Impianti di acque reflue. Sanzioni amministrative, valori limite delle emissioni e comportamenti virtuosi dell’amministrazione. Accolto il ricorso.

Tribunale di Benevento, I sez., Giudice Dott. Loffredo, sentenza 30.4.2021 n. 816, Comune di Mirabella Eclano (Avv. Alessandro Biamonte) contro Regione Campania (Avv. Graziella Mandato) – ACCOGLIE.

E’ illegittima, e va annullata, l’ordinanza ingiunzione con cui è stata irrogata nei confronti dell’Amministrazione comunale una sanzione amministrativa per supposto superamento dei valori limite di un impianto di depurazione, laddove non valuti la circostanza: i) dell’approvazione degli atti esecutivi e dell’avvio, in concomitanza delle misurazioni e dell’avvio del procedimento sanzionatorio, dei lavori di “risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali” ; ii) della regolare comunicazione del legittimo fermo impianti, resosi necessario (quale causa di forza maggiore) per effetto della vetustà degli stessi e dell’avvio dei lavori appaltati dalla medesima Regione. Deve infine aversi riguardo alle linee guida da seguire ai sensi dell’art. 101 co. 1 D.Lgs. 152/2006 che risultano rispettate e dunque insuscettibili di sanzione «per il periodo necessario al ritorno alle condizioni di regime per gli impianti esistenti di depurazione, di tipo biologico, a seguito di: 1) modifiche sostanziali; 2) interventi di ammodernamento e di potenziamento; 3) guasti imprevisti ed imprevedibili dovuti a eventi eccezionali…; 4) fermo impianto, anche parziale per manutenzione periodica».

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, in persona del giudice dottor Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella   causa   civile   iscritta   al   n.   278/2021   avente   ad   oggetto:

opposizione ad ordinanza ingiunzione

TRA

Comune di Mirabella Eclano, in persona del Sindaco p.t. ***   e   lo   stesso   ***,   anche   in  proprio, rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro Biamonte, giusta procura in atti nonché delibera di G.C.;

RICORRENTI-OPPONENTI

E

Regione  Campania,  in  persona  del  l.r.p.t.,  rappresentata  e  difesa

dall’avv. Graziella Mandato, giusta procura in atti;

RESISTENTE-OPPOSTA

CONCLUSIONI

All’udienza del 23/04/2021, sulle conclusioni formulate dalle parti la causa è stata discussa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso successivamente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza il Comune di Mirabella, in persona del Sindaco p.t. ***, nonché lo stesso Sindaco, anche in proprio, proponevano opposizione avverso il decreto dirigenziale n. 152 del 15/12/2020  con  cui  veniva  ingiunto  ai  ricorrenti  il  pagamento  in solido della sanzione di euro 24.150,00 per la violazione dell’art. 101 D.Lgs 152/06 (in materia di rispetto dei valori-limite da parte degli scarichi).

Gli opponenti evidenziavano l’attività dagli stessi posta in essere in epoca antecedente al verbale di sopralluogo (progetto di ammodernamento degli impianti e lavori di somma urgenza).

Si costituiva la Regione Campania con memoria difensiva, con cui

chiedeva di rigettare la domanda “attorea”.

All’udienza di comparizione delle parti, queste formulavano le conclusioni ed il giudice, all’esito della discussione, pronunciava dispositivo di sentenza allegato agli atti, di cui dava lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.

Ed invero, in epoca antecedente ai verbali di sopralluogo (27/06/2019) dai  quali  ha  tratto  origine  il  procedimento  di irrogazione  della sanzione de qua il Comune di Mirabella Eclano ha adottato tutte le iniziative volte ad ovviare alla vetustà degli impianti di depurazione.

In primis, parte opponente ha redatto un progetto di adeguamento ed ammodernamento degli impianti.

Il   progetto   predisposto   dall’Ufficio   Tecnico   Comunale   è   stato utilizzato da un’agenzia regionale ed inserito in un progetto generale chiamato “Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne   –   Lotto   funzionale  Provincia   di   Avellino”   POR-FERS Campania 2007-2013/2014-2020.

In secondo  luogo, il Comune di Mirabella Eclano  ha  affidato dei lavori di somma urgenza ad una ditta specializzata, la ***

In particolare, in data 24/01/2019 l’Ufficio Tecnico Comunale, nelle more dell’inizio dei lavori di ammodernamento, ha avviato le attività tali da garantire il maggior numero delle funzioni depurative degli impianti nel rispetto delle prescrizioni previste dalla direttiva tecnica approvata con DGRC (Delibera della Giunta Regionale) n. 259/2012. Con l’affidamento dei lavori di somma urgenza, il Comune mirava ad assicurare  un  livello  di  manutenzioni  atto  a  garantire  il  parziale funzionamento degli impianti.

A  tal  proposito,  è  stato  preparato  un  “cronoprogramma”  degli interventi  urgenti  da  eseguire  per  ciascuno  dei  tre depuratori  del Comune di Mirabella Eclano.

Proseguendo,   deve   essere   evidenziato   che   “al   momento   del sopralluogo  gli  impianti  risultavano  fermi  in  base  al  DGRC  n. 259/2012”   (vedasi   l’ordinanza   impugnata).   Inoltre,   la   Regione Carabinieri Forestale Campania-Stazione di Mirabella Eclano-ha precisato che “il fermo impianto è stato correttamente e preventivamente comunicato agli Enti preposti al controllo” (vedasi l’ordinanza-ingiunzione).

Alla luce di quanto esposto, non sussiste l’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo.

Parte opponente si è attivata redigendo un progetto fatto proprio dagli organi  regionali  e  seguendo  la  procedura  più  veloce,  ossia  il conferimento dei lavori di somma urgenza.

Nel caso di specie manca, pertanto, il profilo della coscienza e volontà dell’illecito non potendo pretendersi da parte opponente ulteriori condotte rispetto a quelle poste in essere.

Ne   consegue   l’accoglimento   del   ricorso   e   l’annullamento   del provvedimento impugnato.

La particolarità della vicenda induce a compensare le spese di lite fra le parti.

P. Q. M.

Il     Tribunale    di    Benevento    in    composizione    monocratica, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte dal Comundi  Mirabella  Eclano  e  da  Ruggiero  Giancarlo  avverso  l’ordinanza ingiunzione n. 152 della Regione Campania così provvede:

Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’opposto provvedimento. Compensa le spese di lite.

Benevento, 23/04/2021                                      Il giudice

dottore Andrea Loffredo

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...