Consiglio di Stato, III sez., Pres. Lipari, Est. Lipari, 27.10.2016, n. 4518, *** (Avv. Alessandro BIAMONTE) contro U.T.G. – Prefettura di Brescia (Accoglie).
- – il giudizio di non affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso delle armi, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una adeguata motivazione che evidenzi le circostanze di fatto che attualmente farebbero ritenere il soggetto pericoloso o comunque capace di abusi.
- – L’Amministrazione ha un potere ampiamente discrezionale nel valutare con il massimo rigore qualsiasi elemento che consigli l’adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione dell’arma in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona sempre esente da mende o da indizi negativi; è altrettanto vero, però, che può fare ciò solo sulla base di una istruttoria esaustiva e di una motivazione congrua e coerente che tenga conto degli elementi di fatto caratteristici della fattispecie, evidenziando quali siano le circostanze e il conseguente giudizio che l’hanno indotto a denegare il suddetto titolo (Cons. Stato, III sez., 12.6.2014, n. 3021).
- – E’ illegittimo il provvedimento di revoca di porto d’armi allorquando il complesso quadro delle evenienze fattuali, caratterizzato dall’assenza di condanne e soprattutto da un quadro indiziario privo di rilevanza in termini di pericolosità del soggetto e di abuso nell’uso delle armi (anche in considerazione dell’assenza di ipotesi di reato di allarme sociale), venga in rilievo per la sproporzione della misura irrogata rispetto ad esso e non sia neppure corroborato da una adeguata motivazione che ne dia contezza.
Sentenza Pubblicata il 27/10/2016
04518/2016REG.PROV.COLL.
10029/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10029 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Biamonte C.F. BMNLSN70R10F839N, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pistoia, 6;
contro
U.T.G. – Prefettura di Brescia, Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – SEZ. STACCATA DI BRESCIA, SEZIONE I, n. 00565/2015, resa tra le parti, concernente revoca della licenza di porto d’armi per difesa personale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Brescia e di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2016 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Biamonte e l’avvocato dello Stato Marco La Greca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento prot. n-OMISSIS-I^ bis in data 7 gennaio 2014, il Prefetto di Brescia ha vietato all’odierno appellante la detenzione di armi, e conseguentemente gli ha revocato la licenza di porto d’arma per difesa personale, (che aveva dal 2009 ed era stata rinnovata pochi mesi prima).
2.La mancanza dei requisiti di affidabilità richiesti dall’art. 43 del TULPS è affermata richiamando la nota dei Carabinieri di -OMISSIS-in data 28 ottobre 2013, nella quale si dà notizia dell’esistenza, nei confronti dell’appellante, di un avviso di conclusione delle indagini preliminari della Procura della Repubblica di Brescia per il reato di truffa (procedimento n. -OMISSIS-RGNR), si sottolinea che l’appellante non svolgerebbe più l’attività di promotore finanziario e pertanto non ha più il compito di gestire o portare con sé grosse cifre di denaro, e si propone la revoca o sospensione delle autorizzazioni di p.s. di cui è titolare, fino alla definizione dei procedimenti penali pendenti.
3.Il TAR Brescia, con la sentenza appellata (I, n. 565/2015), ha respinto il ricorso avverso detto divieto, affermando, in estrema sintesi, che il ricorrente ha potuto conoscere gli addebiti, ed “è stato destinatario di diversi procedimenti penali. Di talchè una conclusione di non affidabilità – potendosi tralasciare in questa sede i relativi esiti – è ragionevolmente condivisibile”.
4.Nell’appello, dopo aver precisato che la licenza di porto d’arma gli è necessaria perché ha ricevuto ripetutamente minacce e rapine e vive con la famiglia in una zona isolata ed a rischio, lamenta in sostanza che:
– vi è difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l’ampia discrezionalità del giudizio probabilistico non può tradursi nell’omissione della valutazione delle circostanze concrete che riguardano l’interessato; infatti, egli è incensurato; non sono state descritte né sono ipotizzabili ragioni idonee a minare la sua affidabilità nel periodo intercorrente tra l’ultimo rinnovo e la revoca; le vicende penali pregresse non sono minimamente correlate a reati implicanti l’uso o l’abuso delle armi, e comunque si sono concluse favorevolmente – nel proc. n.-OMISSIS-RGNR n. -OMISSIS-RG, sentenza del Tribunale di Brescia n. 2033/2012, di assoluzione perché il fatto non sussiste; nel proc. n. -OMISSIS-RGNR, sentenza di intercorsa prescrizione; nel n. -OMISSIS-RGNR, sentenza di assoluzione n. 1988/15 in data 7 maggio 2015 – successiva alla sentenza appellata); senza contare che detti procedimenti penali hanno avuto origine da denunce di ex clienti fomentati da un collaboratore infedele;
– è stato violato anche il principio di proporzionalità, non essendo sufficiente ai fini della revoca il riferimento a procedimenti penali conclusisi favorevolmente all’interessato.
5.L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di stile.
6.Questa sezione, dopo aver sospeso l’esecutività della sentenza con ordinanza n. 5725/2015, con ordinanza n. 2717/2016 ha disposto istruttoria per acquisire dalla Questura di Brescia chiarimenti in ordine alle valutazioni operate dall’Amministrazione nei confronti dell’appellante in occasione dei precedenti rilasci e rinnovi dei titoli di p.s.
7.L’incombente istruttorio non è stato eseguito.
8.Con provvedimento in data 1 agosto 2016, la Questura di Brescia, evidentemente equivocando sul tenore di detta ordinanza, attribuendola al TAR Brescia e soprattutto ritenendo che con essa “si annullava il provvedimento n. -OMISSIS-I bis” (che, peraltro, non è quello impugnato, avendo esso altro protocollo – P.P.), al dichiarato fine di evitare “possibili future istanze risarcitorie da parte dell’istante”, ha revocato il divieto di detenzione armi del 7 gennaio 2014.
Nella nota in data 30 agosto 2016, con cui l’appellante ha depositato in giudizio copia del provvedimento, si adombra che la revoca sia stata adottata a seguito del riesame disposto con l’ordinanza cautelare n. 5725/2015 in data 23 dicembre 2015.
9.A ben vedere, tuttavia, detta ordinanza si limitava a sospendere il provvedimento impugnato, “nella prospettiva della comparazione dei contrapposti interessi e tenuto conto che resta intatto il potere della Prefettura di adottare ulteriori motivati provvedimenti, che occorre dare prevalenza alle esigenze di difesa personale e familiare prospettate dall’appellante e non confutate dall’Amministrazione”.
Dunque, anche se non la ordinava, indicava la possibilità di un riesame (nella stessa prospettiva in cui, con la successiva ordinanza, è stata disposta istruttoria su aspetti del procedimento non sufficientemente acclarati in giudizio). Tuttavia, stante il chiaro tenore testuale del provvedimento, che menziona un annullamento e le possibili conseguenze risarcitorie, non è possibile attribuire alla revoca sopravvenuta il valore di un effettivo riesame; per quanto esposto, la si deve invece considerare frutto di un errore materiale. In quanto tale, non può determinare, in mancanza di una esplicita manifestazione di volontà in tal senso dell’appellante, il venir meno dell’interesse alla decisione dell’appello nel merito.
10.Nel merito, il Collegio è consapevole dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Sezione, secondo il quale:
– in relazione all’esercizio dei relativi poteri discrezionali, l’art. 39 attribuisce alla Prefettura il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di una autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità «di abusarne», mentre l’art. 43 consente alla competente autorità – in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi – di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche – in alternativa – l’assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia (cfr. III, n. 922/2016), non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato (cfr. Cons. Stato, III, n. 4121/2014; n. 2987/2014);
– il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di p.s., ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta (cfr. Cons. Stato, III, n. 2146/2015), ovvero il provvedimento di autorizzazione alla detenzione ed al porto delle armi può essere rilasciato solo a persone assolutamente ineccepibili, in modo da scongiurare ogni perplessità su possibili abusi a tutela dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività (cfr. Cons. Stato, III, n. 4534/2014), in altri termini, l’autorizzazione alla detenzione ed al porto d’armi postula che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (cfr. Cons. Stato, III, n. 1270/2015).
11.Tuttavia, la riaffermazione di detti condivisibili principi non fa venir meno l’esigenza che il doveroso rigore nella valutazione dei presupposti di affidabilità in relazione alle autorizzazioni di p.s. trovi riscontro in una motivazione che, pur sulla base di un giudizio basato su considerazioni probabilistiche, dia conto della valutazione effettuata in ordine alle informazioni esistenti riguardo alla condotta ed alle condizioni di vita del soggetto interessato al fine di pervenire ad un giudizio di non idoneità o non affidabilità o di pericolo di abuso.
12.Nel caso in esame, per quanto esposto, questa valutazione non è stata esternata, né può altrimenti ritenersi – se si considera che nessuno dei procedimenti penali ha avuto esiti di condanna e che non sono state confutate le esigenze di difesa personale e familiare argomentate e documentate dall’appellante – che i fatti potenzialmente rilevanti emergano dagli atti procedimentali in modo così eloquente da evidenziarne l’esito, rendendo superflua una specifica motivazione.
13.Né, infine, l’Amministrazione ha ritenuto di fornire in giudizio elementi utili in tal senso.
14.In conclusione, le censure di difetto di istruttoria e di motivazione appaiono fondate e conducono all’accoglimento dell’appello, alla riforma della sentenza appellata ed all’accoglimento del ricorso proposto in primo grado, con annullamento del provvedimento impugnato.
15.In ragione della peculiarità della vicenda, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso proposto in primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Giulio Veltri, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Pierfrancesco Ungari | Marco Lipari | |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.