
Tribunale di Benevento, I sez., Giudice Dott. Loffredo, sentenza 30.4.2021 n. 816, Comune di Mirabella Eclano (Avv. Alessandro Biamonte) contro Regione Campania (Avv. Graziella Mandato) – ACCOGLIE.
E’ illegittima, e va annullata, l’ordinanza ingiunzione con cui è stata irrogata nei confronti dell’Amministrazione comunale una sanzione amministrativa per supposto superamento dei valori limite di un impianto di depurazione, laddove non valuti la circostanza: i) dell’approvazione degli atti esecutivi e dell’avvio, in concomitanza delle misurazioni e dell’avvio del procedimento sanzionatorio, dei lavori di “risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali” ; ii) della regolare comunicazione del legittimo fermo impianti, resosi necessario (quale causa di forza maggiore) per effetto della vetustà degli stessi e dell’avvio dei lavori appaltati dalla medesima Regione. Deve infine aversi riguardo alle linee guida da seguire ai sensi dell’art. 101 co. 1 D.Lgs. 152/2006 che risultano rispettate e dunque insuscettibili di sanzione «per il periodo necessario al ritorno alle condizioni di regime per gli impianti esistenti di depurazione, di tipo biologico, a seguito di: 1) modifiche sostanziali; 2) interventi di ammodernamento e di potenziamento; 3) guasti imprevisti ed imprevedibili dovuti a eventi eccezionali…; 4) fermo impianto, anche parziale per manutenzione periodica».
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, in persona del giudice dottor Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 278/2021 avente ad oggetto:
opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
Comune di Mirabella Eclano, in persona del Sindaco p.t. *** e lo stesso ***, anche in proprio, rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro Biamonte, giusta procura in atti nonché delibera di G.C.;
RICORRENTI-OPPONENTI
E
Regione Campania, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa
dall’avv. Graziella Mandato, giusta procura in atti;
RESISTENTE-OPPOSTA
CONCLUSIONI
All’udienza del 23/04/2021, sulle conclusioni formulate dalle parti la causa è stata discussa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso successivamente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza il Comune di Mirabella, in persona del Sindaco p.t. ***, nonché lo stesso Sindaco, anche in proprio, proponevano opposizione avverso il decreto dirigenziale n. 152 del 15/12/2020 con cui veniva ingiunto ai ricorrenti il pagamento in solido della sanzione di euro 24.150,00 per la violazione dell’art. 101 D.Lgs 152/06 (in materia di rispetto dei valori-limite da parte degli scarichi).
Gli opponenti evidenziavano l’attività dagli stessi posta in essere in epoca antecedente al verbale di sopralluogo (progetto di ammodernamento degli impianti e lavori di somma urgenza).
Si costituiva la Regione Campania con memoria difensiva, con cui
chiedeva di rigettare la domanda “attorea”.
All’udienza di comparizione delle parti, queste formulavano le conclusioni ed il giudice, all’esito della discussione, pronunciava dispositivo di sentenza allegato agli atti, di cui dava lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
Ed invero, in epoca antecedente ai verbali di sopralluogo (27/06/2019) dai quali ha tratto origine il procedimento di irrogazione della sanzione de qua il Comune di Mirabella Eclano ha adottato tutte le iniziative volte ad ovviare alla vetustà degli impianti di depurazione.
In primis, parte opponente ha redatto un progetto di adeguamento ed ammodernamento degli impianti.
Il progetto predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale è stato utilizzato da un’agenzia regionale ed inserito in un progetto generale chiamato “Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne – Lotto funzionale Provincia di Avellino” POR-FERS Campania 2007-2013/2014-2020.
In secondo luogo, il Comune di Mirabella Eclano ha affidato dei lavori di somma urgenza ad una ditta specializzata, la ***
In particolare, in data 24/01/2019 l’Ufficio Tecnico Comunale, nelle more dell’inizio dei lavori di ammodernamento, ha avviato le attività tali da garantire il maggior numero delle funzioni depurative degli impianti nel rispetto delle prescrizioni previste dalla direttiva tecnica approvata con DGRC (Delibera della Giunta Regionale) n. 259/2012. Con l’affidamento dei lavori di somma urgenza, il Comune mirava ad assicurare un livello di manutenzioni atto a garantire il parziale funzionamento degli impianti.
A tal proposito, è stato preparato un “cronoprogramma” degli interventi urgenti da eseguire per ciascuno dei tre depuratori del Comune di Mirabella Eclano.
Proseguendo, deve essere evidenziato che “al momento del sopralluogo gli impianti risultavano fermi in base al DGRC n. 259/2012” (vedasi l’ordinanza impugnata). Inoltre, la Regione Carabinieri Forestale Campania-Stazione di Mirabella Eclano-ha precisato che “il fermo impianto è stato correttamente e preventivamente comunicato agli Enti preposti al controllo” (vedasi l’ordinanza-ingiunzione).
Alla luce di quanto esposto, non sussiste l’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo.
Parte opponente si è attivata redigendo un progetto fatto proprio dagli organi regionali e seguendo la procedura più veloce, ossia il conferimento dei lavori di somma urgenza.
Nel caso di specie manca, pertanto, il profilo della coscienza e volontà dell’illecito non potendo pretendersi da parte opponente ulteriori condotte rispetto a quelle poste in essere.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.
La particolarità della vicenda induce a compensare le spese di lite fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte dal Comundi Mirabella Eclano e da Ruggiero Giancarlo avverso l’ordinanza ingiunzione n. 152 della Regione Campania così provvede:
Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’opposto provvedimento. Compensa le spese di lite.
Benevento, 23/04/2021 Il giudice
dottore Andrea Loffredo