T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, Pres. Savoia, Est. Pisano, *** (Avv. Alessandro BIAMONTE) contro MIUR e Università *** (Avvocatura Stato), 27.12.2017, n. 12260. ACCOGLIE.
1. La legge declina operativamente il percorso verso l’obiettivo dell’eguaglianza sostanziale e lo fa scolpendo icasticamente un diritto, di valenza rafforzata, in capo alle persone con diagnosi di DSA, ad utilizzare anche negli studi universitari – e a maggior ragione nell’accesso ai percorsi universitari a numero chiuso – misure compensative e dispensative idonee ad abbattere il divario con gli altri candidati; e ciò sulla premessa che «i disturbi specifici di apprendimento (…)denominati «DSA» (…)si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana» (art. 1, comma 1, l. 170 del 2010) – cfr. TAR Lazio, Roma, 3 bis, 5922/2014 –. In linea con tali disposizioni, l’articolo 11, comma 1, del decreto MIUR del 15 luglio 2015 (G.U. 15.7.2015, in tema di modalità e contenuti delle prove di http://www.dirittifondamentali.it – ISSN: 2240-9823 ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale – anno accademico 2015/2016) disponeva che «le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti con disabilità».
2. Le clausole del bando vanno lette alla luce del quadro normativo delineato, nel senso per cui, a fronte di una certificazione di una struttura del Servizio Sanitario Nazionale che attesti l’utilità di misure compensative e o dispensative per un soggetto, il margine di discostamento da tali prescrizioni – peraltro doppiate da una puntuale e ragionevole richiesta dell’interessata – è sicuramente minimo e, tenuto conto che impinge sugli strumenti di effettività del diritto ad un eguale trattamento, va commisurato ad esigenze eccezionali e imprevedibili, da giustificare puntualmente anche sotto il profilo della impossibilità definitiva di ovviarvi.
3. La mancata fruizione (o, peggio, l’assenza di linearità nella somministrazione) degli strumenti speciali concessi dalla legge in favore di chi sia affetto da Disturbi Specifici dell’Apprendimento, costituisce argomento prioritario da fondare l’accoglimento del ricorso volto a contestare il legittimo svolgimento delle prove selettive nella parte in cui viene impugnata l’esclusione del ricorrente affetto da dalla graduatoria.
Pubblicato il 27/12/2017
N. 12660/2017 REG.PROV.COLL.
N. 11366/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11366 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Assunta Chianese, Alessandro Biamonte, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Biamonte in Roma, via Pistoia,6;
contro
-OMISSIS-, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della graduatoria finale relativa al concorso finalizzato all’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie della facoltà di medicina e chirurgia della -OMISSIS-, per l’a.a. 2015/2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2017 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, la graduatoria in epigrafe nella quale non si è collocata utilmente al fine di poter ottenere l’iscrizione al corso di studi di cui è causa.
In particolare, la ricorrente ha argomentato che, pur essendo affetta da disturbi misti delle abilità scolastiche, ossia DISCALCULIA, DISLESSIA, DISORTOGRAFIA / DISGRAFIA, come da certificazione allegata alla domanda di partecipazione ai test di ammissione, malgrado l’amministrazione in data 2 settembre 2015 le avesse comunicato l’accoglimento della richiesta del
diritto ad usufruire (unicamente) di un tempo percentuale aggiuntivo rispetto agli altri candidati quale misura compensativa ai sensi della legge n.170/2010, di fatto non poteva usufruirne in quanto durante lo svolgimento delle prove veniva continuamente interrotta dai membri della Commissione che, non informati della disabilità, le chiedevano di consegnare l’elaborato anzitempo aggravandole il deficit di concentrazione. La situazione è stata poi aggravata dalla circostanza che durante lo svolgimento delle prove si sarebbero verificati tre blackout uno prima dell’inizio della prova, uno durante lo svolgimento, e un altro, infine, all’atto della consegna a urne aperte (con conseguente accessibilità e manomettibilità dei plichi a tutti, in palese violazione dei principi che informano il corretto svolgimento delle prove in condizioni di parità, imparzialità e nel rispetto dell’anonimato).Il black-out avrebbe quindi ingenerato una grande confusione di cui peraltro l’amministrazione non ha tenuto conto ai fini del riconoscimento del tempo e degli strumenti compensativi.
In vista dell’odierna udienza parte ricorrente ha depositato documentazione dalla quale è emerso che all’esito dell’ordinanza cautelare -OMISSIS-con la quale il TAR ha accolto l’istanza cautelare disponendo l’immatricolazione in sovrannumero (confermata da parte del Consiglio di Stato con ordinanza n. -OMISSIS- di rigetto dell’appello proposto dall’Ateneo) la ricorrente è stata immatricolata superando gli esami di profitto, evidenziando che permane l’interesse della ricorrente affinché si consolidino gli effetti del provvedimento cautelare e venga garantita continuità al corso di studi intrapreso, anche ai sensi del principio dettato dall’art. 4, comma 2 bis, del D.L. n. 115/2005, così come già ribadito dalla Sezione nei suoi precedenti (v. da ultimo T.A.R. Lazio, 3 bis, 5.7.2017, n. 7939, Pres. Savoia, Est. Pisano.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che dalla mancata contestazione delle circostanze evidenziate in ricorso da parte dell’amministrazione – che si è costituita in giudizio con mero atto formale- ai sensi dell’art.64 c.p.a. possano trarsi elementi di prova circa la sussistenza del profilo di illegittimità dedotto da parte ricorrente in cui si contesta, nel caso di specie, l’applicazione meramente formalistica degli artt.1, comma 1, 2 e 5 della legge n.170/2010 e del conseguente decreto del MIUR del 15 luglio 2015, art.11, in quanto di fatto la ricorrente non ha potuto usufruire degli strumenti concessi dalla legge a fronte dei disturbi di DSA, con la conseguenza che il ricorso può essere accolto limitatamente alla parte in cui viene impugnata l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria in epigrafe.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti in epigrafe nei limiti di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione alle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ines Simona Immacolata Pisano Riccardo Savoia
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.