Abilitazioni scientifiche universitarie. Il TAR Lazio accoglie il nostro ricorso.

T.A.R. Lazio, Roma, III sez., 15.9.2016, n. 9765, Pres. De Michele Est. Lomazzi, *** (Avv.ti Pibiri – Farronato) e *** (Avv.ti Domenica Coppola e Alessandro Biamonte) contro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Accoglie).

  1. – Perché si giunga alla formazione di una maggioranza ai fini dell’idoneità o ad un giudizio di non idoneità è necessario che ciascun commissario si esprima chiaramente in termini favorevoli o negativi nei confronti di ciascun candidato, e che in seguito la commissione rielabori collegialmente tali giudizi individuali in una valutazione complessiva del candidato, che costituisca – per quanto possibile – una sintesi dei singoli pareri. Nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito. Tale motivazione sarebbe dovuta essere ancora più stringente nel caso in esame in cui i ricorrenti, pur avendo superato le mediane, non hanno conseguito l’abilitazione (T.A.R. Lazio, Roma, III, n. 4591/2015) e, ancor, di più nelle ipotesi in cui i giudizi individuali risultino tutti identici e rinviino per relationem ai giudizi individuali a loro volta carenti (T.A.R. Lazio, Roma, III, n. 14545/2015).
  2. – Tale pretermissione determina l’illegittimità della valutazione espressa dalla commissione per difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo possibile individuare le ragioni che hanno condotto l’organo collegiale ad esprimersi in termini negativi nei confronti dei singoli ricorrenti.

 

 

 

 

Sentenza Pubblicata il 15/09/2016

09765/2016 REG.PROV.COLL.

04749/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4749 del 2014, proposto da: ***, rapp. e dif. dagli avvocati Liliana Farronato C.F. FRRLLN66A71H501L, Daniela Pibiri C.F. PBRDNL70T46D423N, con domicilio eletto presso Liliana Farronato in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 1;

***, rapp. e dif. dagli avvocati Domenica Coppola C.F. CPPDNC67M57F839C, Alessandro Biamonte C.F. BMNLSN70R10F839N, con domicilio eletto presso Alessandro Biamonte in Roma, Via Pistoia,6;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

***, non costituito in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

dei giudizi di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 08/D1 “progettazione architettonica”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I Sigg.ri *** impugnavano i giudizi di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 08/D1 “progettazione architettonica”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.97 Cost, dell’art.5, comma 2 del D.Lgs. n.1172 del 1948, dell’art.11 del D.P.R. n.487 del 1994, dell’art.8, commi 1, 4 del D.P.R. n.222 del 2011, dell’art.3, comma 1 del D.M. n.76 del 2012, del verbale n.1 del 2013.

I ricorrenti in particolare hanno fatto presente che la dichiarazione sull’assenza di cause di incompatibilità dei commissari era generica e che il commissario *** nello specifico aveva un rapporto di affinità di quarto grado con un candidato.

Gli interessati hanno inoltre sostenuto che erano incomplete le verbalizzazioni sulle modalità telematiche di intervento dei commissari ai lavori e che in ogni caso non erano state debitamente distinte le procedure per la verifica dell’idoneità alla I e alla II fascia.

Veniva poi segnalato che i giudizi collegiali erano tutti identici, senza valutazione analitica di titoli e pubblicazioni e che i giudizi individuali non erano espressione dei criteri e parametri di valutazione prefissati.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.

Con ordinanza n.3767 del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dai ricorrenti.

Con memoria gli interessati ribadivano i loro assunti, presentando contestualmente istanza ex art.71 bis c.p.a..

Nella camera di consiglio del 18 maggio 2016, fissata per l’esame della suindicata istanza, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e ricorrendone i presupposti, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dei giudizi impugnati, per le ragioni di seguito esposte.

Invero va evidenziato al riguardo che i giudizi contestati denotano carenza di istruttoria e di motivazione, secondo quanto correttamente dedotto dagli interessati.

In particolare i giudizi collegiali risultano per tutti identici (cfr. TAR Lazio, III, n.4591 del 2015), con mero rinvio ai giudizi individuali (cfr. TAR Lazio, III, n.14545 del 2015), i quali a loro volta appaiono del tutto scollegati dai criteri e parametri di valutazione di cui al verbale n. 1 del 2013, redatto dalla stessa Commissione con rimando alla disciplina di settore (cfr. allegati al ricorso).

L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame dei predetti giudizi, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.4749/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in €2.000,00 (Duemila/00) oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvio Lomazzi Gabriella De Michele
 
 

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