T.A.R. Lazio – Roma, Pres. Riccio, Est. Nobile, sent. 10.6.2022, n. 7664 *** (Avv. Alessandro Biamonte) contro Agenzia del Demanio e dei Monopoli (Avvocatura Generale dello Stato). Accoglie.
E’ illegittimo il provvedimento, della durata di cinque anni, recante cancellazione dall’Albo R.I.E.S. del gestore che abbia spontaneamente provveduto all’effettuazione di un nuovo versamento del tributo di € 150,00 (dopo essersi avveduto della circostanza in seguito alla comunicazione del provvedimento sanzionatorio non preceduto dall’invito alla regolarizzazione).
Pubblicato il 10/06/2022
N. 07664/2022 REG.PROV.COLL.
N. 10049/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10049 del 2019, proposto da:
***, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Biamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della nota dirigenziale dell’Ufficio Regionale Monopoli della Lombardia ***, recante la cancellazione della Società ***
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2022 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 18.7.2019 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ritualmente depositato il 29.7.2019, la società ricorrente ha richiesto a questo Tribunale l’annullamento della nota dirigenziale Ufficio Regionale Monopoli della Lombardia –***, recante la cancellazione della società, codice iscrizione ***, dall’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionale alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (Albo RIES) per l’anno 2019 e successivi.
2. In particolare, la ricorrente ha rappresentato:
– la medesima, in possesso dei requisiti di legge previsti dall’articolo 1, comma 533 come sostituito dall’articolo 1 comma 82 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, e successive modifiche ed integrazioni (istitutivo dell’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi e terminali da intrattenimento, di cui all’articolo 110, comma 6 del Tulps), è ininterrottamente iscritta dal 2015 nell’elenco previsto dalla richiamata normativa (R.I.E.S.);
– in sede di rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2019, permanendo i requisiti prescritti, ha provveduto all’invio telematico della domanda in data 7.1.2019, predisponendo la documentazione prevista dall’art. 4 del Decreto direttoriale 9 settembre 2011 n. 2011/31857/giochi/ADI ss.mm.ii. e previo versamento dell’importo di € 150,00 effettuato telematicamente mediante Entratel Protocollo: ***-000001 del 7.1.2019; all’esito dell’invio, ha conseguito il regolare rinnovo per il 2019;
– con il provvedimento gravato è stata disposta la cancellazione dell’esercente, in quanto, all’esito delle verifiche effettuate ex D.P.R. 445/2000, il versamento della tassa di iscrizione non sarebbe risultato presente nell’anagrafe tributaria;
– l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pertanto, ha comunicato l’avvio del procedimento con la nota n. 44991 del 17.4.2019, recapitata il 20.4.2019) e, quindi, con il gravato provvedimento del 20.5.2019, ha disposto la cancellazione della società dall’Albo Ries;
– tuttavia, l’Agenzia non ha considerato che, all’atto della presentazione dell’istanza (7.1.2019), la ricorrente ha correttamente autocertificato il versamento e il possesso della quietanza, essendo stata, l’operazione, regolarmente effettuata e registrata dal servizio Entratel. Il pagamento non è poi andato a buon fine per motivi di carattere bancario (pagamento scartato) senza che tale circostanza possa invalidare o compromettere la veridicità della dichiarazione resa ex art. 445/2000. Nondimeno, quando, all’esito della comunicazione di avvio del procedimento, l’istante si è avvista dell’errore, la stessa ha prontamente proceduto all’effettuazione dell’operazione esercitando il ravvedimento operoso.
3. Sono stati proposti i motivi di ricorso di seguito rubricati e sintetizzati, e come meglio articolati nell’atto introduttivo del giudizio.
3.1 VIOLAZIONE DELL’ART. 1 co. 533 L. 23.12.2005 n. 266, come sostituito dall’art. 1, co. 82 L. 13.12.2019 n. 220. VIOLAZIONE DEL DECRETO DIRETTORIALE 9.11.2011 ss.mm.ii..
Si deduce la violazione dell’art.1, co.533 l.n.266/05, recante disciplina dell’elenco degli esercenti giochi pubblici, in combinato disposto con il decreto direttoriale dell’A.A.M.S. del 9.9.2011.
Parte ricorrente contesta:
– la dichiarazione resa dalla società avrebbe, al più, comportato, ai sensi dell’art.75 D.p.r. n.445/2000, la perdita dei benefici, solo qualora già acquisiti. Nella fattispecie, viceversa, non era intervenuto alcun provvedimento ampliativo della sfera giuridica della ricorrente;
– l’Agenzia avrebbe dovuto considerare, per escludere la falsità della dichiarazione, la condizione di buona fede del redigente la dichiarazione, atteso che il pagamento del tributo di euro 150,00, tramite F24-Entratel, era stato tempestivamente predisposto;
– in ogni caso, è errato ritenere che il pagamento del tributo in questione operi quale requisito di iscrizione, piuttosto che come mero corrispettivo per un servizio reso.
3.2 VIOLAZIONE DEL DECRETO DIRETTORIALE 9.11.2011. VIOLAZIONE DELL’ART. 24 D.L. 6.11.2011, N. 98. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TASSATIVITA’, PROPORZIONALITA’ E RAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA – CARENZA DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE. – SVIAMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10 – 88 – 110 T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931 N. 773).
Si contesta la mancata considerazione dei principi di tassatività e proporzionalità del provvedimento di cancellazione, considerato che la rilevante sanzione, comportante la cancellazione dall’Albo per un quinquennio, è stata adottata nei riguardi di un soggetto finora sempre puntuale nell’assolvimento degli obblighi di versamento e, soprattutto, del tutto inconsapevole della criticità afferente al mancato completamento della procedura di pagamento avviata ab origine.
4. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, si costituiva in giudizio, in data 2.9.2019, per resistere al ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 18 maggio 2022 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato, per quanto di seguito esplicato, avuto riguardo ai motivi di cui al par.3 della presente decisione (e relativa sottonumerazione).
6.1 Il primo motivo di ricorso è infondato, posto che:
– il Decreto direttoriale dell’A.A.M.S. del 9.9.2011, all’art.4 (rubricato “Requisiti per l’iscrizione”), co.1, lett. c), prevede espressamente che il versamento del tributo di euro 150,00 costituisce requisito per l’iscrizione, da possedere al momento dell’invio dell’istanza di iscrizione (o di rinnovo) all’albo cd. Ries, da autodichiarare ai sensi del D.p.r. n.445/2000 e s.m.i.;
– il gravato provvedimento di cancellazione non contesta la falsa dichiarazione, bensì la circostanza fattuale, in vero pacifica, relativa alla mancanza del versamento del tributo di euro 150,00, sia alla data di sottomissione dell’istanza (7.1.2019) che a quella del provvedimento (20.5.2019).
6.2 Il Collegio ritiene invece fondato il secondo motivo di ricorso, sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità della sanzione comminata dalla p.a. (cancellazione dall’Albo Ries, spiegante effetti per un quinquennio, ai sensi della previsione recata dall’art.5, co.1, lett.d) del sopra citato decreto direttoriale).
In tal senso, si condividono le argomentazioni e il percorso logico-giuridico che il Consiglio di Stato, in analoga vicenda, ha esternato in una recentissima pronuncia (sentenza 26.4.2022, n.3205), omologa ad alcuni precedenti della Sezione (cfr, Tar Roma, 3.9.2020, n.9331; Tar Roma, 8.7.2020, n.7849).
Il punctum dolens della questione è rappresentato dalla legittimità della sanzione applicata nella circostanza, alla luce della dinamica fattuale siccome accertata nel presente giudizio.
E’ incontestato, infatti, che:
– la società ricorrente ha sottomesso, in data 7.1.2019, la domanda di rinnovo per il mantenimento dell’iscrizione all’albo RIES disponendo il pagamento del tributo di euro 150,00 tramite il cd. servizio Entratel (servizio telematico gestito dall’Agenzia delle Entrate) con addebito in conto corrente (cfr. modello F24, e attestazione del sistema Entratel di avvenuta trasmissione dell’8.1.2019- v. all.to 3 deposito di parte ricorrente del 29.7.2019);
– il pagamento, disposto il 7.1.2019, non è andato a buon fine, come accertato successivamente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Secondo parte ricorrente, ciò sarebbe avvenuto per “motivi di carattere bancario”, di cui, in verità, non è stata fornita adeguata prova in giudizio;
– l’Amministrazione, con nota prot.n.44991 del 17.4.2019, ha comunicato alla società l’avvio del procedimento di cancellazione per mancato pagamento del tributo di euro 150,00;
– quindi, in mancanza di riscontro, l’Amministrazione ha adottato il gravato provvedimento di cancellazione, con nota prot.n.54275 del 20.5.2019;
– in data 21.5.2019 la società ricorrente ha provveduto al versamento del dovuto (cfr. modello F24, e ricevuta Entratel, all.to 4 deposito di parte ricorrente del 29.7.2019), con pagamento (questa volta) andato a buon fine.
Ad avviso del Collegio, condividendosi sul punto le riflessioni compiute dal giudice d’appello nella succitata pronuncia, deve essere valorizzato il fatto che la cancellazione sia stata disposta per il mancato effettivo versamento del tributo nonostante il pagamento fosse stato disposto in buona fede dalla ricorrente (fino ad allora sempre puntuale nei rinnovi e nei relativi versamenti) e, soprattutto, in assenza di un invito alla regolarizzazione, la quale, peraltro, è intervenuta comunque a breve scadenza (circa un mese dopo la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione).
Non si ritiene ostativo che la regolarizzazione sia intervenuta successivamente alla predetta comunicazione, né all’adozione del provvedimento di cancellazione, in quanto risulta decisivo rilevare che l’Amministrazione giammai ha invitato formalmente l’operatore economico a sanare l’irregolarità.
Inoltre, se è ben vero che la normativa ratione temporis applicabile alla vicenda (art.1, co.533-bis L.n.266/05, che delegava ad apposito decreto direttoriale dell’A.A.M.S. la fissazione di ulteriori requisiti per la tenuta dell’elenco e per le cancellazioni, poi adottato con decreto del 9.9.2011) non prevede la possibilità di ravvedimento operoso, nondimeno deve reputarsi che- relativamente alle istanze, come quella in esame, regolate dal quadro normativo previgente alla innovazione recata dall’art.27, decreto legge 26 ottobre 2019, n.124 (convertito dalla L.n.157/2019)- il mancato invito alla regolarizzazione, in un contesto nel quale sia riscontrabile una condizione di buona fede in capo all’istante, renda illegittima la sanzione della cancellazione, per violazione del generale principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, particolarmente rilevante in ambito sanzionatorio.
In altri e più chiari termini, in presenza di un quadro normativo (di fonte legislativa e regolamentare) che non prevedeva, al momento dell’adozione del provvedimento, la possibilità di sanare l’irregolarità unitamente alle relative condizioni, la mancata attivazione dell’invito alla regolarizzazione si pone in contrasto con i principi generali, informatori dell’azione amministrativa, codificati all’art.1, co.1 L.n.241/90.
Naturalmente, essendo la vicenda non sottoposta, ratione temporis, alla disciplina innovata dal d.l. n.124/2019 (e s.m.i.), non possono nella fattispecie trovare applicazione le condizioni per la regolarizzazione recate dall’art.27, co.6 d.l. n.124/2019 (fra tutte, la necessità che regolarizzazione avvenga prima dell’accertamento).
Infine, non è ostativa, alle ragioni di parte ricorrente, la mancata impugnazione del regolamento disciplinante le condizioni per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco (decreto direttoriale A.A.M.S. dell’11.9.2011), attesa la necessità del giudice amministrativo di disapplicazione (sia pure in parte qua) di un atto avente natura sostanzialmente regolamentare, anche ex officio, laddove in contrasto con la legge e/o con i principi generali dell’azione amministrativa quali codificati all’art.1 L.n.241/90 (v., sul punto, quam multis, Consiglio di Stato, 25.6.2020, n.1224; Tar Roma, 27.1.2020, n.1076).
7. Per quanto precede, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato l’atto impugnato.
Le spese di giudizio possono venire compensate, tenuto conto della particolarità della vicenda e della complessità del quadro fattuale e giuridico sotteso alla definizione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Igor Nobile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Igor Nobile | Francesco Riccio |