T.A.R. Lazio, 1 quater, Pres. Mezzacapo, Est. Marzano, 13.10.2016, n. 10241, *** (Avv. Corrado Bocci) c. Min. Giustizia (Avvocatura Stato) e *** (Avv. Alessandro BIAMONTE).
- – In presenza di valutazioni che sono espressione di discrezionalità dell’amministrazione, quindi assoggettabili ad un sindacato limitato alla presenza di macroscopiche illogicità ed omissioni ovvero a evidenti errori di fatto, non è consentito al giudice, e viepiù alla parte che si assuma lesa, di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione e di procedere ad una autonoma valutazione, poiché ciò costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera della pubblica amministrazione (cfr.ex multis: Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1331; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 31 marzo 2016, n. 3972; id. sez. II, 9 febbraio 2016, n. 1867; id. sez. I, 19 novembre 2015, n. 13100).
- – Nelle procedure valutative compiute dal C.S.M. per il conferimento a magistrati di incarichi direttivi e semidirettivi, non è prescritto che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti, ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti dichiarati (v. Cons. Stato, sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 607).
- – Laddove risulti documentalmente comprovata l’avvenuta presa in esame, per tutti i candidati, dei tratti essenziali e qualificanti dei rispettivi curriculaprofessionali, nonché la valutazione ponderata degli stessi in rapporto allo specifico ufficio oggetto di conferimento, ben può ritenersi ragionevolmente soddisfatto l’onere di comparazione richiesto dalla normativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2013, n. 2821).
Sentenza Pubblicata il 13/10/2016
10241/2016 REG.PROV.COLL.
14108/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14108 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Corrado Bocci C.F. BCCCRD69T29H501X, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cassia, 531;
contro
Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro BIAMONTE C.F. BMNLSN70R10F839N, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pistoia, 6;
per l’annullamento
dei DD.MM. del 17 luglio 2014, pubblicati nel B.U. del Ministero della Giustizia n. 17 il 15 settembre 2014, relativi alla definizione della procedura selettiva per n. 30 posti di magistrato di tribunale destinato alla Corte di cassazione con funzioni di addetti all’Ufficio del massimario e del ruolo;
della delibera del Plenum del C.S.M. del 9 luglio 2014;
dei presupposti verbali della III Commissione del C.S.M.;
della circolare del C.S.M. n. 12046 dell’8 giugno 2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2016, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 23 ottobre 2014 la dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato i decreti del Ministero della Giustizia in data 17 luglio 2014, nonché la presupposta delibera del Plenumdel C.S.M. in data 9 luglio 2014 con la quale, a definizione della procedura selettiva per n. 30 posti di Magistrato di Tribunale destinato alla Corte di Cassazione, indetta dal C.S.M., è stata disposta la destinazione al suddetto Ufficio di 30 Magistrati, nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa.
Ha impugnato, altresì, tutti i presupposti verbali della III Commissione nonché la circolare del C.S.M. n. 12046 dell’8 giugno 2009, chiedendo l’annullamento dei suddetti atti e la riedizione dell’attività valutativa con conseguente assegnazione alla ricorrente di un punteggio tale da consentirle di risultare utilmente collocata nella graduatoria degli aspiranti all’Ufficio.
L’amministrazione si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone la reiezione.
Si è costituito, altresì, il controinteressato dott. -OMISSIS- eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per nullità della notifica e chiedendone, in subordine, la reiezione per infondatezza.
Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2014 la ricorrente ha rinunziato all’istanza cautelare e all’udienza pubblica del 4 ottobre 2016, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.La ricorrente ha partecipato alla selezione indetta dal C.S.M. in data 13 settembre 2013 per il trasferimento alla Corte di Cassazione di 30 magistrati addetti all’Ufficio del Ruolo e del Massimario.
La Terza Commissione del C.S.M., incaricata dell’istruttoria della procedura, ha svolto l’esame comparativo dei candidati, predisponendo al termine due graduatorie diverse, proposta A di maggioranza e proposta B di minoranza, sottoposte al Plenumin data 9 luglio 2014 il quale, dopo ampio dibattito, ha deliberato votando a maggioranza la proposta A.
La ricorrente non è risultata in posizione utile essendosi collocata, nella proposta poi approvata, al trentacinquesimo posto con 12 punti, al pari dei due candidati che hanno occupato i posti 29 e 30, solo poiché più anziani.
A parità di punteggio per gli altri criteri (massimo punteggio per merito 3 punti e punteggio anzianità 4 punti), con tutti gli altri aspiranti che la precedono, a determinare la differenza è stata la valutazione della voce “attitudini” il cui punteggio massimo attribuibile era 6 punti.
3.Con il ricorso in epigrafe la ricorrente formula due motivi.
1) Con il primo motivo contesta appunto l’attribuzione del punteggio alla voce “attitudini”, censurando la delibera del Plenumper violazione di legge ed eccesso di potere, per difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità, Violazione ed erronea applicazione della circolare C.S.M. n. 12046 in data 8 giugno 2009: sostiene che il C.S.M. avrebbe disapplicato i criteri di valutazione ai quali si era autovincolato.
Lamenta, in particolare, l’insufficiente valutazione del suo profilo professionale, in quanto effettuata secondo un metro a suo dire disomogeneo rispetto a quello applicato nei confronti degli altri candidati, essendo mancato ogni approfondimento circa il parere del Consiglio Giudiziario di Roma dell’11 maggio 2011, molto positivo nei confronti della dott.ssa -OMISSIS-, nonché una adeguata valutazione: della pubblicazione su riviste di rilevanza nazionale di cinque sue sentenze con commento; della pubblicazione di sei saggi su riviste giuridiche; della pubblicazione di 20 articoli, di monografie e opere collettive; della collaborazione alla stesura di codici civili commentati; dell’attività di ricercatrice per la Fondazione Italiana per il Notariato e dell’inserimento nel corpo docenti della SSPL presso l’Università Europea di Roma; dell’attività quale docente nell’anno 2005-2006 di seminari nella materia del diritto civile presso l’Università “La Sapienza” di Roma, nonché di Master e seminari nella materia della procedura civile presso l’Istituto di Alta Formazione giuridica ed economica Direkta e presso la SSPL “Centro Studi Giuridici Santa Caterina”; dell’attività di docente dal 2007 al 2009 in diversi corsi di formazione e di specializzazione dei custodi giudiziari istituiti dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati.
La ricorrente lamenta che il punteggio di 5 punti, rispetto ai 6 disponibili, attribuitole nella valutazione del parametro “attitudini” sarebbe inadeguato specie se posto a confronto con il punteggio attribuito ad altri candidati (i cui profili sono singolarmente analizzati in ricorso) che avrebbero, viceversa, beneficiato di una immotivata supervalutazione del proprio curriculum.
Inoltre la delibera impugnata non darebbe conto della sussistenza, rispetto ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, del principale elemento dal quale la circolare n. 12046/2009 stabilisce debba desumersi la “spiccata attitudine allo studio e alla ricerca del candidato”, ossia la “qualità” del pregresso esercizio dell’attività giurisdizionale desunta “da atti e provvedimenti redatti dal magistrato”, segnalati dallo stesso magistrato o allegati al fascicolo personale, che evidenzino “un impegno ricostruttivo e metodologico su questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse (in special modo, se pubblicati su riviste giuridiche di rilevanza nazionale), nonché da pubblicazioni scientifiche apprezzabili”.
Ulteriore profilo di illegittimità sarebbe costituito dal fatto che ai candidati che risultano avere svolto attività che la delibera definisce come avente “spiccata omogeneità” con quella svolta dall’Ufficio del Massimario (magistrati addetti alla Presidenza della Repubblica, alla Corte Costituzionale, alla Segreteria o all’Ufficio Studi e documentazione del C.S.M.), sarebbe stato attribuito un punteggio aggiuntivo solo in considerazione di tale esperienza e non della effettiva valutazione della stessa.
Sarebbe stato violato anche l’ulteriore criterio, fissato nella delibera C.S.M. del 9 luglio 2014, ove si prescrive che “per l’assegnazione ed i tramutamenti ai posti di magistrato addetto all’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione si attribuirà particolare rilievo ai fini attitudinali alla circostanza che il magistrato abbia svolto complessivamente attività giudiziaria in uffici di merito per almeno 10 anni”: non si sarebbe infatti tenuto conto del fatto che la ricorrente ha 15 anni complessivi di attività in uffici giudiziari di merito.
A suffragio della sua tesi, la ricorrente confronta singoli punti del proprio profilo professionale con singoli punti dei profili di altri 7 candidati.
2) Con il secondo motivo denuncia eccesso di potere e violazione principi di efficienza e buon funzionamento degli uffici giudiziari, del principio di eguaglianza e di comparazione, falsa applicazione della Circolare C.S.M. 12046/2009: il modulo procedimentale della selezione dei candidati con il meccanismo “a pacchetto” sarebbe illegittimo in quanto impedirebbe la verifica dell’iter comparativo dei singoli candidati sulla base delle previsioni di cui alla Circolare 10246/09.
Tale illegittima modalità procedurale sarebbe emersa apertamente in Plenum, ove i diversi componenti si sarebbero trovati costretti a dover accettare l’uno o l’altro “pacchetto”, senza alcuna possibilità di procedere a specifica valutazione e comparazione dei singoli candidati.
3.1. La difesa erariale, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha opposto l’infondatezza delle censure della ricorrente sostenendo che, nella procedura de qua, sarebbero stati pienamente rispettati non solo il dettato normativo ma anche i criteri di valutazione.
Il controinteressato dott. -OMISSIS- ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per nullità della notifica nei suoi confronti, poiché eseguita non presso il suo domicilio bensì presso la sede di servizio e non a mani proprie. Nel merito ha dedotto l’infondatezza del ricorso.
4.Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della notifica al controinteressato.
Invero, per giurisprudenza costante, la costituzione del convenuto, ove non avvenuta solo per eccepire l’inammissibilità del ricorso (Cons. Stato, sez. III, 30 ottobre 2015, n. 4967), ai sensi dell’art. 44 comma 2, c.p.a., sana la nullità della notifica trovando applicazione il principio di conservazione degli atti processuali, una volta che sia stato comunque raggiunto, a norma dell’art. 156 c.p.c., lo scopo al quale la notifica è preordinata (v. Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2016, n. 3514; Cass., sez. I, 28 gennaio 2016, n. 1615), ossia porre la parte a conoscenza dell’atto e in grado di difendersi in giudizio.
Nel caso di specie il dott. -OMISSIS-, costituendosi in giudizio, ha sanato la nullità della notifica, non essendosi limitato ad eccepire l’inammissibilità del gravame ma, viceversa, avendo svolto ampie difese sul merito delle questioni dedotte in ricorso, del quale ha chiesto la reiezione per infondatezza.
Né è pertinente la giurisprudenza richiamata dal controinteressato che, diversamente dal caso in esame, riguarda fattispecie processuali nelle quali la parte irritualmente intimata non si è costituita in giudizio.
5.Il ricorso, tuttavia, non merita accoglimento.
5.1. Devono tratteggiarsi i passaggi salienti della procedura sottoposta all’esame del Collegio.
Secondo la Circolare n. 12046 dell’8 giugno 2009 (doc. R del fascicolo della ricorrente) la funzione del magistrato addetto all’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione è tra quelle per le quali è prevista (paragrafo I) “una diversa articolazione dei parametri” (attitudini, merito e anzianità).
Soffermando l’attenzione sul parametro “attitudini”, la richiamata circolare prescrive che la valutazione va effettuata secondo le indicazioni di cui al Paragrafo VIII il quale, al punto 4, prescrive:
“Per i posti di magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, il Consiglio terrà conto di ogni elemento che rilevi nel magistrato una spiccata inclinazione allo studio ed alla ricerca desumibile innanzitutto da atti e provvedimenti redatti dal magistrato che evidenzino impegno ricostruttivo e metodologico su questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, nonché da pubblicazioni di studi e ricerche scientificamente apprezzabili.
A tal fine costituiscono, pertanto, elementi attitudinali significativi i titoli professionali che si desumono dal concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali e dalla qualità del lavoro giudiziario – come risultante anche dai pareri espressi in sede di valutazione della professionalità ai sensi della circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007 – avuto riguardo, in particolare, ai provvedimenti giudiziari, relativi alla specifica attività giudicante o requirente svolta, segnalati e prodotti dall’interessato, a quelli allegati al fascicolo personale, nonché a quelli pubblicati su riviste giuridiche di rilevanza nazionale e prodotti nella procedura concorsuale.
All’esito della valutazione favorevole dei titoli professionali, costituiscono ulteriori elementi attitudinali rilevanti la pubblicazione di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale, la partecipazione all’attività di formazione consiliare quale relatore in corsi centrali, decentrati o per i giudici di pace, nonché la partecipazione ad altre attività didattiche, in quanto abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario.
Nella valutazione del profilo attitudinale si terrà altresì conto della partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal C.S.M., anche in sede decentrata”.
Al successivo punto 8 del Paragrafo VIII è stabilito che “per l’assegnazione ed i tramutamenti ai posti di magistrato addetto all’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione si attribuirà particolare rilievo ai fini attitudinali alla circostanza che il magistrato abbia svolto complessivamente attività giudiziaria in uffici di merito per almeno 10 anni”.
Il successivo punto 9 dispone che per i magistrati che abbiano espletato determinati incarichi fuori ruolo – magistrati in servizio presso il C.S.M. in qualità di componenti, addetti alla Segreteria e all’Ufficio Studi, magistrati applicati alla Corte Costituzionale – l’esercizio delle funzioni svolte sia equiparato all’esercizio delle funzioni di merito.
Nella delibera del 9 luglio 2014 (doc. B id.), il C.S.M. premette che il bando di concorso in oggetto consegue all’introduzione dell’articolo 74 del D.L. del 21 giugno 2013 n. 69 (conv. in L. 9 agosto 2013 n. 98) che, modificando la norma primaria di cui all’art. 115 O.G., ha ridisegnato le funzioni dell’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, prevedendo espressamente che, accanto alle funzioni già usualmente assicurate, i magistrati di detto ufficio, nel numero massimo di trenta, possono essere destinati dal Primo Presidente alle sezioni della Corte con compiti di assistenti di studio”.
Di seguito, sempre nella premessa della delibera, al punto B, il C.S.M. ha ricostruito i criteri fissati nella suddetta circolare precisandone la portata ai fini della procedura selettiva in discorso.
Ciò posto, al punto B1, la delibera richiama i parametri, fissati al par. VIII della Circolare, sulla base dei quali è stato valutato il criterio delle “attitudini” ricordando che la valutazione per l’assegnazione di punteggi ai magistrati, che aspirino ad essere destinati ai posti presso l’ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, deve essere basata sulla sussistenza di “ogni elemento che riveli nel magistrato una spiccata inclinazione allo studio ed alla ricerca”, dovendosi tale propensione ritenere fondamentale ai fini della scelta del magistrato che presso la Corte di Cassazione deve controllare la corretta applicazione delle norme di legge da parte dei giudici di merito ed individuare, nonché confrontare, gli orientamenti giurisprudenziali al fine di una puntuale funzione nomofilattica della Suprema Corte.
Precisa, dunque, che anche per la copertura dei posti dell’ufficio del Massimario e del Ruolo valgono principi di valutazione attitudinale generale simili a quelli riconducibili nella voce “capacità scientifica e di analisi delle norme”, prevista per il conferimento delle funzioni di legittimità dall’art.12 del D.Lgs. n. 160 del 2006, in quanto le relative funzioni, pur non di legittimità, sono in stretto e funzionale rapporto con queste.
Dopo aver tratteggiato i criteri da utilizzare nella valutazione delle attitudini, la delibera passa ad esplicitare meglio il senso delle disposizioni di circolare, indicando come segue una serie di elementi:
“a) l’attività giudiziaria svolta può dimostrare doti diverse ed eterogenee, non tutte ugualmente rilevanti agli stessi fini; ad esempio, una notevole capacità organizzativa o una spiccata attitudine a padroneggiare questioni di fatto, sicuramente fondamentali per altri ruoli giudiziari, sono meno rilevanti per l’assegnazione al Massimario;
- b) la “spiccata inclinazione allo studio e alla ricerca” deve risultare dagli atti e provvedimenti allegati alla domanda o da indicazioni non generiche contenute nei pareri (in modo particolare per chi abbia svolto o svolga le funzioni di pubblico ministero, per i quali la differenza oggettiva della natura degli atti e provvedimenti redatti rispetto a chi eserciti funzioni giudicanti non deve comportare una penalizzazione pregiudiziale);
- c) a parità delle altre situazioni, la pluralità di esperienze o posizioni professionali deve essere favorevolmente valutata come titolo rispetto alla specializzazione univoca in un determinato settore, giacché il Massimario è per definizione un ufficio “generalista”;
- d) sempre a parità di altre situazioni, si riverbera positivamente sul piano della valutazione attitudinale anche la conoscenza e l’efficace utilizzazione degli strumenti informatici, particolarmente importanti con riferimento all’esigenza – propria dell’ufficio del Massimario e del Ruolo – di effettuare studi e ricerche in quantità notevolissime ed alla necessità di veicolare in tempi brevi, anche attraverso i software messi a disposizione dal CED della Cassazione, le massime e le decisioni della Corte Suprema”.
Quanto al punteggio numerico per le attitudini, la delibera precisa che nella procedura in discorso sono stati esaminati e comparati:
– anzitutto i titoli professionali desumibili dal concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali, ovvero di quelle svolte fuori ruolo in incarichi equiparati allo svolgimento delle funzioni di merito, valutandosi la qualità del lavoro giudiziario come desumibile dai provvedimenti o atti redatti, prodotti dall’interessato e/o allegati al fascicolo personale;
– poi le pubblicazioni di provvedimenti redatti dai candidati e/o delle pubblicazioni di studi e ricerche scientificamente apprezzabili (monografie, note e articoli, etc.), come dagli stessi prodotti;
– infine la partecipazione all’attività di formazione consiliare quale relatore nonché all’attività didattica in generale.
Prosegue la delibera: “In applicazione di tali criteri valutativi si è attribuito il punteggio massimo pari a 6 e quello di poco inferiore pari 5,5 a quei profili professionali di particolare rilievo in ragione dell’elevato grado di inclinazione allo studio e alla ricerca, elemento sintomatico di spiccato impegno ricostruttivo e metodologico, desunta secondo i parametri sinora richiamati; sotto tale profilo si è dato rilievo al raggiungimento di soglie di eccellenza nella produzione giurisdizionale ed in quella ad essa equiparata ai sensi del punto 9 del par. VIII della Circ. n. 12046 del 2009, così come pure allo svolgimento di attività ed esperienze professionali che per le loro intrinseche, complessive connotazioni (magistrato destinato alla Segreteria o all’Ufficio Studi del C.S.M. ovvero alla Corte Costituzionale) possono rivelare una spiccata omogeneità con le funzioni di magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione.
Si è poi bilanciato nella valutazione complessiva, in modo coerente con le indicazioni di normativa secondaria richiamate, il “peso” dei titoli scientifici e delle pubblicazioni.
Sono stati poi attribuiti punteggi inferiori a profili di aspiranti caratterizzati da gradi di attitudine specifica via via meno ponderosi, sebbene comunque rilevanti, ancora una volta in base alle concorrenti valutazioni sopra richiamate, tenendo in primario conto il complessivo bagaglio di informazioni professionali in possesso del C.S.M. e costituenti il profilo professionale del magistrato nella giurisdizione e nelle attività equiparate.
Le predette opzioni valutative ovviamente, data la natura del procedimento amministrativo di tipo concorsuale, necessariamente sono state improntate a percorsi comparativi tra i profili dei diversi aspiranti legittimati e con caratteri di spiccata attitudine allo studio e alla ricerca scientifica risultanti dalla iniziale selezione comparativa della quale si è già detto, operate secondo i parametri sinora descritti, sicché le singole valutazioni di punteggio assegnate a ciascun candidato devono leggersi quale frutto dell’indispensabile ricorso alla comparazione di costui con tutti gli altri e come limitate alla presente procedura concorsuale”.
5.2. Osserva il Collegio che la delibera declina analiticamente sia il percorso valutativo seguito sia il criterio alla stregua del quale è stato attribuito il punteggio numerico, gradualmente decrescente, al profilo delle attitudini.
La tesi della ricorrente è che, tuttavia, nei provvedimenti impugnati i predetti criteri siano stati disattesi in quanto, malgrado il reiterato riferimento a parametri fondati sull’esame concreto della produzione giurisdizionale e scientifica dei singoli candidati e all’ineludibile esigenza comparativa, non vi sarebbe traccia nei provvedimenti impugnati né del primo né della seconda.
La ricorrente si duole del difetto di istruttoria nel quale il Consiglio sarebbe incorso per non aver approfondito il contenuto del parere del Consiglio Giudiziario di Roma dell’11 maggio 2011 e nel non aver valutato adeguatamente il suo profilo.
La censura è infondata.
A pag. 100 della delibera si legge: “Nel parere del Consiglio Giudiziario di Roma, espresso in data 11 maggio 2011, in ordine alla III valutazione di professionalità non ancora conseguita, si dà atto della buona preparazione giuridica del magistrato, dell’apprezzabile capacità di sintesi, buona tecnica motivazionale, autonomia interpretativa, padronanza del linguaggio giuridico e conoscenza degli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali. Si rileva, inoltre, che la dott.ssa -OMISSIS- ha maturato un’approfondita esperienza nel settore civile delle esecuzioni immobiliari, fornendo un positivo contributo al progetto di riorganizzazione globale della sezione di appartenenza, che ha determinato un’efficace razionalizzazione del lavoro e una sensibile riduzione delle pendenze. Evidenzia, infine, come il magistrato si è sempre dimostrato disponibile a far fronte alle esigenze dell’ufficio, sviluppando un costante interesse per l’aggiornamento professionale e la formazione”.
Anzi, nel valutare gli “atti e provvedimenti redatti dal magistrato che evidenzino impegno ricostruttivo e metodologico”, la delibera riporta proprio il giudizio espresso dal Consiglio giudiziario secondo cui: “Dall’esame dei provvedimenti prodotti dall’interessata emergono una chiarezza e completezza espositiva di livello superiore alla media. In particolare, la dott.ssa -OMISSIS- analizza sempre diffusamente tutte le questioni rilevanti ai fini della decisione, in ordine logico corretto, senza essere prolissa e dando contezza, a chi legge, e dunque anche alle parti, di tutte le ragioni della soluzione adottata. La sua esposizione è in altri termini sempre esaustiva”.
A seguire nella delibera si dà atto con esattezza del numero di provvedimenti pubblicati, delle relative riviste, della produzione scientifica, delle docenze e dell’attività di formazione.
Nel giudizio finale, la delibera così conclude: “Secondo i criteri indicati nella parte generale e in una valutazione complessiva e comparativa con gli altri aspiranti, si ritiene che la dott.ssa -OMISSIS- vanti un significativo curriculum professionale, caratterizzato dallo svolgimento delle funzioni giurisdizionali, attraverso le quali la candidata ha dimostrato una buona e versatile preparazione giuridica. Le ulteriori esperienze professionali sono confermative di tale giudizio. La candidata vanta, poi, una produzione scientifica, attestata dall’essere autrice di contributi dottrinari. Tutti gli elementi sopra esposti giustificano un punteggio in attitudini non superiore a 5, in quanto la valutazione complessiva del profilo professionale del magistrato si attesta su un buon livello, tenuto conto della comparazione con gli altri aspiranti proposti e con esclusivo specifico riferimento al posto di giudice addetto al Massimario. Relativamente al merito, la buona produttività consente l’attribuzione del massimo del punteggio”.
Dalla serena lettura della valutazione effettuata, dunque, le censure formulate in ricorso, secondo cui non sarebbero stati valutati tutti gli aspetti del suo profilo professionale, risultano infondate, apparendo la valutazione della commissione congrua e ragionevole.
Deve rammentarsi, in proposito, che in presenza di valutazioni che, come nel caso di specie, sono espressione di discrezionalità dell’amministrazione, quindi assoggettabili ad un sindacato limitato alla presenza di macroscopiche illogicità ed omissioni ovvero a evidenti errori di fatto, non è consentito al giudice, e viepiù alla parte che si assuma lesa, di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione e di procedere ad una autonoma valutazione, poiché ciò costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera della pubblica amministrazione (cfr. ex multis: Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1331; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 31 marzo 2016, n. 3972; id. sez. II, 9 febbraio 2016, n. 1867; id. sez. I, 19 novembre 2015, n. 13100).
Neppure è fondata la doglianza per cui il giudizio sarebbe illegittimo, in quanto espresso senza effettuare una reale comparazione tra i candidati.
Sul tema il Collegio ritiene di condividere la consolidata giurisprudenza affermatasi in materia di conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, esportabile anche alla fattispecie in esame – avente ad oggetto il conferimento di funzioni assimilate a quelle di legittimità – in forza della precisazione contenuta nella delibera impugnata, al punto B1, ove espressamente si richiamano i criteri di cui dall’art.12 del D.Lgs. n. 160 del 2006.
Si è, infatti, affermato che, nelle procedure valutative compiute dal C.S.M. per il conferimento a magistrati di incarichi direttivi e semidirettivi, non è prescritto che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti, ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti dichiarati (v. Cons. Stato, sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 607).
Segnatamente, il Collegio osserva che non può essere condivisa la scelta metodologica della ricorrente la quale tende a parcellizzare i singoli elementi valutativi, senza tener conto della necessaria globalità del giudizio che deve essere dato per ciascun concorrente, non solo singolarmente ma, viepiù, nella comparazione con gli altri candidati.
Dunque non può assurgere a vizio di legittimità neanche la circostanza che il magistrato ritenuto prevalente fosse invece, in ipotesi, subvalente in relazione ad un singolo titolo o parametro (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I Quater, 12 maggio 2015, n. 6866).
Pertanto, laddove, come nel caso di specie, risulti documentalmente comprovata l’avvenuta presa in esame, per tutti i candidati, dei tratti essenziali e qualificanti dei rispettivi curricula professionali, nonché la valutazione ponderata degli stessi in rapporto allo specifico ufficio oggetto di conferimento, ben può ritenersi ragionevolmente soddisfatto l’onere di comparazione richiesto dalla normativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2013, n. 2821).
5.3. Ciò posto, il Collegio rileva che in ricorso sono presi in considerazione, a macchia di leopardo, singoli elementi di valutazione di singoli candidati, nominativamente individuati, per sostenere il diverso metro di giudizio che sarebbe stato utilizzato nei confronti della dott.ssa -OMISSIS-.
A conferma dell’erroneità di tale metodo e della necessità, al contrario, che il giudizio comparativo si esprima valutando globalmente l’insieme delle caratteristiche e qualità professionali dei candidati, è utile riportare il giudizio dato dal C.S.M. ad uno dei candidati, scelto a campione, sui quali si è soffermata l’attenzione della ricorrente.
Comparandosi al dott. -OMISSIS-, la ricorrente ne contesta l’attribuzione di 5,5 punti alla voce attitudini, avendo costui “autocertificato la pubblicazione di soli due provvedimenti giudiziari e di un numero di pubblicazioni inferiore a quello della ricorrente” (pag. 16 del ricorso).
Si rende necessario, dunque, riportare il complessivo giudizio dato al dott. -OMISSIS- quanto alla valutazione di professionalità (pag. 55): “Tutti i pareri espressi in occasione delle valutazioni di professionalità sono ampiamente positivi; secondo il parere per la nomina a magistrato d’appello, espresso in data 8.11.2006 dal Consiglio Giudiziario di Roma, tutte le valutazioni rese sul conto del dr. -OMISSIS- evidenziavano l’ottima preparazione di base e la connaturale e proficua tendenza ad ampliare ulteriormente la propria sfera di conoscenza, nonché la solidissima preparazione giuridica dimostrata sia dalla laboriosità, sia dalla pubblicazione su autorevoli riviste di note a sentenza. Il Consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma in data 17 novembre 2010 nell’esprimere il parere relativo alla quarta valutazione di professionalità, riferisce quanto segue: “i precedenti pareri espressi nel corso della carriera sono sempre stati positivi. In particolare il doti. -OMISSIS- ha svolto il prescritto periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari di Roma ove, in sede di conferimento delle funzioni giurisdizionali, in data 10 febbraio 1994, il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma ne ha sottolineato l’ottima preparazione di base e la connaturale e proficua tendenza ad ampliare ulteriormente la propria sfera di conoscenza. Assunte le funzioni e preso possesso quale giudice civile e penale presso il Tribunale di Frosinone (giudice istruttore civile 1994-1999, componente del collegio penale e del Tribunale del riesame 1996-1999, presidente della sezione stralcio 1998-1999, delegato alla sorveglianza Unep 1997-2001 e giudice unico sezione lavoro 2000-2001), il medesimo Consiglio giudiziario in data 17 novembre 1995, nell’esprimere parere favorevole alla nomina a magistrato di Tribunale, ha evidenziato come il collega ha dimostrato “una assai apprezzabile preparazione mantenuta sempre aggiornata” e, in sede di emissione di parere parziale in data 6 febbraio 2002, per il collocamento fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia, si è dato atto della laboriosità e della solidissima preparazione giuridica, dimostrata anche dalla pubblicazione di più note a sentenze su note riviste. Infine, in data 8 gennaio 2006 in occasione del parere in ordine alla nomina a magistrato di Appello, il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma, sulla base dell’attività svolta come giudice civile e penale del Tribunale di Frosinone e quale fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e presso l’Alto commissariato per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, ha evidenziato come il collega fosse in possesso di notevoli capacità professionali quali “il non comune livello di preparazione tecnica e la spiccata attitudine allo studio “che gli hanno consentito di ottenere l’apprezzamento sia per le attività giudiziarie che amministrative nella predisposizione di testi normativi ove è riuscito ad abbinare il rigore tecnico alla concretezza delle soluzioni scelte”.”.
Quanto agli “atti e provvedimenti redatti dal magistrato che evidenzino impegno ricostruttivo e metodologico” la delibera riporta (pag. 66): “Dall’ultimo parere del Consiglio giudiziario in atti emerge che “nel periodo svolto quale consigliere giuridico del Ministero dello Sviluppo Economico il dott. -OMISSIS- ha collaborato con l’ufficio attendendo alla redazione di pareri su materie di competenza del Ministero, partecipando a varie riunioni di coordinamento con le altre amministrazioni interessate, e collaborando alla redazione dei relativi provvedimenti da sottoporre alla valutazione del Ministro. In particolare, il dott. -OMISSIS- ha coadiuvato gli uffici nel predisporre i provvedimenti finalizzati alla piena operatività dell’Agenzia-Ice per la promozione e l’internazionalizzazione delle imprese, in tale contesto ha collaborato alla redazione del DPCM 28 dicembre 2012 recante il trasferimento all’ICE- Agenzia ed al Ministero dello sviluppo economico delle risorse umane, strumentali, finanziarie, e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso Istituto nazionale per il commercio con l’estero, ha inoltre coadiuvato gli uffici nella predisposizione degli altri atti di natura regolamentare connessi alla creazione della nuova Agenzia- Ice. Si legge nel rapporto redatto dal Capo di gabinetto del detto Ministero che il collega a far data dal 3 ottobre 2012 è stato chiamato a far parte della task-force, costituita presso l’ufficio di gabinetto per il monitoraggio dell’avanzamento dei provvedimenti attuativi di competenza MISE previsti dalla legislazione vigente”.
Dall’autorelazione dello stesso dott. -OMISSIS- emerge come egli abbia contribuito fattivamente a redigere il testo normativo sulla riforma dell’ordinamento giudiziario (L. 25 luglio 2005 n. 150) e su numerosi dei successivi decreti legislativi delegati (in particolare i nn. 20, 24, 25, 26, 36, 62, 160, 240 del 2006)”.
La delibera poi dà atto che il dott. -OMISSIS- dichiara due soli provvedimenti pubblicati, riporta il numero delle pubblicazioni, le docenze e l’esperienza dal 1 dicembre 2010 “come consigliere giuridico con il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi dell’art. 28, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e contabilità. Attività svolta: predisposizione di relazioni e pareri in ordine alle attività consiliari del Vice Presidente, con particolare riferimento al Comitato di Presidenza e al Plenum”.
Questa la valutazione finale: “Secondo i criteri indicati nella parte generale e in una valutazione complessiva e comparativa con gli altri aspiranti, si ritiene che il dott. -OMISSIS- vanti un curriculum professionale di ragguardevole spessore, in cui le attitudini allo studio ed alla ricerca emergono dalla documentazione prodotta, dimostrativa delle notevoli capacità tecniche del candidato, e risultano confermate dalle altre esperienze professionali indicate nel suo profilo. La collaborazione quale consigliere giuridico del Vice Presidente del C.S.M. ha una valenza significativa per l’incarico al quale il magistrato aspira, avendo svolto un’intensa e proficua attività di studio e ricerca in vari ambiti e avendo collaborato all’elaborazione e alla redazione di relazioni e pareri in ordine alle attività consiliari del Vice Presidente. Peraltro proprio tale attività, da ritenersi analoga a quella dei magistrati addetti alla segreteria del C.S.M., consente sul piano attitudinale di fare riferimento positivamente alla regola di cui al par. VIII punto 8 della circ. n. 12046 del 2009. Il dott. -OMISSIS- ha svolto attività negli uffici giudiziari per meno di dieci anni, ma la sua posizione può essere valutata alla stregua di quanto previsto al punto 9 della citata nonna, che —come si è visto nella parte generale della motivazione- specifica come determinati incarichi espletati fuori ruolo (magistrati in servizio presso il C.S.M. in qualità di componenti, addetti alla Segreteria e all’Ufficio Studi del C.S.M., magistrati applicati alla Corte Costituzionale) comportino che l’esercizio delle funzioni svolte sia equiparato all’esercizio delle funzioni di merito, in ragione della rilevanza di tali incarichi per il corretto atteggiarsi e per la qualità della funzione giurisdizionale complessivamente intesa. Il candidato vanta, peraltro, una produzione scientifica, attestata dall’essere autore di vari scritti dottrinari. Tali elementi giustificano l’attribuzione del punteggio attitudinale inferiore di solo mezzo punto al massimo, in quanto la valutazione complessiva del profilo professionale del magistrato, tenuto conto della comparazione con gli altri aspiranti e con esclusivo specifico riferimento al posto di giudice addetto al Massimario, si attesta su un livello di poco inferiore all’ottimo. Relativamente al merito può essere attribuito il massimo del punteggio. Al dott. -OMISSIS-, in una valutazione complessiva possono essere attribuiti: 5,5 punti per le attitudini (A), 3 punti per il merito (B) e 4 punti per anzianità, per complessivi punti 12,5”.
Il Collegio rileva che l’attribuzione di mezzo punto in più al suddetto candidato alla voce “attitudini”, a fronte del complessivo giudizio innanzi riportato, non risulta né illogica, né irragionevole, né tanto meno il frutto di un distorto esercizio del potere valutativo ovvero il sintomo di disparità di trattamento rispetto alla ricorrente.
Comparando i complessivi curricula dei due candidati, e non già due singole voci (provvedimenti pubblicati e pubblicazioni), la valutazione finale data dal C.S.M. ad entrambi i candidati risulta immune dai denunciati vizi.
6.Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale la ricorrente censura le modalità di espressione del voto, riferito a più proposte, definite “pacchetti”, contenenti l’elenco dei candidati ritenuti più idonei e meritevoli, anziché attraverso la comparazione dei curriculae dei profili professionali di ciascuno degli aspiranti.
Come ha evidenziato l’Avvocatura dello Stato, la procedura di voto seguita non è il frutto di una “prassi operativa assunta dal C.S.M.” (così a pag. 26 del ricorso), bensì l’applicazione doverosa del dettato normativo recato nel Regolamento Interno del C.S.M., applicabile ratione temporis (v: http://www.csm.it/documenti%20pdf/RegolamentoInterno.PDF), che regola le modalità di espressione del voto dei Consiglieri in sede di assemblea plenaria, in occasione di deliberazioni che riguardino l’assegnazione di più posti in un ufficio giudiziario.
Invero l’art. 23, comma 4, del Regolamento Interno, recita: “Quando devono essere assegnati più posti di un medesimo ufficio, contestualmente pubblicati, non sono ammissibili emendamenti alla proposta o alle proposte che possano incidere sulla individuazione dei magistrati vincitori del concorso, ma esclusivamente proposte alternative. Ove sia stata presentata una proposta alternativa, il Presidente, su richiesta di un componente diverso dal proponente, rinvia la discussione alla seduta successiva. In tal caso, non trova applicazione la disposizione di cui all’art. 48 comma 2”.
L’art. 48, comma 2, successivo stabilisce che “Se una delibera concerne più persone e un componente ne faccia richiesta, si procede a votazione separata per ciascuna persona”.
Dalla lettura del combinato disposto delle due norme si ricava che la proposta di assegnazione di più magistrati a posti dello stesso ufficio all’esito della comparazione tra i candidati aspiranti, non è suscettibile di emendamenti parziali in sede di assemblea plenaria, in grado di modificare l’esito con riferimento all’individuazione dei vincitori, ma può essere sostituita soltanto da proposte alternative che, a loro volta, rechino una definizione complessiva ed unitaria di tutte le posizioni messe a concorso.
Ne discende che i Componenti del Plenum non possono esprimere una dichiarazione di voto separato sui singoli posti o sui singoli concorrenti ma soltanto sulla complessiva proposta o su una delle proposte portate alla discussione.
Il dibattito svoltosi in Plenum nella seduta del 9 luglio 2014, diversamente dalla lettura datane dalla ricorrente, conferma la doverosità, alla luce della disciplina regolamentare, delle modalità di votazione seguite, tanto che, nel corso dello stesso, alcuni Componenti hanno auspicato una riforma del vigente sistema (effettivamente poi intervenuta, solo qualche giorno fa, incidendo, tra l’altro, proprio sulle cd. nomine “a pacchetto”).
Ciò posto non può non rilevarsi come la censura presenti anche profili di inammissibilità per carenza di interesse atteso che, nella proposta B, ossia in quella risultata recessiva alla votazione in Plenum, la dott.ssa -OMISSIS- ha ricevuto, per la voce “attitudini”, un punteggio addirittura inferiore (4,5), totalizzando 11,5 punti e classificandosi al 54esimo posto anziché al 35esimo conseguito nella proposta A (v. delibera cit. pag. 328).
In altri termini, dalla lettura degli atti, ciò che pare aver “pregiudicato” la dott.ssa -OMISSIS-, nella procedura selettiva in discorso, non è il sistema di voto utilizzato, bensì la circostanza di aver concorso con numerosi colleghi (in tutto sono stati scrutinati 113 profili professionali per 30 posti disponibili), tutti altamente qualificati, diversi dei quali con curricula più corposi di quello, pur brillante, della ricorrente.
Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio possono compensarsi attesa la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private in causa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Bottiglieri, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Laura Marzano | Salvatore Mezzacapo |