/2001. – ECCESSSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’. VIOLAZIONE DELL’ART. 14 D.Lgs. 336/1999. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO”.

“III VIOLAZIONE DELL’ART. 31 D.P.R. 380/2001, IN RELAZIONE ALL’ART. 22. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI. ERRONEITA”.

“IV. VIOLAZIONE DELL’ART. 142 co. 1 lett. c) E DELL’ART. 149 D.Lgs. 42/2001. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI E DELLE RELATIVE LINEE GUIDA, APPROVATE CON DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE. CONTRADDITTORIETA’”.

Le opere edilizie sanzionate -costituite da mere tettoie in legno completamente smontabili, aperte su tre lati e sovrastate da lamiere, utilizzate quale ricovero degli equini durante il periodo invernale, inidonee, ad avviso della ricorrente, a creare volumetria e, dunque, qualificabili come pertinenze dell’impianto zootecnico dalla stessa condotto- non avrebbero determinato un’alterazione dell’assetto urbanistico-edilizio del territorio tale da essere qualificate come costruzioni “nuove”, ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto a quelle preesistenti (art. 31-32 DPR n. 380/2001). La realizzazione delle opere de quibus non necessiterebbe, pertanto, del preventivo rilascio di un permesso a costruire.

Inoltre, tali opere, stante la precarietà dei materiali utilizzati e della destinazione di uso, sarebbero realizzabili anche in assenza del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, giusta il disposto di cui all’art. 149 comma 1 lettera b) D.l.gs. n. 42/2004.

Siffatte opere risulterebbero, infine, coerenti con gli standard imposti dalla normativa in materia di equidi.

3. L’amministrazione comunale, benché ritualmente evocata in giudizio, non ha inteso costituirsi.

4. Alla pubblica udienza del 5.02.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è fondato per le ragioni appresso illustrate.

5.1 Meritano positivo apprezzamento le preliminari ed assorbenti censure tese a contestare la coerenza tra il potere sanzionatorio esercitato dal Comune di **** ai sensi dell’art. 31 DPR n. 380/2001 e la natura delle opere edilizie oggetto di demolizione, non qualificabili –per come dedotto da parte ricorrente- in termini di “nuova costruzione” ovvero di costruzione “in totale difformità” o con “variazioni essenziali” (art. 32 DPR n. 380/2001).

5.2 Tenuto conto dell’effettiva consistenza dell’abuso sanzionato, desumibile dallo stesso tenore del provvedimento oggetto di gravame -laddove le opere vengono descritte come manufatti in legno con tetto in lamiera, aperti da tre lati, completamente smontabili ed appoggiati al suolo- non sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti per l’adozione di un provvedimento demolitorio ai sensi dell’art. 31 DPR n. 380/2001.

Ed invero tali opere, indipendentemente dalla mera definizione terminologica in termini di “tettoia” ovvero di “manufatto in legno con tetto in lamiera”, sembrano inidonee, per dimensioni, materiali utilizzati e caratteristiche costruttive, ad alterare in modo permanente l’assetto urbanistico-edilizio esistente, essendo piuttosto finalizzate a soddisfare esigenze temporanee a servizio del limitrofo impianto zootecnico condotto dalla ricorrente (cfr. TAR Catanzaro, sez. II, 4.02.2019, n. 193; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 2.07.2018, n. 646).

6. Colgono, inoltre, nel segno, proprio in considerazione della esigua consistenza e della destinazione di uso degli abusi sanzionati, le censure articolate dai ricorrenti al fine di escludere la necessità del nulla osta di cui al D.lgs. 42/2004.

6.1 L’art. 149 comma 1 lettera b) D.lgs. n. 42/2004 esenta, infatti, “gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio” dall’obbligo del preventivo rilascio dell’autorizzazione prescritta dall’articolo 146 del medesimo decreto (cfr. TAR Calabria, sez. II, 7.02.2019, n. 270).

7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 14 del 10.10.2017 (prot. n. 14778 del 10.10.2017) in epigrafe indicata.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 14 del 10.10.2017 (prot. n. 14778 del 10.10.2017) in epigrafe indicata.

Condanna il Comune di Sellia Marina in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze di giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

Silvio Giancaspro, Referendario

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberta Mazzulla Nicola Durante
 

 

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...